Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17832 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3702/18 proposto da:

L.J., elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avvocato

Giovanni Giacci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso 29.6.2017 n.

243;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.J., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

-) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7;

-) in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14;

-) in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo quanto riferito nel ricorso, a fondamento dell’istanza dedusse che, rimasto orfano di padre e con una madre anziana, aveva lasciato il suo Paese “perchè non riusciva a mantenere economicamente la madre e le sorelle”.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento L.J. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Campobasso, che la rigettò con ordinanza del 20.6.2016.

L’ordinanza venne impugnata dal soccombente.

2. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 29.6.2017, rigettò

il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) non sussistevano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, perchè il ricorrente non correva il rischio di persecuzioni nel proprio Paese;

-) non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, poichè il ricorrente non correva il pericolo di condanna a morte nè di tortura, e tantomeno in Gambia vi era una situazione di grave pericolo riconducibile a violenza indiscriminata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

-) non ricorrevano nemmeno le condizioni residuali per il riconoscimento della protezione “umanitaria”, tale non essendo la semplice povertà.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da L.J. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Prima di esaminare il merito delle censure proposte dal ricorrente, va rilevato, in via preliminare, che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, invece che all’Avvocatura Generale, in violazione del precetto di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1.

La nullità non è sanata dal fatto che il ricorrente ha notificato il ricorso anche all’indirizzo roma.mailcertavvocaturastato.it, dal momento che per le notifiche all’Avvocatura Generale il solo indirizzo valido è l’indirizzo ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, in quanto solo questo è presente nel REGINDE, del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 12.

Tuttavia poichè, per quanto si dirà, il ricorso va dichiarato inammissibile, è inutile ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in virtù del principio di economia dei giudizi e ragionevole durata del processo (cfr., per la prima affermazione del principio, già Sez. 1, Sentenza n. 2823 del 06/05/1985, Rv. 440586 01).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta – formalmente – sia il vizio di omessa pronuncia; sia quello di violazione di legge; sia infine, il “vizio di motivazione”.

Ad onta di tali intitolazioni, nella illustrazione del motivo il ricorrente si duole in sostanza del fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di accertare, coi criteri di legge, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.

2.2. Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia, il motivo è infondato.

L’accertamento suddetto nella motivazione della sentenza impugnata esiste (pp. 3-4), ed indica anche le relative fonti di cognizione.

Nella parte restante il motivo è inammissibile, in quanto censura un tipico accertamento di fatto, quale è quello concernente l’individuazione delle ragioni per le quali l’odierno ricorrente emigrò dal suo Paese, ragioni ritenute dalla Corte d’appello di tipo puramente economico.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe rigettato la sua domanda di protezione umanitaria.

Il motivo, formalmente unitario, contiene un coacervo di varie censure, così riassumibili:

a) in Gambia esisterebbe una “assodata” situazione di violazione dei diritti umani;

b) la Corte d’appello non si è pronunciata sulla domanda di protezione umanitaria;

c) il ricorrente si è integrato in Italia ed ha un lavoro;

d) la protezione umanitaria va accordata in tutti i casi in cui nel Paese d’origine il richiedente asilo non può esercitare i diritti fondamentali, ivi compreso quello ad una vita dignitosa.

3.2. Tutte le censure sopra indicate sono inammissibili od infondate.

3.2.1. La censura sub (a) investe un apprezzamento di fatto, ed è inammissibile. In ogni caso questa Corte ha già più volte rigettato ricorsi avverso sentenze di merito, le quali avevano escluso la sussistenza in Gambia di condizioni giustificative della concessione della protezione internazionale od umanitaria: in tal senso, ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 7833 del 20.3.2019; Sez. 1, Sentenza n. 7192 del 13.3.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 6060 del 28.2.2019.

3.2.2. La censura sub (b) è infondata, dal momento che la Corte d’appello si è pronunciata sulla domanda di protezione di tipo umanitario (vedasi p. 4 della sentenza impugnata).

3.2.3. La censura sub (c) è irrilevante. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che l’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente protezione è da sola giuridicamente irrilevante ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

3.2.4. La censura (d) è infondata, giacchè nessuna delle tre forme di attuazione dell’art. 10 Cost. (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) può avere per presupposto l’intento del richiedente di migliorare la propria condizione economica.

4. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

4.2. La circostanza che la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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