Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17830 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Agusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDIANZA

sul ricorso iscritto al numero 24550 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

R.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Ettore Travarelli

(C.F.: TRV TTR 53C10 F545T);

– ricorrente –

nei confronti di:

ROMA CAPITALE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Umberto Garofoli (C.F.: GRF

MRT 73C14 G062H);

– controricorrente –

e

UNICREDIT S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9095/2017,

pubblicata in data 8 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13

luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.G. ha proceduto al pignoramento di crediti del Comune di Roma, che ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Sospesa l’esecuzione, nel giudizio di merito dell’opposizione, coltivato dalla parte opposta, sono state accolte dal Giudice di Pace di Roma le ragioni dell’ente opponente.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello del R., ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3.

Ricorre il R., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Non viene adeguatamente chiarito, in dettaglio il contenuto dell’atto di precetto in base al quale è stata promossa l’esecuzione, con tutte le voci oggetto di intimazione, le specifiche contestazioni eventualmente avanzate dell’ente debitore in relazione a dette voci, le difese svolte dall’opposto per ciascuna contestazione, l’effettivo contenuto della decisione di primo grado con riguardo alle predette contestazioni e le specifiche censure mosse in proposito in sede di gravame.

Nonostante il carattere ipertrofico dell’esposizione, sia nella “sintesi dei motivi” (che si svolge in circa sette pagine) che nell’esposizione dell’unica articolata censura (che non risulta peraltro, complessivamente, sufficientemente chiara e specifica), la parte dedicata allo “svolgimento del processo”, che dovrebbe contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa con i requisiti in precedenza indicati, non consente alla Corte di valutare adeguatamente l’effettivo e concreto oggetto del giudizio, sia nel primo che nel secondo grado e, quindi, di verificare l’interesse all’impugnazione e la stessa eventuale fondatezza nel merito della stessa.

1.2 Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, senza che sia possibile procedere all’esame nel merito dell’unica censura espressa (con la quale si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 316 c.p.c. e ss., art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3, artt. 91 c.p.c., e ss., artt. 1173 e 1181 c.c., art. 1208 c.c. e ss., L. n. 794 del 1942, Illegittimità omesso pagamento oneri accessori dovuti per legge quali CPA e IVA L. n. 576 del 1980 e D.P.R. n. 633 del 1972, Violazione o falsa applicazione artt. 3,24,28,97 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione”).

Tale censura risulta peraltro comunque anche di per sè inammissibile, in quanto essa non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, mancando lo specifico riferimento al contenuto dell’atto di precetto oggetto delle contestazioni dell’ente debitore, e perchè, pur nella evidente scarsa coerenza generale dell’esposizione, da essa non è comunque possibile desumere con sufficiente chiarezza se ed in che termini in sede di gravame era stata contestata la violazione di norme processuali o di specifici e ben individuati principi regolatori della materia, piuttosto che meri errores in iudicando commessi dal giudice di primo grado, come ritenuto dal giudice di appello.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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