Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17822 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 03/07/2019), n.17822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9230-2018 proposto da:

M.L., nella qualità di amministratore di sostegno di

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADAIBERTO 6 presso

lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO; che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8111/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 7/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza n. 8111/2017, depositata il 7 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da M.L., nella qualità di amministratore di sostegno di M.G., avverso la pronuncia del tribunale di Napoli n. 7290/2011 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile per essere stato il relativo ricorso proposto prima della scadenza del termine di nove mesi dalla data di deposito della domanda amministrativa.

A fondamento della sentenza la Corte territoriale affermava preliminarmente che dalla proposizione della domanda giudiziaria erano decorsi oramai ben sei anni e che l’eventuale dichiarazione di improcedibilità della domanda avrebbe avuto l’unico effetto di portare alla proposizione di altro giudizio; sosteneva inoltre nel merito la fondatezza della domanda sulla scorta degli accertamenti espletati dal CTU nominato nel giudizio di appello.

Infine quanto alle spese del doppio grado la Corte riteneva che dovessero essere integralmente compensate per motivi di equità.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.L. nella qualità di amministratore di sostegno di M.G. con due motivi di censura; l’Inps è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- con il primo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la sentenza disposte la compensazione delle spese processuali in assenza di soccombenza reciproca.

2.- Il ricorso è fondato, dovendo essere chiarito in premessa che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato nella fattispecie (in cui il ricorso iniziale era stato depositato nel 2011), dall’art. 92 c.p.c. come riscritto dalla normativa introdotta dalla L. n. 69 del 2009 a decorrere dal 4.7.2009, il quale prevedeva che il medesimo potere fosse subordinato all’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (prima della ulteriore modifica intervenuta con D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo “nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dilimenti”).

3.- Pertanto, sulla base della formulazione dell’art. 92 c.p.c. vigente catione temporis, il vaglio di legittimità del provvedimento giudiziale in tema di compensazione delle spese va effettuato in relazione ai requisiti alternativamente richiesti dalla norma: la soccombenza reciproca e le “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

4.- Nel caso in esame la Corte d’appello di Napoli, pur avendo accolto integralmente l’appello e dichiarato la fondatezza della domanda giudiziale, ha dichiarato la compensazione delle spese processuali senza aver accertato alcuno degli altri presupposti individuati dalla legge ai fini della compensazione, limitandosi ad enunciare l’esistenza di generici motivi di equità.

5.- Pertanto il giudice è incorso nella denunciata violazione degli articoli indicati; sicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della statuizione in materia di spese processuali e rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo per la corretta liquidazione delle spese processuali e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

6.- Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in divera composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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