Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17824 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 20/09/2018, dep. 03/07/2019), n.17824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ECOMAR di P.G. e R. s.a.s., e P.G. e

P.R. in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via

Pomposa 21, presso lo studio dell’avv. Olimpia Policella,

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avv.ti Giovanni Di Giandomenico (p.e.c.

avvgiovannidigiandomenicocnfpec.it) e Ernesto Sallese (avv.ernestosa

I lesepec.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Costruzioni F. geom. L. s.r.l., elettivamente domiciliata in

Roma, via dei Gracchi 39, presso lo studio dell’avv. Adriano

Giuffrè, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avv. Renato Rizzi che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. studio rizzipec.giuffre.it e al fax n. 0874/94114;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2013 della Corte di appello di Campobasso,

emessa il 5 giugno 2013 e depositata il 19 giugno 2013, n. 72/2009

R.G.;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Bisogni

Giacinto.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società ECOMAR ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della F. Costruzioni per 71.741,75 Euro a titolo di corrispettivo non pagato per i lavori di ceratura dei pavimenti di un fabbricato destinato ad Ospedale e oggetto di appalto da parte del Comune di Larino alla ditta F..

2. La F. Costruzioni si è opposta al decreto rilevando la mancanza di prova dell’incarico, la estraneità della ceratura rispetto all’oggetto dell’appalto, l’insussistenza dei presupposti per il subappalto dell’opera che avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.

3. Il Tribunale di Larino ha respinto l’opposizione mentre la Corte di appello ha accolto il gravame di F. Costruzioni.

4. Ricorrono per cassazione Ecomar di P.G. e R. s.a.s. e P.G. e P.R. in proprio con quattro motivi di impugnazione.

5. Si difende con controricorso Costruzioni F. geom. L. s.r.l.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza e dell’intero procedimento di appello per nullità della notificazione della citazione in appello. Violazione degli artt. 139 e 141 c.p.c., art. 159 c.p.c., comma 1, art. 160 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8. Violazione dell’art. 291 c.p.c. Illegittima dichiarazione di contumacia dell’appellata. Violazione dell’art. 101 c.p.c. Lamentano i ricorrenti che la Corte di appello abbia dichiarato la loro contumacia nonostante la citazione in appello non sia mai pervenuta al difensore costituito nel giudizio di primo grado e senza che sia stato svolto un accertamento circa la regolarità della notificazione.

2. Il motivo è infondato. La notifica della citazione in appello è stata regolare essendo stata effettuata mediante posta presso il domicilio elettivo in primo grado (studio dell’avv. Marco Ciarfeo). In seguito all’assenza del destinatario l’agente postale ha attestato la immissione dell’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale nella cassetta della corrispondenza e ha inviato raccomandata a.r. contenente avviso di avvenuto deposito presso l’ufficio postale. Anche questa raccomandata, come risulta dall’avviso di ricevimento, non ha potuto essere recapitata personalmente dall’agente postale al destinatario, o a un suo incaricato, cosicchè la raccomandata è stata immessa nella cassetta della corrispondenza ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 8, comma. Prima del termine di dieci giorni di cui all’art. 8, a notifica si è perfezionata, il 1 aprile 2009, a seguito del ritiro del plico presso l’ufficio postale da parte dell’avv. B.P. addetta al ritiro. Non sussistono pertanto le denunciate violazioni dell’art. 8 citato e delle altre norme cui i ricorrenti fanno riferimento nella rubrica del motivo.

3. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che un rapporto di subappalto non fosse intercorso fra le due società perchè non avrebbe potuto sussistere senza l’autorizzazione della stazione appaltante mentre all’epoca della realizzazione dell’opera appaltata era vigente la L. n. 55 del 1990, art. 18 che poneva il principio della generale subappaltabilità in assenza di espliciti divieti normativi.

4. Il motivo non censura la ragione per la quale la Corte di appello ha accolto l’impugnazione della s.r.l. Costruzioni F.. Infatti la Corte di appello non ha ritenuto che la mancata autorizzazione della stazione appaltante sia stata una condizione giuridica ostativa alla conclusione del contratto di subappalto ma ha semplicemente ritenuto che la odierna ricorrente non avesse dimostrato la conclusione di tale contratto tanto è vero che ha affermato esplicitamente che nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Ecomar ha completamente eluso l’onere della prova da adempiere per ottenere la condanna della controparte al pagamento del compenso essendosi limitata a produrre una fattura che non ha alcuna efficacia probatoria a fronte della contestazione del preteso debitore e avendo portato a deporre il teste T.V. che si è limitato a a riferire dell’esecuzione del lavoro di ceratura da parte di Ecomar senza essere in grado di attribuire alla società F. il subappalto dell’opera.

5. Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 5 si deduce l’omesso esame di una circostanza decisiva: mancata considerazione e omesso pronunciamento sul capitolato speciale di appalto che prevedeva l’esecuzione dei lavori effettuati da Ecomar.

6. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si deduce l’omesso esame di una circostanza decisiva: mancata considerazione e omesso pronunciamento sull’ordine impartito dalla Direzione lavori. I ricorrenti rilevano che è contrario alle risultanze istruttorie e alla logica ritenere che Ecomar abbia eseguito la ceratura dei pavimenti senza una preventiva richiesta riferibile alla società appaltatrice.

7. I due motivi sono inammissibili perchè non indicano in realtà, secondo le modalità riferibili all’art. 360 c.p.c., n. 5, e costantemente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014), un fatto il cui esame sia stato omesso dal giudice del merito. Propongono piuttosto una diversa valutazione di fatti che sono stati contestati espressamente dalla società controricorrente nel corso del giudizio di merito e che sono stati ritenuti non provati e/o non rilevanti dalla Corte di appello. In particolare quanto alla inclusione della ceratura nell’oggetto dell’appalto si tratta non di un fatto non valutato dal giudice del merito ma di una possibile interpretazione di un testo contrattuale che non è affatto univoco e che costituisce oggetto di una valutazione tipicamente riservata al giudice del merito oltre ad essere non univocamente conducente, come pretenderebbero i ricorrenti, rispetto all’asserita riconduzione dell’esecuzione dell’opera a un contratto di subappalto mai provato documentalmente. Quanto alla richiesta da parte della stazione appaltante alla direzione dei lavori di procedere alla ceratura dei pavimenti si tratta di una circostanza genericamente riferita dal teste T. (il quale peraltro ha riconosciuto espressamente come di competenza della società F. la sola pulitura finale del pavimento) che la Corte di appello ha valutato ritenendola non decisiva.

8. Il ricorso va pertanto respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e rilievo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte il rigetta ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.200 di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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