Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17824 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 935-2019 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

– ricorrenti –

contro

INDUSTRIA MANIFATTURE S. & C SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

RIEDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.R., S.D., SI. SRL, elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4084/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la HDI Assicurazioni, s.p.a., conveniva in giudizio la Industrie Manifatture S. & c. s.r.l., S.D. e R. in uno alla Si. s.r.l., deducendo che:

– aveva rilasciato, su richiesta della prima società convenuta, polizza fideiussoria in favore del Ministero delle attività produttive, a garanzia di un eventuale debito di restituzione della prima quota del contributo di finanziamento erogato per l’esecuzione di un programma di investimenti aziendali;

– con autonomo impegno S.D. e R. e la Si. s.r.l. avevano riconosciuto alla società garante e odierna ricorrente, il diritto di rilievo anche nei loro confronti nei casi previsti dall’art. 1953 c.c., e dunque questi ultimi si erano obbligati esplicitamente a liberare la deducente ovvero prestare le garanzie per il regresso, così da tenere comunque indenne la HDI da ogni pagamento che questa avesse dovuto effettuare in ragione della garanzia accordata;

– la Industria Manifatture S. s.r.l. aveva rinunciato al finanziamento incassato, sicchè il concessionario, per conto del dicastero, aveva chiesto alla deducente, quale garante, la restituzione di quanto versato;

– la medesima HDI aveva allora invitato la debitrice garantita a tacitare le richieste dell’amministrazione ovvero, in difetto, a liberare la garanzia, nonchè i coobbligati a versare anticipatamente quanto dovuto;

– essendo mancato tutto ciò, era legittima la proposta domanda di condanna in solido dei debitori, ciascuno per i propri titoli, a costituire le garanzie reali pattuite per assicurare le ragioni della deducente, con condanna al risarcimento dei danni da forzata immobilizzazione a bilancio delle somme destinate a rispettare la garanzia data dalla stessa, ovvero a pagare, in regresso, le somme che sarebbero state eventualmente versate in dipendenza degli obblighi assunti verso il Ministero;

il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti chiamando in causa il Ministero dello sviluppo economico rimasto poi contumace, con sentenza del 2011, per quanto ancora qui rileva:

– dichiarava l’obbligo della Industrie Manifatture S.&c., s.r.l., a procurare la liberazione della polizza o a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento del regresso;

– condannava la stessa convenuta al risarcimento del danno in favore della HDI Assicurazioni, s.p.a.;

– rigettava le domande di HDI nei confronti dei restanti coobbligati affermando l’inammissibilità dell’azione di rilievo nei loro confronti; la Corte di appello riformava parzialmente la decisione di prime cure, e in particolare:

– rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova;

– rigettava l’appello di HDI confermando l’inammissibilità dell’azione di rilievo già statuita, ritenendone la spettanza esclusivamente in favore del fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, trattandosi di fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso;

-compensava le spese per metà tra Industrie Manifatture e HDI, condannando quest’ultima al pagamento del residuo;

-condannava HDI al pagamento delle spese in favore di S.D. e R. e della società Si.;

– dichiarava non doversi provvedere sulle spese tra Industrie Manifatture da un lato, S.D. e R., la Si., s.r.l., e il Ministero dello sviluppo economico, dall’altro, citati a fini di “litis denuntiatio” senza essere destinatari di domande;

– avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, avversato da controricorso, la società HDI, articolando otto motivi e depositando memoria;

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sulla domanda di regresso formulata nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, dopo che la deducente aveva pagato al riscossore quanto richiesto dallo stesso per conto dell’amministrazione titolare del credito;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1950 c.c., e dell’art. 7 delle condizioni generali di polizza, nonchè dell’appendice alla stessa, poichè la Corte di appello, qualora si fosse evinta una pronuncia implicita di rigetto del regresso, avrebbe comunque errato mancando di riconoscere le obbligazioni conseguenti al pagamento attestato come avvenuto nel dicembre 2012;

con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dall’avvenuto pagamento che avrebbe legittimato l’azione di regresso esplicitamente esercitata in seconde cure;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.c., n. 4, poichè la Corte di appello, qualora si fosse evinta una pronuncia implicita di rigetto del regresso, avrebbe comunque errato omettendo ogni motivazione sul punto;

con il quinto motivo si prospetta una violazione ovvero falsa applicazione analoga a quella di cui alla precedente censura, attesa la mancanza di ogni menzione delle conclusioni in punto di regresso, rassegnate telematica mente in secondo grado;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione altresì dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poichè, in ordine al profilo di cui alle previe censure, la Corte di appello avrebbe errato omettendo ogni menzione del pagamento intervenuto e della conseguente e correlata domanda di regresso;

con il settimo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato sempre dal pagamento e dal correlato regresso processualmente esercitato, posto che, se vagliati, avrebbero condotto a diversa valutazione delle soccombenze quanto al regime delle spese processuali;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè la HDI era stata condannata a pagare la metà delle spese di lite della Industrie Manifatture pur essendo vittoriosa sull’obbligo di liberazione della garanzia e per importi multipli rispetto a quelli che avrebbero potuto derivare dall’accoglimento della domanda risarcitoria disattesa;

Rilevato che:

preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso non risulta notificato al Ministero dello sviluppo economico, parte contumace in seconde cure;

riguardo a tale parte, la Corte di appello ha statuito (a pag. 13 della sentenza gravata) che non vi erano domande ma solo una “litis denuntiatio”, sicchè, non sussistendo litisconsorzio necessario e trattandosi di profilo scindibile, e così scisso, non vi sono ostacoli in rito alla pronuncia odierna;

il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti;

la censura è in primo luogo rispettosa dei parametri di ammissibilità previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, posto che è riportato il contenuto della domanda di regresso sia in primo che in secondo grado, oltre che quello delle clausole contrattuali;

la Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda in parola, proposta in seconde cure in ragione del pagamento effettuato da HDI;

i controricorrenti sostengono che la pretesa era inammissibile perchè priva dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., stabiliti per l’atto introduttivo del giudizio di appello, tenuto conto che la domanda sarebbe stata già rigettata in primo grado senza che la relativa statuizione risultasse resa oggetto di appropriata censura – come invece parte ricorrente spiega, in memoria, essere avvenuto;

ora, premesso che quanto alla ipotizzata violazione dell’art. 342, c.p.c., non è stato proposto ricorso incidentale condizionato concludendo come necessario a tal fine, neppure è ipotizzabile, sul punto, un giudicato interno, rilevabile d’ufficio, per la semplice ragione che in primo grado la domanda, come emerge anche in ricorso, era stata formulata per l’eventualità che fosse intervenuto pagamento, mentre in secondo grado è stata formulata in forza del pagamento intervenuto nel 2012, dopo la sentenza del Tribunale del 2011;

i controricorrenti, incidentalmente (alle pagg. 20 la Si. s.r.l., S.D. e R., nonchè 19 la Industrie Manifatture), contestano anche che le somme in quel modo erogate potessero considerarsi imputate espressamente a estinzione dell’obbligazione in parola: si tratta, però, del merito della fondatezza o meno della domanda di regresso, in termini di apprezzamento del documento pacificamente prodotto all’udienza del 30 gennaio 2013, come specificato a pag. 9 del ricorso, e così richiamato indirettamente dalle conclusioni (nonchè allegato al ricorso per cassazione sub 2);

ogni altra censura resta assorbita;

sulla questione involta dal giudizio è peraltro opportuno osservare che la Corte territoriale ha richiamato la distinzione tra fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) e la fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all’art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il “secondo” fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del “primo” fideiussore, e non l’adempimento dell’obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicchè il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, e il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore (cfr. anche Cass., 12/09/2011, n. 18650);

posto che l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., spetta esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, il Collegio di merito ne ha evinto che, in presenza sia di contratto di fideiussione che di fideiussione al fideiussore, atteso che quest’ultima costituisce un’autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell’ambito del contratto di fideiussione, dal “primo” fideiussore nei confronti del debitore, e, nell’ambito della fideiussione al fideiussore, dal “secondo” fideiussore nei confronti del debitore, sicchè il “primo” fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del fideiussore al fideiussore, difettando di legittimazione attiva (Cass., 13/05/2002, n. 6808);

ora, se tutto ciò è vero, non è meno vero che tali principi appaiono da confrontare con fattispecie in cui sono le parti ad aver previsto una responsabilità in termini di rilievo e correlativo regresso, estesa attivamente al primo fideiussore e passivamente ai fideiussori di regresso;

nè, in generale, sembra possibile escludere la meritevolezza, ex art. 1322 c.c., di una clausola con cui le parti hanno esteso volontariamente il perimetro dell’azione di rilievo, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili;

in altri termini, come osservato negli studi dottrinali, l’evasione dalla tipicità legale pare intercettare finalità meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico, proprio perchè, regolamentando ricadute economiche certamente suscettibili di disponibilità, non trova ostacolo nell’ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volontà pattizia;

appare dunque ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perchè, in altra composizione, provveda anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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