Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17831 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2210/18 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio

n. 33, presso l’avvocato Paolo Sassi, che lo rappresenta e difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di 24.10.2017 n. 397;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.D., cittadino ivoriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

-) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7;

-) in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14;

-) in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel ricorso non si riferisce quali fatti vennero dedotti a fondamento dell’istanza.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.D. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Campobasso, che la rigettò con ordinanza del

25.10.2016.

L’ordinanza venne impugnata dal soccombente.

3. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 24.10.2017, rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) il racconto del ricorrente era generico ed inattendibile, e ciò impediva di riconoscergli lo status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7;

-) non sussistevano i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 del suddetto decreto, dal momento che in Costa d’Avorio non era in atto un conflitto armato;

-) non sussistevano, “nè erano stati nemmeno allegati”, i motivi residuali che potessero giustificare il rilascio del permesso per motivi umanitari.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.D. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato un controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di partecipare all’udienza pubblica (che nella specie non vi è stata nè poteva esservi, essendosi il giudizio celebrato col rito camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, formalmente, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente in Costa d’Avorio una situazionè di scontro armato interetnico, sufficiente a giustificare la concessione della protezione sussidiaria.

1.2. Col secondo motivo il ricorrente censura, prospettando formalmente anche in questo caso il vizio di violazione di legge e omesso esame d’un fatto decisivo, il rigetto della domanda di “protezione umanitaria”.

Torna a ripetere che in Costa d’Avorio esiste una grave instabilità politica ed economica; che tale situazione non garantiva al ricorrente la tutela dei diritti fondamentali della persona; che la prova di ciò sarebbe “in re ipsa”, ed insita nel fatto stesso che il ricorrente abbia lasciato il suo Paese.

2. Inammissibilità del ricorso.

2.1. Il ricorso è inammissibile, per plurime ed indipendenti ragioni.

La prima ragione è che esso è privo di una compiuta esposizione dei fatti processuali, richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente, in particolare, tace completamente sugli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della sua istanza di protezione, e della successiva impugnazione del rigetto dinanzi al Tribunale di Campobasso.

2.2. In secondo luogo, il ricorso è comunque inammissibile, sia perchè censura la valutazione delle prove; sia perchè l’avere ritenuto il ricorrente inattendibile esonerava la Corte d’appello dagli approfondimenti istruttori; sia perchè in ogni caso la Corte d’appello ha indicato in modo non generico le fonti del proprio convincimento circa la situazione sociopolitica della Costa d’Avorio.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3.2. La circostanza che la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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