Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17822 del 09/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 09/09/2016), n.17822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Confalonieri n. 5, presso l’avv. Emanuele Coglitore, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Luigi Ferdinando Berardi,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. 10,
n. 2381/2008, depositata il 17 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
marzo 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Luigi Berardi per la ricorrente e l’avvocato dello Stato
Alessandro Maddalo per i controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
GIACALONE Giovanni, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento del ricorso dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative da essa presentate, in relazione agli anni 1975 e 1976, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, convertito nella L. n. 516 del 1982.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 15 settembre 2015, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo molo ai fini dell’acquisizione del fascicolo del processo di merito.
5. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, col quale, con idoneo quesito, è denunciata la violazione, fra l’altro, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, comma 3, (applicabile alla controversia in esame ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75), è fondato, in base all’esame del fascicolo processuale.
Risulta, infatti, che la data fissata per la decisione (14 marzo 2008) è stata comunicata a cura della segreteria, ai sensi della norma citata, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, anzichè alla Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a., regolarmente costituita in giudizio.
Tale omessa comunicazione determina la violazione del contraddittorio e, conseguentemente, la nullità della decisione (Cass. nn. 4286 del 1981, 416 del 1991; per il rito disciplinato dal d.lgs. n. 546 del 1992, cfr., ex aliis, Cass. nn. 11299 del 2000, 11487 del 2013, 1786 del 2016).
2. E’ assorbita ogni altra censura.
3. Accolto, quindi, il primo motivo e assorbiti i restanti, la decisione impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016