Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1782 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29050/2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CORRIDORI

N. 48, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE GALLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE LOIACONO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1530/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

14/09/2015, depositato il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE NIANNA;

udito l’Avvocato Fabrizio Gallo (delega avvocato Pasquale Gallo)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 16.4.2015 V.G. adiva la Corte d’appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 6, per l’eccessiva durata di un procedimento e di un processo penale, svoltosi a suo carico tra il mese di aprile del 2009 e il 15.7.2014, data della sentenza d’assoluzione emessa del Tribunale di Roma, e successivamente passata in giudicato.

Respinta la domanda con decreto ex art. 3 Legge cit., l’opposizione ex art. 5-ter stessa legge proposta dal V. era del pari rigettata dalla medesima Corte territoriale, in composizione collegiale, in considerazione della mancata presentazione nel processo presupposto di un’istanza di accelerazione ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), Legge cit., come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.

Per la cassazione di tale decreto V.G. propone ricorso, affidato a un unico motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, in quanto precedentemente era stata eseguita presso l’Avvocatura distrettuale di Perugia, il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e degli artt. 11 e 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentandosi l’erronea applicazione retroattiva delle modifiche apportate alla legge c.d. Pinto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Sostiene parte ricorrente che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), introdotto in epoca successiva dal citato D.L., il quale stabilisce che l’indennizzo non è dovuto quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2-bis, non può applicarsi al caso in esame, in cui il giudizio presupposto ha compiuto il triennio di durata ragionevole il 29.5.2012, dovendosene fissare l’inizio al 29.5.2009, allorchè il ricorrente fu sottoposto a misura cautelare custodiale.

2. – Il motivo è infondato, nei termini che seguono, e che valgono a correggere parzialmente, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione del provvedimento impugnato.

Della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), applicato dalla Corte territoriale, è stato introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Il quale decreto, a sua volta, è applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della predetta legge di conversione, ossia dall’11.9.2012; e dunque è applicabile al ricorso in esame, depositato il 16.4.2015. La circostanza che in relazione al processo di riferimento il termine triennale di durata ragionevole, stabilito per il primo grado del medesimo art. 2, comma 2-bis, sia andato a scadere il 29.5.2012 (identificato il dies a quo nel 29.5.2009, giorno di esecuzione della misura cautelare custodiale), e dunque prima della predetta modifica legislativa, non appare dirimente. Infatti, essendo già decorso il triennio all’11.9.2012. la parte nei trenta giorni successivi a tale data di inizio d’efficacia della modifica legislativa avrebbe dovuto presentare l’istanza di accelerazione del processo, essendo dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della Legge c.d. Pinto applicabile alle fattispecie che, come quella in oggetto, erano ancora in corso.

Resta, piuttosto, intangibile il periodo anteriore, rispetto al quale la predetta modifica legislativa non può operare sia per il principio di irretroattività della legge, sia perchè una diversa interpretazione non sarebbe costituzionalmente orientata, giacchè provocherebbe la pura e semplice espropriazione d’un diritto già maturato.

Tuttavia – ed è questo il punto – la durata anteriore, anche senza considerare il termine di durata ragionevole delle indagini preliminari (reso indennizzabile e, quindi, rilevante ad ogni fine da Corte cost. n. 184/15), registra un’eccedenza che è inferiore a quattro mesi (dal 29.5.2012 all’11.9.2012). Ed invero, anche nella giurisprudenza anteriore al D.L. n. 83 del 2012, che ha reso non indennizzabili le frazioni di anno non superiori a sei mesi (art. 2-bis, comma 1), i superamenti di minima entità della durata ragionevole non sono stati ritenuti meritevoli di tutela, giacchè l’esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo superi in modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo di pochi mesi (cinque, nel caso di Cass. n. 5317/13; conformi, Cass. nn. 21857/13 e 633/14). L’esigenza avvertita nella giurisprudenza di questa Corte è di evitare il rischio di sovracompensazioni, atteso che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali (cfr. Cass. nn. 13803/11, 23416/09 e 2983/08).

Nè può obiettarsi che nel caso di specie si trattava di un processo penale nel quale era stata applicata nei confronti dell’odierno ricorrente una misura cautelare di custodia in carcere, chè l’indennizzo per l’ingiusta detenzione trova in altra sede e in base ad altre norme (artt. 314-315 c.p.p.) il suo proprio indennizzo.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Considerata la relativa novità della questione insorta le spese vanno interamente compensate fra le parti.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA