Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17825 del 09/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 01/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n.

91, presso l’avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 30/12/08, depositata il 28 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’1

aprile 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. T.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stata ritenuta legittima la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti nel 2005, per IRPEF ed ILOR del 1991, a seguito della sentenza di questa Corte n. 13680 del 2004, che aveva accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, rigettato l’incidentale del contribuente e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo di quest’ultimo avverso cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione di dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991.

Il giudice d’appello ha ritenuto: che non sussisteva alcuna illegittima duplicazione dei ruoli poichè l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio della prima cartella a seguito della sentenza d’appello favorevole al contribuente; che l’Ufficio aveva legittimamente operato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68; che era infondata l’eccezione relativa alla mancata sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto con qualifica dirigenziale, in quanto l’atto era stato sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio locale, senza che rilevasse se tale funzione fosse stata svolta a titolo di reggenza o di titolarità.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione, fra l’altro, della L. n. 413 del 1991, artt. 39, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, art. 2909 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70.

E’ formulato il quesito “se un’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, vale a dire un’iscrizione a ruolo derivante dall’attività liquidatoria (c.d. 36-bis), che sia stata impugnata, risultato legittimo dalla sentenza di primo grado, risultato illegittimo dalla sentenza di secondo grado, ed ancora risultato legittimo dalla sentenza di terzo grado, possa essere oggetto di giudizio di ottemperanza alla luce della sentenza di secondo grado, favorevole al contribuente, vale a dire in epoca precedente al passaggio in giudicato della stessa”.

Il secondo motivo, col quale è dedotta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 si conclude con il quesito “se un’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, vale a dire un’iscrizione a ruolo derivante dall’attività liquidatoria (c.d. 36-bis), che viene formata in un’unica soluzione, e non a livello frazionato, possa essere (nuovamente) formata dopo la sentenza della commissione tributaria regionale favorevole all’ente impositore”.

Il terzo motivo, recante denuncia di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3,è privo di quesito.

Il quarto ed ultimo motivo (con il quale si denuncia la violazione, fra l’altro, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, e del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 66, 67, 68 e 71) si conclude con il quesito “se la sottoscrizione degli atti sostanziali dell’attività impositiva sia legittima alla luce delle norme del diritto processuale tributario, anzichè delle norme che regolano l’organizzazione delle Agenzie delle entrate”.

2. Il ricorso è inammissibile per inidoneità (e in un caso totale mancanza) dei quesiti.

Il quesito di diritto – va ribadito – deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (vigente ratione temporis), in termini tali da costituire una chiara sintesi logico-giuridica della questione, originale ed autosufficiente, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte; il quesito deve essere cioè idoneo a consentire al giudice di legittimità, sulla base della sua sola lettura, di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si riveli inadeguata a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (tra le tantissime, Cass., sez. un., nn. 20360 del 2007, 2658 e 26020 del 2008, 19444 del 2009).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA