Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1783 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. lav., 20/01/2022, (ud. 23/06/2021, dep. 20/01/2022), n.1783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4111-2020 proposto da:
B.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIA ALPAGOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI
TREVISO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 11118/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato
il 28/12/2019 R.G.N. 8797/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 11118/2019, depositato il 28/12/2019, ha respinto l’impugnazione di B.O., avverso il provvedimento della competente commissione che aveva negato la chiesta protezione internazionale.
Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Il difensore, con separata istanza, ha chiesto la liquidazione delle spese in suo favore, in ragione dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio.
Stante la regolarità della rinuncia, regolarmente sottoscritta dalla parte con autentica del difensore (Cass. n. 901 del 20/01/2015), e in assenza di notificazione alla controparte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (ex multis Cass. n. 13923 del 22/05/2019).
Quanto all’istanza di liquidazione dei compensi al difensore, va rilevata l’incompetenza della Corte di cassazione, atteso il tenore del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, 16 giugno 2020, n. 11677.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 31732 del 07/12/2018).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022