Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17828 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Agusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4057 del ruolo 2017, proposto da:

T.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata dal procuratore

speciale B.E. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giancarlo La

Scala (C.F.: LSC GCR 35C15 F205F), Guido Ratti (C.F.: RTT GDU 45R06

A940H), Giuseppe Baldi (C.F.: BLD GPP 35C21 H501E) e Francesco Baldi

(C.F.: BLD FNC 66L18 H501G);

– ricorrente –

nei confronti di:

Avv. F.F.P., (C.F.: (OMISSIS)), S.F.

(C.F.: (OMISSIS)) F.E. (C.F.: (OMISSIS)) il primo

difensore di sè stesso, gli altri rappresentati e difesi, giusta

procura allegata al controricorso, dallo stesso avvocato

F.F.P.;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.

1116/2016, pubblicata in data 26 ottobre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13

luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.L. ha proposto opposizione nel corso del procedimento esecutivo, avente ad oggetto le azioni della società Conserviera Adriatica S.p.A., promosso in suo danno da F.A.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Ricorre la T., rappresentata dal procuratore speciale Elio Bortone, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso S.F., F.E. e F.P., eredi di F.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Prima della data fissata per l’adunanza camerale, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso.

La rinuncia è rituale in quanto intervenuta tempestivamente, prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 1), e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in quanto essa è sottoscritta dalla parte, oltre che dal suo difensore munito di procura speciale.

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia, senza alcuna pronunzia sulle spese.

I controricorrenti hanno infatti ricevuto la notifica dell’atto di rinuncia, alla quale hanno apposto il visto ai sensi dell’art. 389 c.p.c.. Non sussistono comunque i presupposti per la condanna dei rinuncianti al pagamento delle spese del presente giudizio, anche in considerazione della peculiarità dei fatti che hanno dato luogo alla controversia, delle questioni giuridiche implicate, della condotta processuale dei ricorrenti e dell’esito del procedimento.

PQM

La Corte:

dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

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