Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17826 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5143-2014 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BARONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

FEDERMET SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Roma Capitale propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 314/04/13 del 17 luglio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a Federmet srl per maggiore imposta (Ici 2004), interessi e sanzioni, su un fabbricato da quest’ultima posseduto in Roma.

La commissione tributaria regionale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, ha ritenuto che, nella specie, sussistesse la causa di esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); trattandosi di immobile destinato, seppure in forza di rapporto locativo, ad attività socio-assistenziale in ambito sindacale Fil-Fiom-Uilm.

Resiste con controricorso Federmet srl in liquidazione.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso Roma Capitale deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Per avere la commissione tributaria regionale ravvisato gli estremi della esenzione Ici in oggetto, nonostante che quest’ultima non spettasse: – in caso di utilizzazione indiretta dell’immobile da parte dell’ente possessore che, nel caso di specie, l’aveva locato a diversi organismi sindacali; – a favore di soggetti svolgenti attività commerciali quale, per definizione, doveva ritenersi la società di capitali (srl).

Con il secondo motivo di ricorso Roma Capitale lamenta violazione o falsa applicazione della stessa disposizione normativa, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale comunque errato nel ritenere provato, ad onere della società contribuente, l’effettivo svolgimento nell’immobile di attività di sostegno sociale rientrante nell’art. 7, comma 1, lett. i) cit.; prova che non poteva essere desunta da risultanze meramente formali, come l’oggetto statutario, richiedendo invece la dimostrazione dei caratteri dell’attività in concreto svolta all’interno dell’immobile stesso.

p. 3. E’ fondato, con effetto assorbente della seconda censura, il primo motivo di ricorso.

La controricorrente Federmet srl – pur dopo aver richiamato il proprio assetto proprietario e, in particolare, la circostanza di essere una mera articolazione organizzativa delle federazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori metalmeccanici FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM, dalle quali era interamente posseduta – ha ammesso de plano di non utilizzare direttamente ed in proprio il fabbricato in oggetto, avendolo concesso in locazione (prima nell’aprile ‘80 e poi nel febbraio 2003) proprio alle suddette organizzazioni sindacali; che, in quanto tali, l’avevano destinato ad attività assistenziale e previdenziale rientrante tra quelle previste come esenti dasl 504/

art. 7, comma 1, lett. i) cit..

Su tale presupposto il giudice di merito avrebbe dovuto escludere, e non ammettere, la causa di esenzione.

Rileva, in proposito, il principio costantemente affermato in sede di legittimità per cui – in materia di ICI – l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario; ancorchè per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro (Cass. nn.14912/16; 12495/14; 7385/12 ed altre).

La circostanza che la società proprietaria costituisca – storicamente e fattivamente – emanazione dei suddetti organismi sindacali non è dunque dirimente nel senso da essa voluto; posto che l’esenzione è preclusa quand’anche l’utilizzo dell’immobile da parte di soggetti terzi (quali pacificamente devono considerarsi tali organismi, conduttori dell’immobile) risponda concretamente a finalità assistenziali e previdenziali di rilievo sociale.

Va però considerato come la decisione impugnata sia erronea anche sotto l’ulteriore profilo censurato; dal momento che l’esenzione in questione trovava comunque preclusione, indipendentemente dalle concrete modalità di sfruttamento dell’immobile, dalla natura commerciale (società di capitali) rivestita dalla società proprietaria. Doveva pertanto il giudice di merito fare applicazione altresì del principio per cui tale esenzione non poteva essere applicata ad una società di capitali, in quanto quest’ultima non è ricompresa tra i soggetti tassativamente elencati dalla norma agevolatrice. E ciò, indipendentemente dalle ragioni della sua costituzione, dalla natura giuridica dei suoi soci e dall’attività istituzionale (eventualmente anche di rilevanza sociale) da questi ultimi perseguita (Cass. 8869/16).

Ne segue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Quest’ultima – fermi restando i principi di diritto qui enunciati – dovrà considerare gli ulteriori, e non esaminati, motivi di impugnazione opposti dalla società contribuente; relativi, tra il resto, alla regolarità della procedura di attribuzione di rendita catastale e di determinazione della base imponibile.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

LA CORTE

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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