Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17826 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4305-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.

CLOTILDE, 2, presso lo studio dell’avvocato SAIJA STUDIO LEGALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GERUNDO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS) e ROMA CAPITALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 881/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato via pec il 21/1/2019 la sig.ra F.A. ha proposto dinanzi a questa Corte ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 881/18, depositata il 19/6/2018. Le parti intimate, Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.) e Roma Capitale, non hanno presentato difese. La discussione del ricorso, inizialmente fissata per l’adunanza del 26 marzo 2020, veniva rinviata d’ufficio all’adunanza del 13 luglio 2020 per effetto dei provvedimenti intrapresi durante la pandemia da coronavirus.

2. Per quanto qui d’interesse, la ricorrente svolgeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli, citando Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A., chiedendo di accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità di una cartella esattoriale notificatale, in ragione dell’intrasmissibilità delle obbligazioni relative a sanzioni amministrative irrogate nei confronti del coniuge deceduto sig. Fe.Sa., cui era succedura iure hereditatis. Il giudice di prime cure accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace la cartella impugnata. Per l’effetto, condannava l’Amministrazione comunale ed Equitalia al pagamento, in via tra loro solidale, delle spese di lite in favore dell’opponente, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

3. Avverso la sentenza, Equitalia proponeva appello sul capo relativo alla condanna al pagamento solidale delle spese di giudizio e del risarcimento per lite temeraria. Roma capitale svolgeva a sua volta tardivamente appello incidentale. Il Tribunale di Tivoli, assumeva che Equitalia, per quanto parte necessaria, non potesse ritenersi propriamente responsabile per l’errore commesso in sede di procedimento di esecuzione esattoriale poichè imputabile esclusivamente a Roma Capitale, che aveva impropriamente trasmesso i ruoli all’ente esattore notificante. Pertanto, dopo avere dichiarato tardivo l’appello incidentale di Roma Capitale, accoglieva l’appello principale dell’ente riscossore e, per l’effetto, annullava la condanna di Equitalia per lite temeraria e compensava le spese di lite del primo grado di giudizio tra Equitalia e la F.. Quanto al secondo grado, condannava la F. alle spese in favore di Equitalia e dichiarava compensate le spese di lite tra le due restanti parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, essendo spirato il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

2. La stessa parte ricorrente riferisce che il giudizio venne introdotto come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione, per come articolata, in effetti si qualifica come opposizione all’esecuzione, ancorchè il Tribunale abbia reso la decisione senza enunciare expressis verbis tale qualificazione ed anzi senza qualificare in alcun modo l’azione oggetto di lite.

3. Ne segue che in riferimento alla controversia non ha operato la sospensione feriale dei termini e, quindi, il termine semestrale scadeva il 20 dicembre 2018, mentre la notificazione è stata fatta il 27 gennaio 2019 e, dunque, palesemente in ritardo, ex art. 327 c.p.c..

4. Sull’inapplicabilità a tutte le opposizioni all’esecuzione della sospensione si veda l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui: “L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 dell’ordinamento” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018; Cass. n. 22484 del 2014, principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).

5. Pertanto, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza che occorra riferire dei motivi.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese stante l’assenza delle parti intimate dal giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

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