Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17829 del 08/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17829 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 26125-2012 proposto da:
LERARIO SABINO C.F. LRRSBN37A22A662E, eletivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentato

e

STUDIO

difeso

GHERA

dall’avvocato

GAROFALO,
GAROFALO

DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1792

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BARI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

Data pubblicazione: 08/08/2014

?
-.-

studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati VULPIS ELIO, DE FEO ANTONIO,
giusta delega in atti;

controrlcorrente

.7

avverso la sentenza n. 3312/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega
GAROFALO DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

z.

di BARI, depositata il 09/08/2012 r.g.n. 5787/2010;

RG n 26125/2012

Lerario S./ Associazione Sportiva Bari spa

Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 agosto 2012 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale
con la quale era stata respinta la domanda di Sabino Lerario volta ad ottenere l’accertamento di un
rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione Sportiva Bari S.p.A. quale medico sportivo per il
periodo dal 1 gennaio 1978 al 6 luglio 1999.

riconosciuto la natura autonoma del rapporto escludendo ogni vincolo di subordinazione; secondo la
Corte tale dichiarazione possedeva una inequivoca valenza confessoria in merito alla sussistenza di
un esclusivo rapporto di lavoro autonomo intercorso fino al 1996 da ritenersi proseguito fino alla
cessazione del rapporto nel 1999 in mancanza di elementi probatori che denotassero un’inversione
della natura del rapporto e considerata la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente
secondo cui aveva reso tale dichiarazione soltanto spinto dal timore di perdere il posto di lavoro
come medico sociale.
La Corte ha poi rilevato che dall’interrogatorio libero dell’appellante era emerso che il Lerario
svolgeva anche altre attività incompatibili con l’affermata subordinazione ;che i testi escussi
avevano riferito che il Lerario non era stato mai destinatario di ordini impartiti dalla società
restando libero di autodeterminare le modalità di svolgimento della propria prestazione anche in
assenza di un orario di lavoro prefissato; che la percezione di un compenso fisso non costituiva
elemento sufficiente a configurare un lavoro subordinato da identificarsi invece nella sussistenza di
un vincolo di subordinazione e di inserimento stabile del lavoratore nell’irhpresa; che la circostanza
che il Lerario quando aveva impegni si metteva d’accordo con altro medico dello staff per farsi
sostituire evidenziava l’indubbia autonomia del rapporto.
La Corte infine ha escluso che elementi a favore della subordinazione potessero essere ricavati
dall’articolo 44 del regolamento FIGC che prevedeva l’obbligo per le società di tesserare un medico
sociale responsabile sanitario specialista in medicina dello sport iscritto in apposito elenco con
responsabilità della tutela della salute dei professionisti e con compito di assicurare l’assolvimento
degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, norma da coniugarsi con là previsione del decreto
ministeriale numero 365700 del 1995. 1-la osservato infatti che il tesseramento del medico sociale
rispondeva all’esigenza di individuare il soggetto competente senza preve idere tuttavia alcun
rapporto di lavoro subordinato rispetto alla società sportiva.
Avverso la sentenza ricorre Sabino Lerario formulando cinque motivi ulteriormente illustrati con
memoria ex art 378 cpc . Resiste l’Associazione Sportiva Bari depositar* controricorso.
Motivi della decisione
1

3

La Corte territoriale ha richiamato la scrittura del 23 maggio 1996 nella quale il Lerario aveva

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1362,2094, 2113,
2222, 2730 c.c. nonché vizio di motivazione.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha affermato la natura confessoria della
dichiarazione del 23 maggio 1996 nonché nella parte in cui ha affermato che il giudice, a
prescindere dal nomen iuris usato dalle parti nella scrittura , doveva ricerpre la volontà delle parti.
Osserva che la scrittura non costituiva un patto con il quale le parti avevano qualificato il rapporto

giuridiche , né la Corte aveva spiegato le ragioni in base alle quali era giunta a qualificare come
confessione quella che appariva solo una rinuncia non avendo spiegato neppure come una
confessione avrebbe potuto valere anche per il futuro.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2094, 2222 ce nonché vizio di
motivazione. Censura la sentenza per non aver indicato i criteri generali efl astratti utilizzati per
qualificare il rapporto facendo riferimento ad elementi scarsamente rilevanti e non decisivi
disattendendo i consolidati principi in tema di sussistenza del lavoro subordinato.
Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2094, 2222, cc 115 e 116 cpc nonché
vizio di motivazione . Secondo il ricorrente la Corte non aveva valutato l’attendibilità dei testi da
essa richiamati, nè aveva motivato per quale ragione non aveva tenuto conto delle altre
testimonianze . Denuncia l’erronea valutazione delle prove e la mancata Fonsiderazione
dell’inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell’Associazione, della circostanza che la
prestazione intellettuale del Leali° giustificava una subordinazione menci appariscente.
Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt 2095 e 2103 cc nonché vizio di
motivazione .Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha affermato che il ricorrente aveva
posto particolare attenzione alla prova dello status di dirigente al fine di Oimostrare lo stabile
inserimento . Osserva che la Corte aveva travisato la sua domanda in qu9rito egli intendeva
dimostrare anche il suo diritto ad essere inquadrato come dirigente.
Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt 2113 cc, 100 e 116 cpc nonché vizio
di motivazione. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha affermFto che la scrittura del
23/5/96, quale rinuncia, non era stata tempestivamente impugnata nel termine di 6 mesi dalla
cessazione del rapporto. Osserva che la Corte prima aveva affermato che si trattava di
confessione e poi aveva qualificato la scrittura quale rinuncia.
Le censure , congiuntamente esaminate stante la loro connessione , sono infondate.
Deve , in primo luogo, rilevarsi che il ricorso con riferimento al primo ed al quinto motivo risulta
inammissibile per difetto di autosufficienza . Detti motivi attengono all’interpretazione proposta dalla Corte
territoriale della scrittura del 23/5/96 di cui il ricorrente denuncia la contraddittorietà, per averne il giudice di
merito affermato la natura di confessione ma anche di rinuncia, e la violazione delle regole di

2

come subordinato; né costituiva confessione in quanto non aveva ad oggetto fatti ma qualificazioni

interpretazione di cui agli art. 1362 e seg. Cc . Il ricorrente ha, tuttavia, omesso di riportare i passi salienti
di detta dichiarazione al fine di consentire a questa Corte di valutare , in base alla lettura dello stesso
ricorso, la fondatezza delle censure.
Si è affermato , infatti che ” il principio di autosufficienza del ricorso, per cassazione, espresso

nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di
prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale

1716/2012).
Per quanto attiene agli altri motivi di censura deve rilevarsi che la sentenza impugnata appare
adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di
diritto, circa l’affermata esclusione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Il ricorso , pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche,
risulta sostanzialmente inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa
Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di
merito. Con la proposizione del ricorso per cassazione , il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e
delle prove , infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto
sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito del lla causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,
all’uopo, di valutare le prove , controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare le sue conclusioni ( cfr trq le tante Cass. ordinanza n
7921/2011, sent. 11900/2003;n 2090/2004, n 1380/2006).
La Corte invece ha affermato la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti, in primo
luogo, valutando che il Lerario svolgeva anche altre attività che per la loro “quotidianità e
latitudine” non potevano consentire la contemporanea sussistenza di un altro rapporto di lavoro
dipendente con orari incompatibili.
La Corte ha riferito, infatti, che lo stesso ricorrente aveva dichiarato che iera ufficiale medico
dell’Esercito Italiano con funzioni di capo reparto oculistico presso l’Ospedale militare di Bari ( dal
.

1983 al 1989) ; dirigente del servizio sanitario XI Legione della Guardia :di Finanza ( dal 1989 al
1996) con orario dalle 8 alle 14 ; durante tutto il periodo in cui era stato medico sociale aveva
svolto l’incarico di ” medico a chiamata ” consulente oftalmologo presso il CTO di Bari .

3

dei documenti probatori, eventualmente con trascrizione dei passi salienti…..( cfr Cass n.

La Corte territoriale ha poi esaminato la prova testimoniale da cui ha potuto desumere che il
ricorrente non riceveva direttive dall’Associazione Sportiva potendo autodeterminare i momenti di
presenza presso l’associazione o addirittura farsi sostituire in caso di impegni.
Infine la Corte ha ricordato come il medico che aveva preceduto il Lerario nello svolgimento
dell’attività di medico sociale aveva visto rigettare un’analoga domanda con sentenza passata in
giudicato della Cassazione.

impedendo a questo Corte di valutarne la rilevanza e decisività . Dall’altro lato non evidenziano
lacune della decisione impugnata tali da costituire un vizio di motivazione rilevante .
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a
pagare le spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in C
100,00 per esborsi ed €4500,00 , per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 21/5/2014

Le dichiarazioni rese da altri testi , riprodotte nel ricorso, da un lato non sono riportate per intero

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