Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17822 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28744-2018 proposto da:

WEISSENFELS HOLDING AG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO

DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LENER, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA PONTI;

– ricorrente –

contro

DOBANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISACCO NEWTON, 34,

presso lo studio dell’avvocato SILVANA VERA DURANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE L. SAVASTA

FIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1107/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Unicredit Credit Management Bank, s.p.a., chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società Weissenfels Holding AG esponendo che:

– con contratto del 1999 proposto da Unicredit Management Bank, s.p.a., Rolo Banca 1473, s.p.a., quale erogante e capofila di un gruppo di istituti di credito, aveva concesso alla Artes, s.p.a., una linea di credito in conto corrente per circa 23 milioni di Euro, valida fino al settembre 2004;

– a garanzia di tale credito Unicredit aveva ottenuto una lettera di “patronage” da parte della PEWAG Holding AG, controllante la Artes, che si era impegnata a informare previamente dell’eventuale cessione delle quote della sua partecipazione che, se non di gradimento al soggetto creditore, avrebbe reso esercitabile una garanzia dell’adempimento della controllata;

– la Rolo Banca era stata incorporata da Unicredit Banca d’Impresa, s.p.a., poi divenuta Unicredit Corporate Banking, s.p.a., e in occasione della fusione era stato richiesto alla PEWAG un impegno perchè, a semplice richiesta e senza necessità di formalità alcuna, in ipotesi d’inadempimento della Artes, prestasse adeguata garanzia ovvero rimborsasse il dovuto;

– l’Artes era rimasta inadempiente, era fallita e la banca capofila si era insinuata al passivo del fallimento, poi chiuso senza capienza nel 2011;

-nel 2012 la deducente aveva quindi chiesto l’ingiunzione, essendo succeduta a Unicredit Corporate Banking, s.p.a., a seguito della cessione del credito ad Aspra Finance, s.p.a., e dell’incorporazione di questa;

proposta l’opposizione da parte della Weissenfels Holding AG, succeduta alla PEWAG, il Tribunale la respingeva con sentenza confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il secondo collaterale che aveva sostituito l’iniziale lettera di “patronage”, era una garanzia autonoma, sicchè non si applicava nè la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., connotata dall’accessorietà propria della fideiussione, nè l’art. 1938 c.c., sulla pretesa mancanza di massimo garantito, in ogni caso da escludere perchè il contratto di finanziamento garantito aveva previsto l’utilizzo della linea di credito specificata in unica soluzione e per l’intero importo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Weissenfels Holding AG, articolando tre motivi;

resiste con controricorso la Mercuzio Securitisation, s.r.l., e per essa la doBank, s.p.a..

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1371 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di qualificare il contratto in termini di fideiussione in senso proprio, posto che:

a) si era basata solo su indici letterali, e questi erano altresì insufficienti facendo menzione solo delle locuzioni “a semplice richiesta” e “senza formalità alcuna”, senza che si rivenissero le più univoche “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, volte, queste ultime, a esplicitare la mancanza di accessorietà al rapporto obbligatorio principale e oggetto della garanzia;

b) aveva trascurato la clausola con cui era stato previsto che l’obbligo di rimborso restasse fermo anche in ipotesi di transazione tra debitore principale e banca, che presupponeva necessariamente la natura fideiussoria del collaterale, diversamente non essendovi bisogno della deroga all’art. 1310 c.c., comma 1, applicabile al negozio fideiussorio;

c) aveva trascurato la complessiva condotta delle parti che, nell'”incipit” della garanzia in discussione, avevano esplicitato l’intento di conferma della precedente garanzia contenuta nella lettera di “patronage”, che di certo non era un negozio autonomo nel senso affermato;

d) aveva trascurato che, nelle more tra le due garanzie, non era accaduto nessun evento che giustificasse l’assunzione del maggior onere implicato dal contratto autonomo di garanzia rispetto al “patronage”;

e) aveva trascurato che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la stessa controparte aveva qualificato il contratto come fideiussione;

f) aveva trascurato che la scrittura contenente la seconda garanzia era stata predisposta unilateralmente dalla banca, sicchè, come dedotto nelle fasi di merito, con la lettura statuita si sarebbe avallato un abuso del diritto in favore della predisponente, contrario al contemperamento degli interessi contrattuali imposto dall’interpretazione secondo buona fede;

g) aveva trascurato quanto emergente dalla complessiva scrittura in cui era rimasto l’obbligo d’informazione preventiva di cessione delle partecipazioni societarie che, se non gradita, avrebbe reso esercitabile la garanzia, previsione scarsamente coerente con un contratto autonomo di garanzia;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c., poichè la Corte di appello aveva errato mancando di considerare che il contratto era nullo per mancata specifica dell’importo massimo garantito, con invalidità applicabile anche al negozio autonomo, tenuto conto che, come dedotto nelle fasi di merito, non si era in presenza di un finanziamento caratterizzato dal trasferimento immediato di denaro, bensì di un’apertura di credito in conto corrente, e quindi di un’obbligazione futura oltre che condizionata, perchè rapportata all’utilizzo della linea di credito stessa;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., poichè la Corte di appello, errando sulla qualificazione contrattuale, aveva di conseguenza errato sull’inapplicabilità della decadenza ivi prevista;

Rilevato che:

parte ricorrente ha depositato, il 3 luglio 2020, atto di rinuncia al ricorso, “con compensazione delle spese”, cui è seguita accettazione di parte controricorrente in pari data;

il giudizio deve quindi estinguersi senza disposizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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