Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1783 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 26/01/2011), n.1783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato MANCINI CRISTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMASSA GIANCARLO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 15/03/2010;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con ricorso del 16.4.2010 il Dr. M.F., magistrato ordinario, ha proposto impugnazione avverso la sentenza 15.3.2010 con la quale la Sezione Disciplinare del C.S.M. lo aveva ritenuto responsabile, nei limiti indicati in motivazione, delle ascritte incolpazioni e gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della rimozione.

Per la discussione del ricorso, iscritto con il n. RG 11055 del 2010 è stata fissata la pubblica udienza del 16.11.2010 innanzi alle Sezioni Unite.

Con dichiarazione in data 12.11.2010 il Dr. M.F. ha ricusato ex art. 51 c.p.c., n. 4 i componenti del collegio Pres.

P.R., Pres. T.R., cons. F. F., cons. S.M.B., cons. Dr. T. F..

A fondamento della ricusazione, l’istante ha rilevato che i predetti magistrati erano stati componenti dei collegi che avevano deciso sulla impugnazione da esso ricorrente proposta avverso l’ordinanza di sospensione cautelare adottata dalla S.D. del CSM (sentenza S.U. 28046/2008) nonchè sui ricorso per revocazione della decisione predetta, inficiata da errori di fatto (ordinanza S.U. 17354/2009).

Alla fissata udienza del 16.11.2010, innanzi al Collegio delle S.U., presieduto dal Presidente P.R. e composto da Pres.

T.R.M., cons. F.F., cons. D.P.S., cons. B.E., cons. S.M. B., cons. D.C.V., cons. T.F., cons. S.M.R., si è dato atto della acquisita dichiarazione di ricusazione ed il ricorso è stato sospeso.

Il Presidente ha quindi rimesso la decisione della proposta ricusazione alla adunanza in camera di consiglio del Collegio fissato per l’11.1.2011.

OSSERVA:

Ritiene il Collegio che la ricusazione quale proposta debba essere rigettata. Preliminarmente devesi precisare che nei confronti del cons. Francesco Tirelli non sussiste neanche in astratto la configurata situazione di incompatibilità perchè, contrariamente a quanto asserito nella dichiarazione di ricusazione, il magistrato non ha composti i collegi di queste Sezioni Unite che hanno pronunziato la sentenza 28046/08 e l’ordinanza 17354/09 e che pertanto la denunziata situazione potrebbe essere configurata limitatamente ai magistrati ricusati Preden, Triola, Spagna Musso, Felicetti.

Ritiene il Collegio che non sia in alcun modo configurabile la condizione di incompatibilità di cui all’art. 51 cod. proc. civ., n. 4.

La questione posta alla attenzione di questa Corte, nella sede della decisione di cui all’art. 53 cod. proc. civ., comma 1 e nella composizione che esclude la partecipazione dei ricusati, è se l’avere gli indicati componenti del Collegio, fatti segno a ricusazione, conosciuto il merito della “causa” in sede di decisione delle impugnative della sospensione cautelare integri la previa cognizione in “altro grado del processo” di cui alla invocata situazione di incompatibilità (art. 51 cod. proc. civ., n. 4).

La peculiarità della questione sta nella possibilità per i collegi delle Sezioni Unite civili di questa Corte di essere investiti prima che della impugnativa della sentenza “di cognizione piena” anche del ricorso avverso la adottata misura cautelare, possibilità che, notoriamente esclusa nei riguardi dei provvedimenti cautelari uniformi adottati sulla base delle disposizioni de codice di rito (come ripetutamente rammentato da queste Sezioni Unite, da ultimo con le decisioni n. 19256/2010 e n. 27537/2008), è invece espressamente prevista per le impugnazioni delle decisioni della Sezione Disciplinare del C.S.M. (art. 24 del d.lgs. 109 del 2006 come modificato dalla L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 3, lett. O).

Alla questione – pertanto denotante un oggettivo profilo di novità – va data risposta negativa.

In piena coerenza con l’eloquente dato letterale della norma in disamina, questa Corte ha sempre ribadito che l’incompatibilità si configura solo ove il giudice abbia conosciuto del merito della “causa” in un altro grado del processo: così è stata ravvisata la detta situazione di incompatibilità, per l’assimilazione della opposizione ad una impugnazione, nei confronti de giudice che abbia partecipato alla dichiarazione di fallimento L. Fall., ex artt. 18- 19, (nel testo antecedente la modificazione) e che integri il collegio decidente la opposizione stessa (Cass. n. 10900 del 2010);

così, e di converso, si è esclusa la situazione de qua nella ipotesi di giudice che abbia declinato la competenza e che, dopo l’annullamento della declinatoria da parte della Corte regolatrice, venga a comporre il collegio per la decisione del merito (Cass. n. 5753 del 2009); così, ancora, è stata esclusa alcuna incompatibilità per il magistrato che abbia istruito la causa in primo grado e che venga a comporre il collegio decidente in grado di appello (Cass. n. 7578 del 2007). Ed ancora, sulla non configurabilità di alcuna situazione di incompatibilità ex art. 51 cod. proc. civ., n. 4, nella partecipazione al collegio decidente del consigliere che ha esteso la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., posto che la relazione non contiene alcuna “anticipazione” del giudizio ma solo una proposta di definizione accelerata dello stesso, questa Corte si è più volte pronunziata con orientamento certamente consolidato (ex multis si ricordano le ordinanze n. 24612 e n. 9094 del 2007).

La ratio della disposizione, del resto, appare imporre l’astensione obbligatoria a tutela della obiettività ed imparzialità della decisione in sede di impugnazione o controllo del primo decisum, nella presunzione che la partecipazione deliberante alla sua adozione, ed in ragione del “pre-giudizio” scaturito da essa, possa rendere meno libero il giudicante di decidere in fase di impugnazione, sugli errori commessi, e comunque lo faccia apparire meno libero alle parti che quegli errori hanno denunziato.

Al di fuori di tale schema, che pur il legislatore ha esteso esplicitamente al “grado” del reclamo nella stessa fase cautelare (art. 669 terdecies cod. proc. civ., comma 2), per l’esigenza di assicurare la massima imparzialità ad un rimedio di chiaro carattere impugnatorio, l’incompatibilità non può nè deve operare.

La cognizione da parte delle Sezioni Unite del ricorso del magistrato avverso il provvedimento cautelare della Sezione Disciplinare adottato ai sensi dei D.Lgs. n. 109 del 2006, appartiene chiaramente ad una serie processuale autonoma per presupposti e per ambito di cognizione e nella quale la prevista ricorribilità esaurisce i suoi effetti impugnatori con la decisione resa dalle Sezioni Unite: la seconda cognizione del relativo Collegio viene quindi sollecitata su ben diversi e distinti contenuti impugnatori, quelli articolati sul provvedimento sanzionatorio definitivo adottato dalla Sezione Disciplinare, e la decisione delle Sezioni Unite conclude la nuova autonoma serie processuale.

La non riferibilità della decisione sulla sospensione cautelare ad un grado dello “stesso” processo e la inesistenza correlata di alcun sospetto che un “pregiudizio” mini la imparzialità del giudice chiamato a decidere, stante la diversità delle ragioni impugnatone poste nelle due distinte sedi decisorie, rendono pertanto insuperabile ed assistita da alto grado di ragionevolezza la previsione di cui all’art. 51 cod. proc. civ., n. 4, anche nel caso della cognizione da parte delle Sezioni Unite della impugnazione prima delle decisioni cautelari e poi di quelle definitive della Sezione Disciplinare del CSM. Nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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