Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17830 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29973/17 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in Aci via Mollica n. 6,

presso l’avvocato Giuseppina Leda Adamo, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 31.10.2017 n.

1996;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

-) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7;

-) in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14;

-) in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo quanto riferito nel ricorso, a fondamento dell’istanza dedusse che nel suo Paese era entrato a far parte ella setta segreta Cult Eye; che riteneva tale setta una semplice società di mutuo soccorso; che invece i membri della setta gli ingiunsero di uccidere una persona; che in seguito al suo rifiuto gli venne uccisa per vendetta la sorella; che temendo per la propria vita fuggì dalla Nigeria per riparare in Libia, ove rimase vittima di una ulteriore aggressione (il ricorso non precisa da parte di chi e perchè); che qui “venne costretto” ab imbarcarsi per l’Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento J.O. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Catania, che la rigettò con ordinanza del 13.10.2016.

L’ordinanza venne impugnata dal soccombente.

2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 31.10..2017, rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) non vi era stato appello sul rigetto della domanda di concessione dello status di rifugiato;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa, perchè non ne ricorrevano le condizioni soggettive ed oggettive. Sotto il primo profilo, il ricorrente non poteva ritenersi, per il solo fatto di essere stato aggredito, “vulnerabile” dal punto di vista psichico; sotto il secondo profilo, nella regione di provenienza (Edo State) non vi era in atto un conflitto armato;

-) il racconto circa le presunte persecuzioni da parte degli appartenenti al Cult Eye era “lacunoso e generico”.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da J.O. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Improcedibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso per cassazione è stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata.

Le regole sul processo civile telematico sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione è ancora necessario il deposito di copie cartacee (che la legge e la prassi definiscono “analogiche”) di tutti gli atti processuali.

Quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire:

(a) stampando e depositando il documento elettronico;

(b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.

Quando, perciò, il ricorso per cassazione sia notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., depositando:

(a) il ricorso;

(b) il messaggio di posta cui era allegato;

(c) la relazione di notificazione;

(d) la ricevuta di avvenuta consegna;

ed attestando con sottoscrizione autografa la conformità di tutti i suddetti documenti ai rispettivi originali.

Tutti i principi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-01, la quale ha affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, è improcedibile a meno che il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, non depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli, del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2.

1.2. Nel caso di specie, la copia del ricorso depositato dal ricorrente è corredata dalla relata di notifica e dalla ricevuta di accettazione, ma tutti questi documenti non recano in calce la dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal difensore, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis ed 1-ter, a norma dei quali:

(a) in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis;

(b) l’art. 9, comma 1-bis L. 53/94 prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”.

Il ricorso quindi va considerato privo di una valida dimostrazione della sua avvenuta notificazione, e va dichiarato improcedibile.

1.3. Ad abundantiam, ritiene utile il Collegio in ogni caso rilevare che tutti e tre i motivi di ricorso, se li si fosse potuti esaminare nel merito, sarebbero stati comunque inammissibili, in quanto con essi il ricorrente ha inteso censurare la valutazione delle prove, e contrappone una propria lettura della situazione di fatto a quella adottata dalla Corte d’appello.

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

2.2. La circostanza che la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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