Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17828 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BETONIMPIANTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n.

29, presso lo Studio legale e tributario CBA, rappresentata e difesa

dall’avv. Giorgio Iacobone, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 20/3/08, depositata il 22 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente e

l’avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri (per delega) per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimità di avvisi di recupero del credito d’imposta previsto, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, emessi, per gli anni 2003 e 2004, nei confronti della Betonimpianti s.p.a..

Il giudice d’appello, premesso che l’investimento effettuato “è consistito nella revisione ed installazione di impianti tecnologici di attrezzature esistenti” (“sostituzione di parte dell’impianto di betonaggio esistente, ormai obsoleto, con nuovo impianto a torre”, “ristrutturazione dell’impianto elettrico con costruzione della cabina di trasformazione”, ecc.), ha ritenuto che “tutte le opere realizzate e tutti i beni acquistati per il rifacimento dell’impianto, inteso come complesso aziendale, devono intendersi strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa”.

2. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, formulando il quesito “se in una fattispecie di utilizzazione del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, in relazione a spese incrementative su beni di terzi, erri il giudice del merito che valorizzi, ai fini dell’ammissione dell’investimento all’agevolazione, il mero fatto della strumentalità (rene, dell’inerenza) dei beni su cui l’investimento venga realizzato all’attività d’impresa, con ciò violando la norma in rubrica che ammette all’agevolazione unicamente le spese sostenute su beni aventi autonoma funzionalità e quindi separabili dai beni di terzi cui accedono e come tali rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 67 e 68 T.U.I.R.”.

Premesso che le eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso vanno disattese, poichè il ricorso si rivela idoneo a far comprendere a questa Corte l’oggetto della controversia e il riportato quesito risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il motivo è fondato.

Va, infatti, ribadito che, qualora gli investimenti suscettibili di agevolazione ai sensi del citato art. 8 – il quale precisa che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68”, secondo la numerazione all’epoca vigente (ora, artt. 102 e 103) – consistano in spese sostenute su immobili non di proprietà dell’impresa, ma condotti in locazione, il criterio distintivo in ordine alla applicabilità del beneficio è quello della sussistenza, o meno, di un’autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo: in altre parole, affinchè la spesa sostenuta dia diritto al credito d’imposta occorre che essa riguardi beni dotati di una propria individualità, tali, cioè, da essere rimovibili dall’immobile cui accedono e, quindi, suscettibili di utilizzazione separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del periodo di locazione (o comodato) (Cass. nn. 25685 e 28535 del 2013, 6216 del 2015).

E’, pertanto, errata in diritto la sentenza impugnata là dove, in una fattispecie in cui è pacifico che la contribuente svolge attività di produzione di calcestruzzo attraverso impianti e costruzioni realizzati su un’area condotta in locazione, si è basata, ai fini della decisione, sull’accertamento della strumentalità dei beni all’esercizio dell’attività d’impresa.

2. Resta assorbito il secondo motivo, attinente a vizio di motivazione.

3. Va, in conclusione, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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