Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1782 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 26/01/2011), n.1782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 3, presso

l’avv. IZZO RAFFAELE, che, unitamente all’avv. prof. Fabio Menisi, lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del presente ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., M.S., Ma.St., elettivamente

domiciliati in Roma, via S. Maria Mediatrice 1, presso l’avv. BUCCI

FEDERICO, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.M., B.F., B.K., F.

D.C., F.L., m.m., S.

A., elettivamente domiciliati in Roma, via S. Maria

Mediatrice 1, presso l’avv. Federico Bucci, che, unitamente agli

avv.ti Donatella Cere, Riceardo Bolognesi, Stefano Galeani, Antonino

Galletti, Mauro Mazzoni, Giulio Micioni, Basilio Perugini, Stefano

Rubeo, Mario Scialla, Gianluca Sposato, Carlo Testa, Paolo Voltaggio,

li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente tra le parti innanzi al Giudice di Pace di Roma, introdotto

con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2010 (R.G. 6865/10);

Uditi gli avv.ti Raffaele Izzo per il ricorrente e l’avv. Federico

Bucci per i controricorrenti;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 11 gennaio

2011 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto la

dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia nasce a seguito dell’invio da parte di Equitalia Gerit di un avviso per la riscossione in favore del Consiglio Nazionale Forense a carico degli avvocati del foro di Roma non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori per la riscossione del contributo annuale previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 14, contributo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva deciso di non continuare a riscuotere a decorrere dal 2001, ritenendo che lo stesso non fosse dovuto.

Contestando radicalmente la legittimità del preteso contributo, un gruppo di avvocati ha citato innanzi al Giudice di Pace di Roma il Consiglio Nazionale Forense, il quale in questa sede ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, o, in via subordinata, a favore, del giudice tributario. Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato, gli avv.ti M.A., M.S. e M. S., dall’altro, gli avv.ti A.M., B.F., B.K., F.D.C., F.L., m.m., S.A.. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza della contestazione svolta dal difensore delle parti controricorrenti (esclusivamente in sede di udienza di discussione) circa un supposto difetto di rappresentanza del Presidente del CNF. Infatti, l’art. 6, comma 1, del “Regolamento per le attività del Consiglio Nazionale Forense” approvato nell’ottobre 1992 prevede che “il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio Nazionale Forense e ne coordina l’attività”.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, nella prospettazione principale del proprio ricorso, pone in evidenza come dalla lettura dell’atto di citazione emerga che gli attori contestano, non il singolo provvedimento adottato nei loro rispettivi confronti, ma “l’atto generale presupposto con cui il CNF ha deciso di richiedere a tutti gli avvocati il contributo annuale di Euro 25,8, ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 14”. Oggetto della contestazione è Vati della pretesa del Consiglio Nazionale Forense, non l’avviso di pagamento, o il quantum della pretesa o la possibile conseguenza derivante dal mancato pagamento. Per queste ragioni, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, nella prospettazione subordinata del proprio ricorso, prospetta la possibilità che la controversia sia attribuibile alla giurisdizione del giudice tributario, stante la nuova formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, il quale assegna a tale giurisdizione, appunto, tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

4. E’ questa la soluzione che appare più corretta e coerente con il sistema. Anche se il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 14, denomina “contributo”, la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), tale denominazione è irrilevante al fine di determinare (od escludere) la natura tributaria della prestazione. Questa, infatti, ha le stesse caratteristiche e scopi della “tassa” (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall’art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che “il Consiglio (dell’Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari”.

5. Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all’ente “Consiglio”, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all’ordine. Siffatta “tassa” si configura come una “quota associativa” rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.

6. Sussiste in tal modo, uno degli elementi che caratterizzano il “tributo”: la doverosità della prestazione. Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.

7. Ecco, quindi, il secondo elemento perchè sia riconoscibile la “natura tributaria” della prestazione: il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l’iscrizione in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all’ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo specifico nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest’ultimi alle predette prestazioni.

8. Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite che hanno riconosciuto, proprio sulla base della nuova formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (introdotta con la riforma del 2001), la giurisdizione del giudice tributario per le controversie concernenti il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio, il c.d.

diritto camerale (Cass. S.U. nn. 13549 del 2005, 10469 del 2008, 1667 del 2009): una situazione non dissimile da quella che concerne la tassa di iscrizione agli albi relativi all’esercizio di determinate professioni.

9. Pertanto, deve essere dichiarata nella specie la giurisdizione del giudice tributario.

10. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese nella presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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