Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17825 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35375-2018 proposto da:

P.R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.AURISPA 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CALIGIURI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13005/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il sig. P.R.P. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 13005/2018 del Tribunale di Roma, depositata il 26/6/2018, affidandolo a quattro motivi. Con controricorso notificato a mezzo pec il 15/1/2019, ha resistito Roma Capitale, proponendo un rilievo preliminare in merito alla notifica del ricorso. La trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 26 marzo 2020, veniva rinviata d’ufficio al 13 luglio 2020 per effetto dei provvedimenti adottati in ragione della pandemia da coronavirus.

2. Per quanto qui d’interesse, con sentenza n. 7811/2014 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente avverso una cartella di pagamento, notificatagli in data 6/3/2014 e relativa a violazioni al Codice della Strada. Proposto appello innanzi al Tribunale di Roma, il ricorrente ha dedotto le medesime doglianze, assumendo la mancata prova della notifica del verbale d’infrazione presupposto, essendosi Roma Capitale limitata a produrre una semplice copia fotostatica del solo avviso di ricevimento e non anche copia dell’atto; in secondo luogo ha dedotto la nullità della notifica del verbale presupposto, nonchè della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuate al sig. P.R.P. personalmente, senza l’indicazione che la notifica veniva effettuata nei suoi confronti in qualità di rappresentante legale della Exploit S.r.l. – proprietaria dell’autoveicolo – ai sensi dell’art. 145 c.p.c..

3. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello ritenendo provata la notifica della cartella, nonchè del verbale presupposto e, stante la mancata proposizione di opposizione avverso il predetto verbale, rilevava la definitività del relativo accertamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Deve darsi preliminarmente conto della infondatezza della eccezione di parte resistente in ordine alla inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso, per essere stata effettuata ad un indirizzo pec del difensore dell’Amministrazione comunale non più attivo e non più censito nei registri ufficiali, nonostante il predetto procuratore avesse provveduto a comunicare il mutamento di indirizzo sia all’Ordine di appartenenza, sia ai registri di riferimento.

1.1. Anzitutto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica, per quanto nulla, è comunque esistente; difatti, l’inesistenza della notifica ricorre soltanto quando è impossibile riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, con conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo possibile nè la sanatoria nè la rinnovazione; mentre le violazioni delle prescrizioni in tema di forma, e, in particolare, delle disposizioni circa la persona alla quale la copia deve essere consegnata, determinano la nullità dell’atto (in senso conforme sul discrimen tra le conseguenze della inesistenza e della nullità della notificazione, v. da ultimo, Cass., Sez. U., Sentenza n. 299 del 10/1/2020; Sez. 3 -, Sentenza n. 6743 dell’8/3/2019; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19574 del 30/9/2015; Cass., Sez. 2, Se ntenza n. 17587 del 9/8/2007; Sez. U., Ordinanza n. 5459 del 17/3/2004).

1.2. Trattandosi di ipotesi di nullità della notifica, essa è sanabile ex art. 156 c.p.c., u.c., per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la nullità è stata sanata nella specie con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, che dimostra come il ricorso, per quanto notificato irritualmente, sia giunto a conoscenza di Roma Capitale, raggiungendo così lo scopo cui era destinato (in tal senso, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 18402 del 12/7/2018; in senso conforme, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 3/7/2014; Sez. 3, Sentenza n. 20334 del 15/10/2004).

2. Passando ai motivi del ricorso, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e art. 204-bis C.d.S., comma 7, per aver ritenuto la sentenza provata la notifica del verbale di violazione presupposto, nonostante Roma Capitale si fosse limitata a produrre la sola copia della relata di notifica e non anche l’atto notificato, peraltro, oltre i termini per il deposito previsti dall’art. 204-bis C.d.S., comma 7.

2.1. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. in quanto, in violazione della disposizione de qua, nella copia della relata di notifica del verbale prodotta da Roma Capitale non sarebbe indicata la qualità del ricorrente di rappresentante legale della Exploit S.r.l, proprietaria del veicolo.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame della nullità della notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 145 c.p.c. in quanto la cartella opposta sarebbe affetta dallo stesso vizio dell’atto presupposto: anch’essa, infatti, sarebbe stata recapitata al sig. P.R. personalmente, senza alcuna indicazione della sua qualità di legale rappresentante della società proprietaria del veicolo.

2.3. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 C.d.S., nonchè degli artt. 2740 e 2462 c.c., atteso che la nullità delle notifiche del verbale e della cartella per gli stessi motivi precedentemente esposti non potrebbero ritenersi sanate, altrimenti conseguendone una illegittima sostituzione del debitore. Ai sensi dell’art. 196 C.d.S., infatti, delle violazioni al codice della strada è chiamato a rispondere il proprietario del veicolo che, in questo caso, è la società Exploit S.r.l. Peraltro, trattandosi di società a responsabilità limitata, per il combinato disposto degli artt. 2462 e 2740 c.c., delle obbligazioni della stessa non possono rispondere i soci con il loro patrimonio personale. I giudici avrebbero, dunque, ritenuto corretta l’iscrizione a ruolo di un debito a nome del sig. P.R. e, con ciò, legittimato una eventuale successiva esecuzione forzata diretta nei confronti del suo patrimonio personale, per un debito invece contratto da una società a responsabilità limitata.

3. I motivi vanno trattati in maniera congiunta in quanto, per come formulati, difettano tutti del requisito di specificità.

3.1. L’eccezione del resistente incentrata sulla mancata indicazione del numero del paradigma dell’art. 360 c.p.c. è priva di pregio, essendo dal contesto del singolo motivo arguibile il vizio denunciato (vedi Cass. Sez. Un., n. 17931 del 2013).

3.2. Purtuttavia i motivi si palesano inammissibili per assoluta inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come, del resto eccepito dal Comune resistente, in quanto nel ricorso non è dato riscontrare alcuna localizzazione processuale dell’atto relativo alla notifica del verbale e di quello relativo alla cartella di pagamento, cioè degli atti riguardo ai quali i motivi di ricorso sono svolti. Sicchè la Corte non è messa in grado di procedere allo scrutinio dei motivi stessi, che supporrebbe necessariamente l’esame di detti atti.

3.3. E’ orientamento consolidato e costante di questa Corte quello secondo cui:

“Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.” (così, già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; successivamente, ex multis, Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008).

4. Conclusivamente il ricorso, stante l’inammissibilità di tutti i motivi, è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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