Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17822 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato CUTULI

GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELE

ARCANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.1.2010, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

OSSERVA

1. Con sentenza del 15.1 – 2.2.2010 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dall’inail, ha rigettato la domanda di costituzione di rendita da malattia professionale avanzata da R.V., ritenendo l’intervenuta prescrizione del diritto azionato; avverso tale sentenza della Corte territoriale R. V. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

l’Inaili ha resistito con controricorso; a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, deducendo che, in base al disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112, l’effetto interruttivo della prescrizione si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo;

la questione all’esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta, pur in presenza di una pronuncia di diverso segno, nel senso che, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi (cfr, Cass., nn. 15343/2002; 12533/2004; 25261/2007;

14770/2008; contra, Cass., n. 15322/2007); è quindi del tutto irrilevante, ai fini de quibus, la data, se posteriore al ridetto termine di sospensione, di effettiva conclusione del procedimento amministrativo; più in particolare è stato osservato (cfr, Cass., n. 25261/2007, cit.) che:

la sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999 non ha mai inteso attribuire alla denuncia con cui ha inizio il procedimento amministrativo di liquidazione della rendita gli effetti interruttivi- sospensivi della prescrizione propri della domanda giudiziaria e che, decorsi 150 giorni dalla domanda amministrativa, benchè non sia intervenuto alcun provvedimento, il termine di prescrizione inizia a decorrere, poichè l’interessato può far valere il proprio diritto in sede giudiziaria;

il passaggio motivazionale della predetta sentenza delle Sezioni Unite relativo alla sospensione della prescrizione è strumentale all’unico tema ivi trattato (ossia la natura giuridica della prescrizione in materia) e non costituisce interpretazione nomofilattica del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111;

lo scadere del termine di 150 giorni previsto per la liquidazione in via amministrativa comporta la formazione del silenzio-rigetto e l’esaurimento del procedimento amministrativo, ragione della sospensione della prescrizione, sicchè non vi è giustificazione del protrarsi della sospensione oltre tale termine;

il sistema così delineato appare coerente con il principio generale del contenzioso previdenziale, per il quale, una volta che l’assicurato abbia proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi certi per la sua definizione sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria; tale principio, che corrisponde ad un interesse pubblico (cfr, Corte Cost., n. 234/1974), vale anche per i diritti previdenziali imprescrittibili, come i diritti pensionistici (cfr, Cass., nn. 11935/2004; 1481/1989);

l’esposta interpretazione ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr, Corte Cost., n. 207/1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, commi 2 e 3, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni dell’Inail rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anzichè estendere tale sospensione all’intera durata del procedimento amministrativo);

deve pertanto essere abbandonato il diverso orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte n. 19175/2006, basata su una acritica adesione ad un obiter dictum della ricordata sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999;

3. la sentenza impugnata si è conformata al suindicato prevalente orientamento giurisprudenziale, nè le considerazioni esposte in ricorso offrono elementi per addivenire a diverse soluzioni della questione;

pertanto il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convenuto in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo del 6.9.2002).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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