Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17824 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 01/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INTERMEDIA s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n.

57, presso l’avv. Claudia De Curtis, rappresentata e difesa

dall’avv. Leonardo Poletti, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 170/34/08, depositata il 16 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’1

aprile 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Intermedia s.c.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta per incremento dell’occupazione, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7 emesso nei confronti della ricorrente nel 2005.

Il giudice d’appello ha ritenuto che il beneficio in questione è concesso esclusivamente ai datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, pertanto, i lavoratori a progetto (per i quali si applicano i c.d. PIP – piani individuali pensionistici), assunti per progetti di durata limitata, non devono essere considerati nei conteggi relativi alla determinazione del credito d’imposta eventualmente spettante.

2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e art. 6, comma 4, formulando il quesito “se l’Ufficio ha l’obbligo di acquisire documenti ed informazioni presso altri uffici della P.A. ai sensi L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, e se si configuri una violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 2, per non aver richiesto ed esaminato tutta la documentazione di parte relativa al periodo di riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la fruizione del credito d’imposta”.

Il motivo è inammissibile per la assoluta genericità del quesito di diritto.

2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del citato L. n. 388 del 2000, art. 7.

Formula il seguente quesito di diritto: “se ai fini dell’incremento occupazionale come inteso dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, commi 1 e 2, nonchè alla luce della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 13.02.03, vadano considerati nel richiesto incremento, ai fini della fruizione del credito d’imposta, le unità incrementali assunte con contratto a tempo indeterminato nel periodo 1 ottobre 2000 al 31 dicembre 2003; e se tale credito d’imposta, nella misura di Lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, vada calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000; e se la verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale, non si limita alla sola categoria dei lavoratori a tempo indeterminato, ma abbracci l’intera forza lavoro occupata tanto nella componente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratto di lavoro con contenuto formativo”.

Il motivo si rivela anch’esso inammissibile per inidoneità del quesito, generico e privo di alcun riferimento alla fattispecie concreta.

Il quesito di diritto deve essere, infatti, formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (vigente ratione temporis), in termini tali da costituire una chiara sintesi logico-giuridica della questione, originale ed autosufficiente, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte; il quesito deve essere cioè idoneo a consentire al giudice di legittimità, sulla base della sua sola lettura, di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si riveli inadeguata a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (tra le tantissime, Cass., sez. un., nn. 20360 del 2007, 2658 e 26020 del 2008, 19444 del 2009).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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