Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1783 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20614-2019 proposto da:

C.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati NUCCIA TORRE, ANTONINO LI

CAUSI:

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. SALVINI N.

2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIACCIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SIMEONE;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.G.F. ricorre con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nel rigettare l’appello proposto, ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Taranto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, aveva condannato il ricorrente al pagamento in favore dell’ex coniuge della somma mensile di Euro 850,00 a titolo di assegno divorzile.

La Corte di merito aveva ritenuto nell’osservato rito camerale di appello, L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 12, la producibilità di documenti oltre i termini fissati a tal fine e nel merito.

2. Con i proposti motivi il ricorrente deduce: 1) la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 101c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., per la mancata concessione di un termine per il deposito di note difensive con riferimento alla nuova documentazione prodotta dalla controparte in appello; 2) la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame della situazione patrimoniale, dei redditi e della possibilità lavorativa della ex moglie, fatti decisivi per il giudizio; 3) la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, con riferimento alla quantificazione dell’assegno divorzile; 4) la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 91 c.p.c., sulla regolamentazione delle spese.

Resiste con controricorso illustrato da memoria M.A..

3. Il primo motivo di ricorso, da trattarsi in via preliminare per la natura processuale e con cui si lamenta la violazione del principio del contraddittorio, è inammissibile.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. n. 22341 del 26/09/2017; Cass. n. 26087 del 15/10/2019) ed il ricorrente non ha dedotto quale lesione del contraddittorio sia venuta in esito al mancato deposito di note a fronte della produzione documentale curata dalla controparte in limine rispetto alla decisione.

4. Il secondo motivo è manifestamente fondato ed assorbe nel suo rilievo la valutazione degli altri.

Come dedotto dal ricorrente (p. 19 ricorso), alla corretta applicazione dei principi più recentemente affermati da questa Corte di cassazione (Cass. n. 115404 del 2017; Cass. SU n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 23/01/2019) segue che il giudice del merito nella quantificazione dell’assegno di divorzio debba tener conto: della durata del matrimonio, del sacrificio del coniuge più debole che ha rinunciato ad ogni ulteriore aspettativa per la famiglia ed al contributo dato alla formazione del patrimonio comune o di quello del coniuge economicamente più forte.

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede infatti da una parte l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con successiva applicazione dei “iteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno.

Il giudizio deve essere pertanto espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, restando il solo squilibrio economico delle parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno (Cass. n. 21234 del 09/08/2019).

La corte di merito pur muovendo dal rilievo che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte di cassazione, la mancanza di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce più ragione del godimento dell’indicata posta, dovendo alla mancanza dei redditi “sommarsi lo stato di non autosufficienza o indipendenza economica del richiedentì, ha poi obliterato però di valutare la durata del matrimonio, l’età del coniuge più debole ed il sacrificio sofferto per avere rinunciato ad ogni ulteriore aspettativa per la famiglia, nel contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.

5. La sentenza impugnata, inammissibile il primo motivo, in accoglimento del secondo ed assorbiti gli altri, va pertanto cassata con rinvio alla corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accolto il secondo ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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