Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17819 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato – Società

di Trasporti e Servizi per Azioni) (OMISSIS) in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato CARINO PATRIZIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio Paolo

Castellini di Roma, in data 31.3.08, n. rep. 72952, che viene

allegata in atti;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5061/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.6.05, depositata il 18/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Patrizia Carinoche che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

1. Con sentenza del 20.6.2005 – 18.2.2010, la Corte d’Appello di Roma, ha rigettato l’appello proposto dalla Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per azioni (ora Rete Ferroviaria Italiana spa) avverso la sentenza di prime cure di reiezione dell’opposizione proposta dalla Società al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza dell’ex dipendente S.C., in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria in relazione al tardivo versamento al lavoratore, rispetto alla sua cessazione dal servizio avvenuta il 31.5.1995, dell’indennità di buonuscita;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo; l’intimato S.C. non ha svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in base al disposto della L. n. 204 del 1995, art. 13 e alla luce dell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12497/2004, doveva ritenersi, che anche nella presente fattispecie, trovava applicazione il termine di 90 giorni per l’erogazione dell’indennità di buonuscita di cui al combinato disposto degli artt. 7, u.c., e L. n. 75 del 1980, art. 2;

3. la questione all’esame è stata definitivamente risolta dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte (7 luglio 2004, n. 12496 e n. 12497), pronunciate a composizione di contrasto di giurisprudenza (art. 374 c.p.c., comma 2); con tali decisioni sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) la natura retribuiva o previdenziale dell’indennità di buonuscita non condiziona l’indagine circa il regime giuridico stabilito dalle fonti legislative per questa obbligazione pecuniaria;

b) per i trattamenti di buonuscita dei ferrovieri posti a carico dell’Opafs, al pari di quelli a carico dell’Enpas per il personale statale, era previsto, dalla L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 75, comma 4, (recte: comma 3), un termine di adempimento di 90 giorni dalla cessazione dal servizio, secondo un regime giuridico che è rimasto inalterato anche dopo che il rapporto di lavoro dei ferrovieri è divenuto di diritto privato (in forza della disposizione transitoria di cui alla L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, comma 4);

c) il regime transitorio si è protratto oltre la data del 31 maggio 1994 (soppressione dell’Opafs, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 43, con attribuzione delle relative, competenze alle Ferrovie dello Stato dal 1 giugno 1994), sulla base del disposto del di 1 aprile 1995, n. 98, art. 13, (ultimo di una serie di decreti non convertiti, via via reiterati), convertito in L. 30 maggio 1995, n. 204, secondo cui, in attesa di una nuova disciplina dell’assetto generale del trattamento di fine rapporto del personale ferroviario, fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri già iscritti all’Opafs è regolato dalla L. n. 829 del 1973;

d) la legge da ultimo indicata ha espresso chiaramente l’intento di assoggettare l’obbligazione gravante sul datore di lavoro allo stesso regime giuridico già operante per l’obbligazione dell’Opafs, non escluso il termine di adempimento, siccome la L. n. 75 del 1980 è direttamente integrativa proprio della disciplina generale dettata dalla L. n. 829 del 1973;

e) la fase transitoria è terminata solo a far data dal 1 gennaio 1996, cosicchè, per i ferrovieri collocati a riposo dopo questa data, vale il principio, che si desume dall’art. 2120 c.c., secondo cui i crediti alle spettanze di fine rapporto maturano (sono, cioè, esigibili) alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4. i suddetti principi di diritto si enucleano, chiaramente ed agevolmente, dal complessivo apparato motivazionale delle indicate sentenze, dovendosi considerare alcune affermazioni contenute nelle parti finali delle decisioni frutto di meri errori materiali (a cui ha fatto riscontro un’erronea formulazione della massima ufficiale):

la rilevanza della data del 31 maggio 1994 ai fini dell’applicazione del regime giuridico transitorio, deve intendersi riferita alla necessità che si tratti di personale iscritto all’Opafs alla data medesima, non certo alla necessità che la cessazione dal servizio sia avvenuta in epoca precedente; la fine de regime transitorio, con l’assoggettamento dell’obbligazione al diritto comune, è chiaramente fissata al 1. 1.1996, e non al 31.5.1994 come materialmente scritto nelle sentenze;

5. poichè nel caso di specie la cessazione dal servizio è avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 1995, il ricorso deve essere accolto (cfr, in senso conforme, Cass., nn. 26202/2005; 29842/2008), siccome manifestamente fondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata; non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della originaria domanda del lavoratore; le incertezze interpretative, che hanno dato luogo all’intervento delle Sezioni unite, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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