Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17831 del 08/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17831 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 30405-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 29, presso lo
studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,
rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’
2014

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1851
contro

INVERARDI

BEATRICE

c.f.

nvrbrc64c661388v,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI N.21,

Data pubblicazione: 08/08/2014

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..

presso lo studio dell’avvocato MAZZE° LORENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI
PIERLUIGI, giusta delega in atti;
– contrari corrente ”

avverso la sentenza n. 483/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

a

di BRESCIA, depositata il 14/12/2007 R.G.N. 18A0/2007;

RG n 30405/2008

Poste Italiane/ Inverardi Beatrice

Svolgimento del processo
Con sentenza del 14/12/2007 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale
di Bergamo con cui era stata dichiarata la nullità fin dal primo contratto a termine intercorso tra
Poste Italiane e lnverardi Beatrice dal 17/10/02 al 31/12/02 ai sensi del digs n 368/2001″per

sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità,

gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono , al riguardo , il
riposizionarnento su tutto il territorio degli organici della società “, con condanna al pagamento
delle retribuzioni dal 27/10/04 della messa in mora.
La Corte territoriale ha rilevato che non erano oggetto di contestazione e ,comunque, risultava
ampiamente provato dai documenti prodotti, dai verbali di riunione e dagli accordi sindacali che la
dislocazione del personale sul territorio era irrazionale e che si era dato corso a una mobilità
intraziendale con la conseguenza della necessità in attesa dei trasferimenti di colmare vuoti di
personale soprattutto nel recapito e nella sportelleria per le quali erano in atto processi di
trasformazione organizzativi. La Corte ha tuttavia rilevato che Poste non aveva offerto e neppure
allegato che presso l’ufficio postale di Trescore Balneario , ove era stata assegnata la lavoratrice,
esistevano quelle situazioni che legittimavano l’apposizione del termine al contratto.
Avverso la sentenza ricorre Poste formulando 5 motivi poi illustrati con memoria ex art 378 cpc .
Resiste la lavoratrice con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo Poste denuncia violazione dell’articolo I del decreto legislativo n
368/2001 nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il datore di lavoro dovesse dimostrare
l’esistenza di un nesso causale tra le astratte motivazioni indicate nel !contratto e l’assunzione a
termine della lavoratrice presso l’ufficio di Trescore Balneari° . Osserva che il nesso eziologico non
è un requisito richiesto dal decreto legislativo ed è sufficiente la prova della sussistenza delle
esigenze di carattere generale dedotte nella causale senza necessità di fornire la dimostrazione del
nesso causale tra dette esigenze generali ed ogni singola assunzione.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’ari 1 del dlgs n 368/2001 e censura la
sentenza nella parte in cui la Corte ha affermato che le esigenze aziendali dovessero essere
,

temporanee altrimenti sarebbe consentita una reiterazione senza limiti di contratti a termine.
Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt115 e 116 cpc nonché vizio di motivazione.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la causale del primo contratto di assunzione a
termine fosse generica e contraddittoria contenendo diverse e alternative ipotesi di assunzione .
I

tuttora in fase di completamento di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art 2697 cc, 115, 116 cpc , nonché vizio
di motivazione . Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che Poste non aveva provato nè
allegato che presso l’ufficio di Trescore Balneario vi fossero le condizioni legittimante l’assunzione
a termine e che anzi la testimone aveva riferito che il contratto si riferiva a sostituzione di lavoratori
in ferie.
Con il quinto motivo lamenta violazione dell’articolo 1419 CC in: quanto ,pur risultando la
rapporto a tempo indeterminato senza rilevare la nullità dell’intero contratto.
Le censure di cui ai primi quattro motivi , congiuntamente esaminate stante la loro connessione ,
sono fondate nei limiti che seguono.
La sentenza impugnata, premessa l’applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, ha ricordato che, in base a detta disciplina, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare
il nesso causale tra la disposta assunzione a termine e le esigenze determinatesi in quel momento e
in quell’ufficio dove l’assunto a termine ha prestato la sua attività lavorativa. Secondo la Corte tali
oneri probatori non erano stati assolti, poiché gli accordi richiamati dalla parte datoriale
dimostravano soltanto che vi erano determinate esigenze di riposizionamento sul territorio
nazionale delle risorse da destinarsi al servizio di recapito mentre sarebbe stato necessario allegare
che tali esigenze avevano determinato, con nesso causale, la specifica necessità di assumere proprio
l’appellato con un contratto di lavoro a termine: Poste non aveva provato, né offerto e neppure
allegato che presso l’ufficio di Trescore Balneario , ove la ricorrente era stata assunta, esistevano
quelle situazioni che legittimavano l’apposizione del termine.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui l’apposizione di un termine
al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo
circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridiFità di tali ragioni, nonché
l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una
particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la
specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed
organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto
esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;
spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttampnte motivata ed esente da
vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando
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natura essenziale della clausola del termine, la Corte aveva ritenuto comunque costituito un valido

ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine , ivi compresi gli accordi
collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 2279/2010; 10033/2010; 16303/2010). Ed invero l’esplicitazione delle ragioni
dell’apposizione del termine può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro, attraverso il
riferimento ad altri testi scritti accessibili dalle parti, in particolare nel caso in cui, data la

esigenza dell’assunzione a termine questo risulti analizzato in specifici documenti, specie a
contenuto concertativo, richiamati nella causale di assunzione.
Nel caso in esame il contratto di assunzione, come accertato dai Giudici del merito, conteneva
l’espresso richiamo agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio
e 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002”, in base ai quali le parti si erano date atto, fra l’altro, che
la Società avrebbe continuato a fare ricorso all’attivazione di contratti a tempo determinato
per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di
mobilità.
Per ciò che riguarda l’incombenza dell’onere probatorio, deve ancora essere richiamata la già
ricordata sentenza di questa Corte n. 2279/2010, la quale, sviluppando argomentazioni già adottate
in precedenti pronunzie (Cass., nn. 12985/2008; 14011/2004; 7468/20P2), ha rilevato che detto
onere deve essere posto a carico del datore di lavoro. Con tale pronuncia è stato infatti posto in
evidenza che – già prima dell’introduzione del comma anteposto al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, per il quale “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola
a tempo indeterminato” – il suddetto art. 1 aveva confermato il principio generale secondo cui il
rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre
l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria; ha rilevato, inoltre, che la tecnica legislativa
adottata dal decreto legislativo – secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a
fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie – impone di considerare che le ragioni stesse,
proprio perché adottate in deroga, sono normalmente da provare in Odizio da chi le deduce a
sostegno delle proprie difese e che la pertinenza alla posizione del datore di lavoro delle situazioni
derogatorie è elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio; ha,
infine, evidenziato che tale risultato ermeneutico è imposto dal richiamo della cosiddetta clausola di
non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione e per il riferimento al contenuto
della delega posto alla base del decreto legislativo, che è limitato all’attuazione della direttiva, la
quale non contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione dell’onere della prova
con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato
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complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che la causale del contratto era sufficientemente

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specifica sul presupposto tra l’altro che tutte le circostanze allegate da Poste Italiane in ordine alla
ristrutturazione della attività aziendale, alla offerta di nuovi servizi, alla riorganizzazione dei
processi di produzione dei servizi, alla dislocazione delle attività e alla distribuzione del personale
sul territorio, alle procedure di mobilità non erano oggetto di contestazidne e ,comunque, risultava
:

ampiamente provato dai documenti prodotti, dai verbali di riunione e dagli accordi sindacali che la

intraziendale con la conseguenza della necessità in attesa dei trasferimenti di colmare vuoti di
personale soprattutto nel recapito e nella sportelleria per le quali erano in atto processi di
trasformazione organizzativi. La Corte ha affermato , pertanto, che detti accordi dimostravano
che vi erano determinate esigenze di riposizionamento sul territorio nazionale delle risorse da
destinarsi al servizio di recapito ,ma ha escluso, tuttavia, che fosse anche solo allegato da Poste
che tali esigenze avevano determinato, con nesso causale, la specifica necessità di assumere con
un contratto di lavoro a termine proprio il lavoratore interessato.
La Corte , tuttavia, non ha adeguatamente valutato che Poste aveva esposto che la ricorrente era
stata addetta all’area operativa nel momento in cui era in atto il processo di mobilità estesa a tutto il
territorio nazionale; che la sua assunzione rientrava proprio tra le assunzioni preordinate ad
assicurare l’espletamento del servizio del recapito; che la Lombardia, ove la Inverardi era stata
addetta, era una delle regioni ove era maggiormente avvertita la carenza di personale con mansioni
di produzione.
Il giudice di merito, inoltre, non risulta aver valutato, se non genericamente, l’idoneità della prova
testimoniale richiesta da Poste con la quale la società intendeva dimostrare che gli indicati
squilibri nella distribuzione del personale e le situazioni di temporanea cgtrenza di organico avevano
investito l’unità produttiva a cui era stata addetta la lavoratrice.
Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte

dislocazione del personale sul territorio era irrazionale e che si era dato corso a una mobilità

d’appello di Milano perché sia esaminato, sulla base di tutti gli elementi probatori offerti, la prova
della specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive
ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione della lavoratrice assunta
esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM
La Corte,

4

ye

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio

Roma 22/5/2014

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