Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17821 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

DANIELE FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6960/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24.11.09, depositata il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

1. Con sentenza del 24.11.2009 – 3.2.2010 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da L.E. avverso la pronuncia di prime cure e diretta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile; la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza dei requisito reddituale, non documentato in primo grado e in relazione a quale la parte era perciò decaduta dalla prova, sicchè la documentazione in proposito non poteva essere dimessa, come avvenuto, nel giudizio di appello;

2. avverso la suddetta sentenza L.E. ha proposto ricorso per cassazione; l’Inps ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. sostiene la ricorrente, con l’unico motivo, la violazione dell’art. 437 c.p.c., sull’assunto che doveva ritenersi ammissibile in sede di appello la prova della mancanza di reddito laddove, come nel caso all’esame, il requisito sanitario era stato riconosciuto solo da epoca successiva al deposito del gravame;

4. il motivo si fonda sulla dedotta ammissibilità della indicata produzione della documentazione reddituale, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato ivi trascritto il contenuto della documentazione in parola; inoltre, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente non ha prodotto tale documentazione insieme con il ricorso per cassazione, neppure indicando se, e con quale affoliazione, la stessa sarebbe presente nei fascicoli di merito; ciò impedisce quindi a questa Corte di poter valutare la decisività dei documenti della cui mancata ammissione la ricorrente si duole;

5. in definitiva il ricorso va rigettato; non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo del 24.5.2002).

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA