Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1782 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20304-2019 proposto da:

ASL BA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso il Sig. TRINCA FABIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI D’INNELLA, VITO

AURELIO PAPPALEPORE;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N. 163, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO COSTANTINO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2185/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Asl Ba, in persona del legale rappresentante p.t, ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato con memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Cassano delle Murge contro la sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dalla Asl Ba per la condanna dell’Amministrazione locale al rimborso delle spese relative al servizio di trasporto dei disabili curate nel suddetto Comune, relativamente agli anni 1998-2002, ed anticipate dalla Asl che aveva provveduto a pagare il consorzio CIRAP, erogatore del servizio.

La Corte di merito una volta individuata la regola di riparto delle competenze finanziarie del servizio da valere tra Amministrazione locale ed Asl nel generale criterio del concorso al 50% dei condebitori – e tanto in ragione di una valutazione del quadro normativo regionale di riferimento (L. n. 10 del 1997, art. 5, come interpretato dalla L.R. n. 9 del 2000, art. 47; dalla L.R. n. 14 del 2001, art. 21), nella ritenuta inapplicabilità del criterio stabilito dalla L. n. 4 del 2003, art. 7, e dei relativi protocolli di intesa, non ancora in vigore – ha poi escluso il diritto al rimborso, rigettando la domanda, non avendo la Asl indicato il numero dei disabili che residenti nel Comune di Cassano delle Murge avevano fruito del servizio.

I giudici di appello hanno infatti ritenuto che poichè il concorso doveva avvenire, secondo legge, il base al numero dei “soggetti interessati” che avevano goduto del servizio, per tale categoria doveva intendersi, per una logica interpretazione della normativa regionale, non il numero dei disabili che erano stati trasportati verso il presidio riabilitativo che si trovava nel territorio del Comune di Cassano delle Murge, e tanto a prescindere dal Comune di provenienza, ma il numero dei disabili che residenti nel comune di Cassano delle Murge aveva usufruito del servizio.

2. Con il proposto motivo la ricorrente fa valere “error in iudicando: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 10 del 1977, art. 5, come interpretato dalla L.R. n. 9 del 2000, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte di appello aveva obliterato le modalità di svolgimento del servizio come comprovate dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio il 15 giugno 2010 ed in cui i due testi, ovverosia i legali rappresentanti del Consorzio che aveva reso il servizio negli anni 1998-2002, avevano dichiarato che l’attività di trasporto disabili per cui vi era richiesta di rimborso era stata svolta esclusivamente in favore dei residenti nel Comune di Cassano.

Deduce l’Asl ricorrente che la legge finanziaria regionale del 2000, art. 47, là dove prevede che al finanziamento del servizio di trasporto concorrono gli enti locali “in rapporto al numero dei soggetti interessati” non depone nel senso che la fruizione del servizio debba essere limitata da e verso i centri di riabilitazione ai soli “residenti”, dovendo invece essa estendersi tutti i soggetti “che approdano al servizio nel territorio del Comune presso cui è organizzato il servizio, indipendentemente dalla loro residenza”.

Avendo la Corte di merito ritenuto che doveva applicarsi alla fattispecie il concorso al 50% tra ente locale ed Asl (ex SU n. 2049 del 2017), sulla dedotta erroneità la ricorrente ha chiesto a questa Corte di cassazione la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con condanna della controparte al rimborso di Euro 101.236,49. La ricorrente ha depositato memoria.

Resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di Cassano delle Murge.

2.1. Il motivo è inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti essi riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 23/10/2018 n. 26874).

2.2. Quanto al vizio motivazionale dedotto in ricorso resta poi fermo quanto da questa Corte di cassazione ritenuto e cioè che, “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – da rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta ih violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892 del 10/06/2016; in termini: Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828-01).

Non segnalandosi la motivazione dell’impugnata sentenza per sua assenza o apparenza, il vizio non è configurabile.

2.3. Più puntualmente, rileva questo Collegio che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12/10/2017 n. 23940, Rv. 645828 – 02).

Si tratta di paradigma con cui non si confronta la ricorrente che ha dedotto non un fatto decisivo omesso nella sua valutazione dai giudici di merito, ma un non corretto governo degli esiti istruttori per la prevalenza in punto di prova attribuita ai documenti o fatture relative alle prestazioni rese – documenti contabili in cui non era precisato, indica la Corte di merito, se i fruitori del trasporto fossero o meno residenti nel territorio comunale – rispetto alle assunte dichiarazioni testimoniali. Di queste ultime per implicito i giudici di appello hanno valutato la mancanza di decisività in adesione alle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado in ordine alla necessità della produzione in atti di elenchi dei residenti nel Comune che avevano fruito del servizio per gli anni in contestazione.

2.4. Il motivo è ancora inammissibile perchè si limita a contrapporre alle ragioni della decisione – là dove la corte di appello argomenta, nell’interpretare il quadro normativo di riferimento, nel senso che i soggetti “interessati” sono quelli residenti nel Comune chiamato a concorrere alle spese – una diversa esegesi per la quale l’obbligo di rimborso è destinato ad onerare, invece, il Comune di Cassano delle Murge venendo a tal fine in considerazione un utilizzo indifferenziato dei mezzi di trasporto, senza limitazioni connesse al luogo di residenza delle persone disabili che hanno usufruito del servizio. Non si assiste in tal modo ad alcun confronto con la motivazione e, insieme a questa, con l’individuato criterio di ragionevolezza della norma in applicazione così come in sentenza definito e per il quale, la spesa per il servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione deve essere sostenuta, nel riparto dei costi con la Asl competente, dal Comune di residenza dei primi.

Ritiene infatti la Corte di appello di Bari che l’intera operazione non può gravate sulle finanze del Comune di residenza per l’irragionevolezza di una interpretazione della norma regionale che affida alla mera presenza dei centri di riabilitazione nei territori comunali o ancora alla loro assenza, la ragione per individuare il Comune obbligato, o meno, al rimborso. Anche la distanza tra i Comuni di residenza e quello di ubicazione del centro di riabilitazione verrebbe essa stessa, ancora irragionevolmente, a gravare sull’ente locale che si trovi ad ospitare, per caso, all’interno del suo territorio la struttura.

3. Il ricorso è conclusivamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Cassano delle Murge le spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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