Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17830 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la

DIREZIONE AFFARI LEGALI di POSTE ITALIANE SPA, rappresentata e difesa

dagli avvocati LIBRERA MARIAROSARIA, MARCO MELE, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARANDO

FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

4/03/09, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha accolto la domanda proposta da C.N. nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell’indennità cd. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltrechè di a autista, stabilita con l’accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non più corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;

Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con un motivo; il lavoratore resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di “agente unico” corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che “Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo.”.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi e millecinquecento Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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