Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17829 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle

Arti n. 8, presso l’avv. Tiberio Saragò, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 12/20/09, depositata il 14 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità del rigetto parziale della richiesta di rimborso di un credito d’imposta (pari a circa Lire 913.398.000) esposto nella dichiarazione dei redditi dell’anno 1991 dalla Centurion s.p.a., credito del quale si era resa cessionaria la AXA Assicurazioni s.p.a..

In particolare, l’Ufficio, in data 27 novembre 2004, aveva emesso, in favore della cessionaria, un avviso di pagamento di Euro 341.333,34 (pari a Lire 660.913.506), senza motivare in ordine al mancato rimborso dell’importo residuo, di Euro 130.397,35 (pari a Lire 252.484.477).

Il giudice d’appello ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Ufficio, che si era limitato a ridurre l’importo del credito risultante dalla dichiarazione (per carente documentazione delle ritenute subite sugli interessi attivi bancari) senza effettuare alcuna comunicazione nè richiesta di documenti alla contribuente: e ciò in violazione sia del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, sia della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente).

2. La AXA Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 13 e 16, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1.

Formula il quesito se, in caso di disconoscimento di un credito di imposta esposto nella dichiarazione ai fini IRPEG 1991, “all’esito della liquidazione formale della suddetta dichiarazione, l’ufficio sia tenuto a comunicare al contribuente il risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, come modificato dalla L. n. 241 del 1997, art. 13 – pur trattandosi di dichiarazione presentata prima del 1 gennaio 1999 e non dopo, a mente della L. n. 241 del 1997, art. 16”; e se tale obbligo “possa scaturire dalla previsione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, comma 1, lett. a) e b), entrati in vigore successivamente alla liquidazione della dichiarazione”.

1.2. Il motivo è infondato, in quanto deve ritenersi sussistente la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, citato art. 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”, aggiungendo, per quanto qui rileva, che “la disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto”. E’ infine disposto che “sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.

Al riguardo, non è condivisibile il principio affermato da Cass. n. 25002 del 2009, secondo cui la norma, di natura procedimentale, non ha efficacia retroattiva e quindi non può trovare applicazione con riferimento all’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d’imposta: proprio, infatti, la natura procedimentale, e precettiva, della disposizione la rende – non retroattivamente, ma – immediatamente applicabile anche in relazione a rapporti già insorti (in assenza di disciplina transitoria), risultando, pertanto, irrilevante l’anno di imposta cui il procedimento si riferisce.

Ne consegue che, nella fattispecie, poichè, da un lato, il rimborso parziale del credito a seguito dell’attività di liquidazione – e, quindi, il rigetto della richiesta per la parte non rimborsata (da ult., Cass. n. 8195 del 2015) – è stato effettuato nel 2004, e, dall’altro, non è contestato che si trattasse di un aspetto rilevante della dichiarazione, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per l’omesso invito alla contribuente a produrre la documentazione mancante.

2. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

3. La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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