Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17823 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 01/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n.

146, presso l’avv. Ezio Spaziani Testa, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Riccardo Spreafico, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 56/36/08, depositata il 10 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’1

aprile 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Ezio Spaziani Testa per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Sergio Fiorentino per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del F. per omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata a seguito di cessione, avvenuta nel 2000, di terreni edificabili.

Il giudice d’appello, premesso che i terreni in questione erano stati oggetto di lottizzazione e che erano stati poi acquisiti dal ricorrente per donazione, ha ritenuto che correttamente l’Ufficio aveva determinato il costo tenendo conto del valore normale degli stessi alla data di inizio della lottizzazione, ai sensi dell’art. 82, comma 2, secondo periodo TUIR.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente, denunciando la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82 (secondo la numerazione vigente ratione temporis, anteriore al D.Lgs. n. 344 del 2003; v., ora, art. 68), formula il quesito “se la plusvalenza realizzata mediante la vendita di terreni pervenuti per donazione intervenuta dopo l’inizio della lottizzazione dei medesimi terreni deve essere o meno calcolata secondo le modalità di cui all’art. 82 TUIR, comma 2, prima parte nel testo previgente”.

Il ricorso è infondato.

L’art. 81 TUIR, che individua i redditi diversi, prevede tra questi, al comma 1, lett. a), “le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita” anche parziale, dei terreno o degli edifici”.

L’art. 82 dispone poi, al comma 2, che Per i terreni di cui all’art. 81, comma 1, lett. a, acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione.

Con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoga alla presente, questa Corte ha affermato il principio, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale, ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di aree lottizzate edificabili, acquisite già come tali, da parte del futuro cedente, per donazione, il valore normale dei terreni (o dei fabbricati ivi costruiti), acquisiti gratuitamente, da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione (o delle opere ovvero alla data di inizio della costruzione), ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 2, secondo periodo, (nella formulazione applicabile ratione temporis). Tale norma introduce un criterio di determinazione della plusvalenza che ha carattere autonomo rispetto a quello previsto in via generale dal comma 1 della medesima disposizione e che è ispirato, da un lato, alla introduzione di contemperamenti attenuativi del limite logico dato dal differenziale puro tra prezzo di cessione e valore di costo cui perviene l’operazione di scambio e, dall’altro, alla necessità di selezionare la base impositiva più prossima alla matrice economica della formazione del presupposto dell’incremento di valore dei beni: in particolare, per il costo dei terreni acquisiti gratuitamente la determinazione del valore iniziale non si rifà a quello storico (o d’acquisto), bensì a quello normale del terreno alla data della lottizzazione (Cass. n. 20277 del 2013).

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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