Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17825 del 08/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17825 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 23814-2009 proposto da:
:111>

CAROZZA

FILOMENA

CRZFMN45E60B963Q,

elettivamente

domiciliata in ROMA, C/0 STUDIO SCACCHI VIA CRESCENZIO
19, presso lo studio dell’avvocato FABIO VETRELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIGRINI ENEA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

1203

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.E. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
••■■■

•.~…

Data pubblicazione: 08/08/2014

CESARE BECCARIA 29, presso 1′ Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 30/10/2008 r.g.n. 7908/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 5819/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 5819/08, decidendo
sull’impugnazione proposta da Carrozza Carmela nei confronti dell’INPS, avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 113 luglio 2004, con la
quale era stata rigettata la domanda di essa appellante avente ad oggetto il i ripristino
del trattamento pensionistico di anzianità e la conseguente condanna dell’INPS al
pagamento dei ratei di pensione maturati dal provvedimento di sospensione e non

corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, respingeva l’appello.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Carrozza
Carmela prospettando un motivo di ricorso.
3. Resiste l’INPS con controricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per tardività, prospettata dall’INPS.
Assume il controricorrente che la sentenza è stata depositata il 30 ottobre 2008,
mentre il ricorso è stato notificato ad esso Istituto il 2 novembre .2009, dunque, oltre il
termine ordinario per la proposizione del ricorso per cassazione, in violazione degli
artt. 324, 325 e 327 cpc.
1.1. L’eccezione non è fondata.
Effettivamente, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli è stata depositata il
30 ottobre 2008, ma il ricorso per cassazione, in data 30 ottobre 009, veniva inoltrato
per la notificazione che si perfezionava il successivo 2 novembre 2009.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in presenza del buon esito
della notifica è alla data di spedizione della richiesta di notificazione che occorre fare
riferimento per la tempestività della stessa, con riguardo, nella specie, alla proposizione
del ricorso per cassazione.
Ed infatti, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della
pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione deve infatti
ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente
impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale
giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della

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notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento
del plico postale che lo contiene (Cass., n. 4242 del 2013).
2. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 420 e 115 cpc, in relazione alla mancata
ammissione di prova testimoniale decisiva circa l’accertamento dei rapporti di lavoro
subordinato idonei a validare la posizione assicurativa della ricorrente.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, ritenuto che l’INPS aveva dato la

prova che le tessere assicurative erano state contraffatte, aveva sostenuto che la
Carrozza avrebbe dovuto dimostrare che nei periodi a cui si riferivano dette tessere
avesse svolto effettivamente attività lavorativa alle dipendenze dei relativi datori di
lavoro, e che la prova per testi articolata in proposito non era stata ammessa poiché
generica e relativa a datori di lavoro diversi.
Tale assunto, ad avviso della Carrozza, non sarebbe condivisibile e lederebbe le
disposizioni sopra richiamate in quanto essa medesima aveva inteso allegare la
sussistenza di rapporti di lavoro diversi da quelli risultanti dalle tessere assicurative in
questione, dal cui accertamento sarebbe conseguita la validità della propria posizione
assicurativa e la legittimità dell’erogazione del trattamento pensionistico.
Quindi, i giudici di merito avrebbero dovuto consentire ad essa Carrozza, che
non aveva avuto ruolo nella dedotta falsità, di dimostrare la sussistenza dei rapporti di
lavoro indicati nella domanda introduttiva e parzialmente diversi da quelli contestati
dall’INPS.
3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che la Corte d’Appello ha ritenuto corretta la decisione del
Tribunale di non ammettere la prova per testi in quanto oltre che generica, tendeva a
dimostrare l’esistenza di rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi da quelli indicati
nelle tessere di cui era risultata la contraffazione.
Tanto premesso, si rileva che l’onere della prova del requisito contributivo, per
l’accesso a qualsiasi pensione, grava sull’assicurato (ai sensi dell’art. 2697 c.c.) secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., le sentenze n. 1060 del 1999, 4183 del
1996, 2475 del 1995, 10753 del 1990, 3848 del 1986) – ove l’ente previdenziale ne
contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell’esercizio
del proprio potere di autotutela (cfr., Cass. n. 12781 del 2004, 789 del 2005).

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`

Nella specie, la Corte d’Appello correttamente ha ritenuto I a mancanza di
rilevanza della prova per testi articolata in ordine al possesso del requisito assicurativo e
contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Invero, come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., n. 27671 del
2005), la prova del versamento dei contributi previdenziali può essere offerta anche per
presunzioni semplici. Tuttavia, nella specie, la ricorrente, che, occorre precisare, aveva

conseguenza dell’annullamento della contribuzione relativa ad alcuni periodi per
irregolarità delle tessere assicurative, non articolava mezzi istruttori volti a provare il
versamento dei contributi nei suddetti periodi, ma chiedeva ammettersi prova per testi
volta a provare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati per periodi diversi,
peraltro senza riferimento al versamento dei contributi.
Con congrua motivazione e correttamente, quindi, in ragione di principi sopra
richiamati, il giudice di secondo grado ha ritenuto generica detta prova e, dunque, non
rilevante e decisiva circa i fatti in contestazione.
4. Il ricorso deve essere rigettato
5. Nulla spese, atteso che il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. cpc, contenuto
nell’art. 42 punto 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326/2003, che
nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, limita ai cittadini aventi un
reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del
soccombente al pagamento delle spese processuali, non si applica ai procedimenti,
come quello in esame,

incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo

provvedimento legislativo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2014

4tresidente

chiesto il ripristino del trattamento pensionistico di anzianità che era stato sospeso in

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