Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17824 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27849-2013 proposto da:

COMUNE DI GARGALLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– ricorrente –

contro

MONTEROSA DI Z.I. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di Gargallo (NO) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 47/06/13 del 19 aprile 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento da esso notificati alla Monterosa sas di Z.I. & c. per Ici 2007/2009 su taluni fabbricati da quest’ultima posseduti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – per quanto concerneva i fabbricati iscritti catastalmente in categoria A/7, correttamente la commissione tributaria provinciale di Novara avesse escluso la debenza dell’imposta, in quanto già versata dalla società; – per quanto concerneva l’immobile iscritto catastalmente in categoria D/10, l’imponibilità Ici dovesse essere esclusa, D.L. n. 207 del 2008, ex art. 23, comma 1 bis conv. in L. n. 14 del 2009, stante il carattere oggettivo di ruralità del medesimo (SSUU 18565/09).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla Monterosa sas.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta carenza motivazionale circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto dirimente, nel senso della non imponibilità, l’iscrizione catastale del fabbricato in categoria D/10, nonostante che quest’ultima iscrizione fosse stata dalla società ottenuta, mediante procedura Docfa, soltanto in data 1^ marzo 2010 e, dunque, per il periodo successivo alle annualità di imposta dedotte negli avvisi di accertamento. Con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se in tali annualità l’immobile in questione rivestiva, in concreto, carattere di strumentalità allo svolgimento dell’attività agricola; evenienza da esso Comune contestata.

p. 2.2 Questo motivo – formalmente rubricato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma riqualificabile come censura sostanziale di violazione o falsa applicazione di legge (error in judicando, art. 360, n. 3 cit.) – è fondato.

In particolare, non risulta che il giudice di appello abbia fatto corretta applicazione della normativa di riferimento; così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle SSUU n.18565/09 alla quale, pure, la CTR ha dichiarato di voler fare riferimento.

In effetti, non vi sono qui ragioni per discostarsi da quanto stabilito in materia da tale sentenza, secondo cui: a) “in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”; b) “in tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni nella l. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis conv. in L. n. 222 del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 conv. in L. n. 14 del 2009.

Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa è dato al giudice tributario di accertare in concreto il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici; a meno che, ben inteso, non si tratti di immobile non accatastato.

Quest’ultima ipotesi è però proprio quella che ricorre nella presente fattispecie.

La commissione tributaria regionale ha dato per scontato (ai sensi del su riportato indirizzo delle SSUU) che il fabbricato in questione – l’unico sul quale permane controversia tra le parti – fosse esente da Ici sol perchè classificato in categoria catastale D/10.

Dalla stessa sentenza impugnata si apprende però che tale accatastamento venne ottenuto dalla società mediante procedura Docfa intrapresa nell’anno 2010; là dove gli avvisi di accertamento Ici in questione riguardavano annualità precedenti.

Nel ritenere il fabbricato esente in virtù della classificazione catastale così ottenuta, il giudice di appello ha, in definitiva, attribuito efficacia retroattiva a tale classificazione catastale; con ciò contravvenendo al principio di diritto secondo cui gli effetti delle variazioni catastali in materia di Ici prendono effetto dall’anno dì imposta successivo a quello dell’annotazione.

Si è in proposito affermato che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall’art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell’art. 53 Cost., in quanto l’esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l’applicazione di un termine differenziato nell’ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti”. (Cass. 21310/10; in termini Cass. 3168/15).

In applicazione di questo orientamento, la CTR – che ha indebitamente sovrapposto i piani della retroattività del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, cit., con quelli della retroattività dell’efficacia della procedura di variazione catastale Docfa – avrebbe dovuto prendere atto di una diversa risultanza; costituita dal fatto che, nelle annualità di riferimento, l’immobile in questione non risultava accatastato.

Con la conseguenza, discendente dal su riportato orientamento, che il carattere di ruralità doveva essere incidentalmente accertato, in concreto, dallo stesso giudice di merito; attraverso la verifica della effettiva strumentalità del fabbricato allo svolgimento dell’attività agricola.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la società non avrebbe potuto vantare alcuna esenzione Ici in ragione dello svolgimento di attività agricola, dal momento che tali esenzioni spettavano, in base alla normativa in questione, soltanto ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli persone fisiche.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3. Ciò perchè, quand’anche si fosse ritenuto che l’esenzione Ici spettava anche agli imprenditori agricoli aventi veste societaria, la società contribuente avrebbe comunque dovuto corrispondere l’Ici per le annualità in questione, perchè priva, in concreto, dei requisiti dell’imprenditore agricolo a titolo principale e, poi, dell’imprenditore agricolo professionale.

p. 3.2 Si tratta di motivi inammissibili, in quanto concernenti un aspetto (la qualità di imprenditore agricolo professionale della Monterosa sas) che non è stato preso in esame dalla CTR; e che risulta pertanto del tutto estraneo alla diversa ed assorbente ragione decisoria da quest’ultima adottata (tutta incentrata, come si è detto, sull’effetto dirimente attribuito all’accatastamento in categoria D/10).

Sicchè, la ricorrenza in concreto dei requisiti soggettivi e oggettivi di riconoscibilità dell’esenzione Ici in esame dovrà essere eventualmente riconsiderata ex novo dal giudice di rinvio qualora il fabbricato in questione, all’esito del suddetto accertamento fattuale, dovesse risultare assoggettabile ad Ici perchè non strumentale allo svolgimento dell’attività agricola della società (difetto di ruralità in immobile non accatastato).

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, come sopra riqualificato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il giudice di rinvio dovrà verificare sul piano istruttorio, in applicazione dei su riportati principi di diritto, l’effettiva sussistenza del carattere di ruralità rivestito in concreto dall’immobile in questione nelle annualità di riferimento; tenendo in proposito conto che l’onere di provare i requisiti dell’esenzione è posto, per regola generale, a carico della parte contribuente.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

 

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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