Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17831 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29893 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

A.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Sergio Tognon (C.F.:

TGN SRG 34A16 G224S) e Giorgia Minozzi (C.F.: MNZ GRG 69S67 H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Paolo Boldrin

(C.F.: BLD PLA 65D16 D325B), avendo l’avvocato Frida Dainese (C.F.:

DNS FRD 73T53 D325P) dichiarato di avere rinunziato al mandato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

2480/2017, pubblicata in data 6 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13

luglio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. ha proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione avverso l’atto di precetto con il quale A.A. gli ha intimato di eseguire un obbligo di fare, consistente nella regolarizzazione di alcune luci poste a distanza non legale dal confine tra le rispettive proprietà, sulla base di un titolo di formazione giudiziale.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Venezia.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.

Ricorre l’ A., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il M..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 sub. 3 violazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. con riguardo all’art. 2935 c.c. e art. 2944 c.c.”.

2. E’ opportuno chiarire in dettaglio i fatti che hanno preceduto il presente giudizio.

M.C. (genitore e dante causa del controricorrente M.M.) è stato condannato – con sentenza passata in giudicato nel 1992 – ad elevare ad altezza di almeno mt. 2,5 dal suolo due luci che aveva realizzato nel proprio fabbricato, a distanza irregolare dal confine con la proprietà di A.L., genitore e dante causa del ricorrente A.G..

L’obbligato ha eseguito spontaneamente l’obbligo di fare di cui al titolo, eliminando completamente le suddette luci (precisamente oscurandole con delle lastre di vetrocemento), come è stato accertato in una successiva sentenza, passata in giudicato nel 1996 (sentenza che ha accolto una opposizione al precetto per l’esecuzione dell’obbligo di fare, proposta dal M., accertando che appunto le luci in contestazione erano già state del tutto chiuse dall’obbligato).

Successivamente, nel 2012, sostenendo che nel 2009 M.M. (frattanto succeduto al padre quale proprietario del fondo) aveva rimosso le indicate lastre di vetrocemento, poste a chiusura delle luci irregolari, l’ A. ha notificato un nuovo atto di precetto per ottenere l’esecuzione dell’obbligo di fare di cui alla sentenza passata in giudicato nel 1996.

Il M. ha proposto la presente opposizione, sostenendo che fosse intervenuta la prescrizione dell’actio iudicati, opposizione rigettata dal tribunale in primo grado ma accolta dalla corte di appello: secondo la corte territoriale l’actio iudicati si sarebbe effettivamente prescritta, ai sensi dell’art. 2953 c.c., quanto meno tra il 1996 (data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto l’opposizione all’esecuzione del M., accertando l’avvenuta esecuzione spontanea del titolo formatosi nel 1992) ed il 2012 (data della notificazione del nuovo atto di precetto).

3. La decisione impugnata viene contestata dal ricorrente, il quale sostiene che non poteva ritenersi decorrere la prescrizione fino al 2009, data in cui era stato ripristinato dall’obbligato l’illegittimo stato dei luoghi anteriore all’esecuzione spontanea dell’obbligo di fare di cui al titolo esecutivo, in quanto fino a tale data non era per lui possibile esercitare il proprio diritto, ai sensi dell’art. 2935 c.c..

In proposito, la corte di appello ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 2935 c.c. non fosse applicabile, in quanto non si trattava di un impedimento di diritto, ma di mero fatto.

Tale affermazione non può però ritenersi conforme al dettato normativo: nel periodo tra l’adempimento spontaneo dell’obbligato ed il 2009 non sussisteva affatto la violazione delle distanze legali di cui il titolo esecutivo imponeva l’eliminazione, onde l’impedimento all’esercizio del relativo diritto del creditore, in tale periodo, non può certamente dirsi di mero fatto. In realtà il diritto ad ottenere l’eliminazione della violazione, quanto meno nel periodo indicato, non sussisteva affatto, non sussistendo la violazione.

Potrebbe discutersi se – come in effetti sembra in qualche modo intendere suggerire la stessa corte di appello – le opere poste in essere dal M. configurassero una nuova violazione, diversa da quella oggetto dell’obbligo di cui al titolo esecutivo (inteso come mero obbligo di “disfare”), con conseguente necessità per l’ A.) agire nuovamente in sede di cognizione per ottenere l’accertamento di tale violazione e la condanna alla sua eliminazione, ovvero se, al contrario, contenendo il titolo esecutivo una statuizione di condanna dell’obbligato, di carattere permanente, al mantenimento delle luci ad una determinata altezza minima, la loro riapertura ad altezza inferiore costituisse di per sè inadempimento all’obbligo contenuto nella originaria sentenza (inteso come obbligo permanente di “non facere”), e quindi fosse coercibile in via esecutiva sulla base di essa, senza necessità di un nuovo giudizio di cognizione e di un nuovo titolo.

Certamente, però, non avrebbe potuto ritenersi prescritto il diritto di cui all’originario titolo esecutivo, tanto meno per non essere stato esso esercitato quando non poteva esserlo, in quanto insussistente, perchè, almeno in quel periodo, oggetto di regolare adempimento.

D’altra parte, per quanto emerge dagli atti, e come di fatto riconosce lo stesso controricorrente, l’opposizione è stata da lui avanzata facendo valere esclusivamente l’eccezione di prescrizione dell’actio iudicati.

In coerenza con la domanda proposta, la decisione impugnata ha dunque ad oggetto esclusivamente la suddetta eccezione, tanto che nel dispositivo viene espressamente dichiarata la prescrizione dell’actio iudicati.

Orbene, è appena il caso di osservare, già sotto il profilo logico ancor prima che sotto il profilo giuridico, che non può certamente postularsi la prescrizione di un diritto non (più) esistente, per essere stata la relativa obbligazione regolarmente adempiuta.

Ne consegue che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione avanzata dall’opponente M. è in insanabile, logica contraddizione con l’affermazione dell’avvenuta definitiva estinzione, per adempimento, dell’obbligo di cui al titolo esecutivo, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “la prescrizione di un diritto, sul piano logico e giuridico, implica necessariamente l’esistenza di quel diritto, oltre che l’inerzia nell’esercizio dello stesso da parte del titolare”.

L’affermazione della prescrizione dell’obbligo di fare di cui al titolo oggetto del precedente adempimento, non è quindi logicamente compatibile, non solo con il giudicato sull’avvenuto adempimento ma, in ultima analisi, con la stessa individuazione di una nuova e diversa violazione nella condotta dell’obbligato di ripristino della precedente violazione.

Nella presente sede, peraltro, essendo stata proposta l’opposizione esclusivamente sulla base dell’eccezione di prescrizione dell’actio iudicati, non è possibile approfondire la questione relativa all’esatta interpretazione del titolo esecutivo, con riguardo all’obbligazione di fare/non fare in esso sancita (in termini di positivo compimento di una puntuale attività materiale da esaurire in un unico e preciso momento, ovvero in termini di obbligo negativo permanente di astenersi dal porre in essere una determinata condotta), nè quella relativa al carattere di eventuale “nuova violazione” da attribuire alla condotta dell’obbligato: è infatti necessario e sufficiente rilevare – sulla base di quanto sin qui osservato – che è certamente infondata l’eccezione di prescrizione.

La decisione impugnata va di conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione del M..

4. Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 sub. 3 per violazione dell’art. 92 c.p.c.”.

Il motivo, relativo alle spese del giudizio liquidate dalla corte di appello, resta assorbito in virtù della cassazione della decisione impugnata.

5. E’ accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione di M.M. è rigettata.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento della controversia in sede di merito, della persistenza delle medesime ragioni che hanno indotto la corte di appello, con la decisione impugnata, a disporne la compensazione, oltre che della oggettiva complessità della ricostruzione della fattispecie, in diritto. Restano peraltro integralmente a carico del M., quale parte definitivamente soccombente, le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da M.M.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio (ad eccezione delle spese della espletata consulenza tecnica di ufficio, che restano integralmente a carico del M.).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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