Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17820 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 09/09/2016), n.17820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi

n. 72, presso l’avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 39/14/09, depositata il 18 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Domenico Bonaccorsi di Patti per il ricorrente e

l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’inammissibilità o,

in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente a seguito del diniego della definizione agevolata richiesta dal medesimo ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e condiviso dal primo giudice, non fosse ravvisabile nella fattispecie un errore scusabile, concernendo questo non l’entità o i tempi del versamento, nè la compilazione del modello, bensì la procedura di condono adottata (quella ex art. 15 cit. anzichè quella di cui all’art. 8 della stessa L. n. 289 del 2002, art. 8), diversa da quella prescritta dalla legge.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, è denunciata la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 15 nonchè vizio di motivazione.

Viene formulato il seguente “quesito” di diritto: accerti e dichiari la Suprema Corte che vi è stata violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000) e della L. n. 289 del 2002, art. 16 (come interpretato dall’Amministrazione finanziaria), in virtù del quale l’errore scusabile in cui incorre il contribuente è opponibile all’Amministrazione finanziaria anche in relazione alle fattispecie di condono regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 15 per aver ritenuto nel caso di specie la Commissione tributaria regionale di Palermo (nonostante la interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria con circolare n. 17/E del 21 marzo 2003), inopponibile l’errore scusabile, e dichiari la Suprema Corte, invece, applicabile al caso di specie (errore scusabile in ordine alla incolpevole, erronea, scelta della procedura di condono di cui all’art. 15 in luogo di quella di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16) il combinato disposto dell’art. 10 Statuto del contribuente e della L. n. 289 del 2002, art. 16 dichiarando sussistente l’errore scusabile del contribuente odierno ricorrente.

Il motivo è infondato.

Deve essere al riguardo ribadito il principio, valido per qualsiasi ipotesi di condono fiscale, secondo il quale le dichiarazioni integrative (o, in genere, le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata) non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, nè costituiscono momenti del procedimento volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest’ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio nè contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il quale dev’essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione (cfr., tra altre, Cass. nn. 15172 del 2006, 3301 del 2014, 15295 del 2015).

Va aggiunto che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ne consegue che anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell’ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, anche se contemplate dalla medesima legge (peraltro, l’invocato art. 16 prevede, al comma 9, l’ipotesi dell’errore scusabile unicamente in relazione alla misura dell’importo versato, non certo al tipo di definizione agevolata richiesta) (Cass. nn. 25238 del 2013, 966 e 10881 del 2015; cfr. anche, sul carattere eccezionale delle disposizioni di condono, come tali insuscettibili di applicazione analogica, Cass. nn. 19546 del 2011 e 21364 del 2012).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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