Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17820 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 03/07/2019), n.17820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30291-2017 proposto da:

V.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA

NUOVA N. 37, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO LIARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO

GROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA

VITA SCIPLINO;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATI – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 421/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza n. 421/2017, la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello proposto da V.G.M. avverso la sentenza del tribunale di Salerno dichiarativa della cessata materia del contendere, con spese compensate, sull’opposizione ad una cartella per omesso pagamento di contributi anno 2002 pari ad Euro 3655,22 per eccepita prescrizione; essendo stato comunicato dall’INPS all’agente di riscossione il suo avvenuto sgravio per cessata attività del ricorrente sin dal 31.12.199.

La Corte d’Appello riteneva che il gravame, con il quale il ricorrente si doleva della disposta compensazione delle spese processuali, fosse infondato in quanto il provvedimento di sgravio per cessazione di attività a decorrere dal 31/12/2016 non era stato adottato nel 1996 come ritenuto dal primo giudice, bensì in epoca successiva, essendo stato trasmesso dall’INPS telematicamente all’agente di riscossione in data 2/12/2015, successivamente alla notifica del ricorso giudiziale in opposizione promosso in primo grado; pertanto nessuna responsabilità aveva Equitalia in ordine alla perdurante iscrizione di una partita di debito a carico del contribuente e che evidentemente tardiva era stata la comunicazione dell’Inps al proprio agente della riscossione; il che escludeva, secondo la Corte, la censura di responsabilità ex art. 96 c.p.c. elevata soltanto nei confronti di Equitalia. Andava apprezzata invece, per i giudici d’appello, l’iniziativa assunta dell’Inps prima ancora della sua costituzione in giudizio ovvero prima della instaurazione del contraddittorio che aveva consentito la definizione del giudizio in prima udienza di trattazione senza ulteriori aggravi alla parte attrice. La sentenza appellata sul punto delle spese andava confermata per la mancanza di una soccombenza virtuale di Equitalia e della mancanza di richieste conclusive verso l’Inps. Le spese del giudizio di appello andavano parimenti compensate.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.G.M. con un motivo; l’Inps ha resistito con controricorso; Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Sud S.p.A., è rimasta intimata.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per come rinovellato dalla L. n. 160 del 2014 in combinato disposto della Cost. art. 111, comma 6 ed Cost. art. 24, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 4) per aver violato il principio della soccombenza nella attribuzione delle spese processuali in mancanza di soccombenza reciproca e di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

2. – Il ricorso è fondato, dovendo essere chiarito in premessa che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato, nel caso in esame (in cui il ricorso iniziale era stato depositato nel 2015), dall’art. 92 c.p.c. come riscritto dalla normativa introdotta con D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo “nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

3.- Sulla base della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. il vaglio di legittimità del provvedimento giudiziale in tema di compensazione delle spese va quindi effettuato in relazione ai tre requisiti alternativamente richiesti dalla norma: la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione trattata oppure il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;

4.- Nel caso in esame la Corte d’Appello di Salerno pur avendo rilevato che la domanda del ricorrente fosse sostanzialmente fondata in quanto lo sgravio era stato disposto dall’INPS dopo il deposito del ricorso avverso la richiesta di pagamento di cui alla cartella esattoriale, ha confermato la compensazione delle spese processuali pronunciata in primo grado ed ha altresì compensato le spese del giudizio d’appello; senza tuttavia accertare la presenza di alcuno dei presupposti individuati dalla legge ai fini della compensazione; non essendo essi rilevabili nella fattispecie nemmeno per il tramite della complessiva valutazione della motivazione.

5.- Neppure può ritenersi legittima ed idonea allo scopo l’affermazione, pure effettuata dalla Corte territoriale, secondo cui mancavano “richieste conclusive nei confronti dell’INPS”; e ciò in considerazione della natura consequenziale ed accessoria della condanna alle spese la quale segue la responsabilità, anche virtuale (in ipotesi di cessazione della materia del contendere), nella causazione della lite, e può essere pronunciata d’ufficio dal giudice pur in mancanza di domanda giudiziaria (Cass. nn. 27191/2015, 21244/2006).

6.- Pertanto il giudice è incorso nella denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c.; sicchè il ricorso deve essere accolto in relazione alla statuizione in materia di spese processuali, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo per la corretta liquidazione delle spese processuali e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 7.- Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA