Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17821 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 09/09/2016), n.17821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.M.A., G.I. e G.D., elettivamente

domiciliate in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l’avv.

Gabriele Pafundi, che le rappresenta e difende unitamente all’avv.

Gianfranco Gaffuri, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 170/66/09, depositata il 12

ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Alessia Ciprotti (per delega) per le ricorrenti e

l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.M.A., G.I. e G.D. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando il loro appello, è stata confermata la legittimità delle cartelle di pagamento emesse nei loro confronti a seguito della omessa impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti (concernenti una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di terreni edificabili da parte del padre delle contribuenti, nelle more deceduto).

Il giudice di appello ha ritenuto che legittimamente l’Ufficio non aveva tenuto conto di dichiarazioni di condono che le contribuenti avevano deciso di presentare ai sensi della L. n. 289 del 2002, ma delle quali l’intermediario abilitato aveva omesso, per dimenticanza, la trasmissione. Ha aggiunto che la sentenza depositata in giudizio riguarda una sola delle contribuenti ( G.I.), la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento, mentre nella fattispecie in esame gli avvisi sono divenuti definitivi, con conseguente emissione delle relative cartelle di pagamento.

2. Ha depositato atto di costituzione il Ministero dell’economia e delle finanze.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice a quo ritenuto valida l’adesione al condono nonostante esse, pur non avendo presentato nei termini le relative dichiarazioni in forma telematica, avessero provveduto a versare le somme necessarie: sostengono che il versamento costituisce un comportamento concludente che manifesta la volontà di aderire alla sanatoria, mentre le dichiarazioni integrative hanno una mera finalità informativa, e dovendosi interpretare le normative di condono in senso favorevole al contribuente. Aggiungono che, in ogni caso, le dichiarazioni erano state presentate all’Ufficio, nei termini, in forma cartacea.

Col secondo motivo, denunciando la violazione delle stesse norme sopra citate nonchè degli artt. 3, 53 e 97 Cost. e della L. n. 212 del 2000, art. 10 espongono che l’adesione alla sanatoria ha prodotto i suoi effetti, in quanto lo stesso Ufficio aveva emanato nel 2005 due nuovi avvisi di accertamento nei confronti di I. e G.D., sostitutivi di quelli del 2003, annullati proprio per effetto del condono.

Con la terza censura ribadiscono le argomentazioni già svolte, richiamando il principio, immanente in materia tributaria, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Con il quarto motivo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, dell’art. 97 Cost., della L. n. 212 del 2000, art. 10 e dell’art. 2909 c.c., espongono che i ricorsi proposti avverso gli avvisi notificati nel 2005, sopra menzionati, sono stati accolti con sentenze della CTP di Brescia del 2006, divenute definitive e costituenti quindi giudicato esterno in ordine alla validità della sanatoria.

Con il quinto e con il sesto mezzo, qualificati subordinati, le ricorrenti, denunciando, rispettivamente, violazione di legge e omessa motivazione, invocano il principio della buona fede e correttezza dell’azione amministrativa, in quanto il loro errore è stato determinato dalla mancata collaborazione dell’Ufficio.

Col settimo e l’ottavo motivo, infine, lamentano, ancora in via subordinata, che la CTR non ha tenuto conto del fatto che l’Ufficio, in sede di determinazione, nelle cartelle, dell’importo dovuto, non ha computato in diminuzione le somme da esse già versate per condono.

2.1. Il nucleo centrale delle censure consiste nell’assunto secondo cui, ai fini del perfezionamento del condono, quel che rileva è il versamento degli importi dovuti, da intendere come comportamento concludente, laddove la funzione della dichiarazione integrativa è meramente informativa.

La tesi non può essere condivisa.

Ai fini del perfezionamento del condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 costituisce, infatti, adempimento imprescindibile la presentazione, “in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati”, di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla legge, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all’Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati, poichè la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all’Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate (Cass. nn. 5185 e 26506 del 2011; nn. 233 e 26528 del 2014, specificamente sulla necessità della presentazione in via telematica).

Ciò comporta il rigetto del primo, del terzo, del quinto e del sesto motivo.

2.2. Le altre censure si rivelano inammissibili: o per difetto di specificità, con riguardo al contenuto degli avvisi di accertamento notificati nel 2005 e delle sentenze per le quali è invocata l’efficacia di giudicato esterno (peraltro, le stesse, allegate al ricorso, sono prive della relativa attestazione) (secondo e quarto motivo); o per novità della questione in appello, con riguardo al motivo, in ordine al quale è lamentata – fra l’altro – l’omessa pronuncia, relativo all’asserito mancato computo, in diminuzione degli importi recati dalle cartelle impugnate, delle somme già versate: tale doglianza, infatti, di cui non vi è traccia in sentenza, deve ritenersi, in assenza di contraria indicazione nel ricorso, formulata per la prima volta in sede di gravame (settimo ed ottavo motivo).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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