Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17819 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 368 del ruolo generale dell’anno 2019

proposto da:

L.G., (P.I.: (OMISSIS)), titolare dell’impresa individuale

KOLOSS CLUB di L.G., rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Vincenzo Gueli, (C.F.:

GLUVCN55E31C351V);

– ricorrente –

nei confronti di:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura Marco Mammoliti rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Mario F. Mancuso, (C.F.: MNCMFR75L11H792N);

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura Rosanna Fallica, rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Mario F.

Mancuso (C.F.: MNCMFR75L11H792N);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

1185/2018, pubblicata in data 24 maggio 2018 (che si assume

notificata in data 26 settembre 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 9

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G., titolare dell’impresa individuale Koloss Club, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento negativo di un credito preteso da Enel Servizio Elettrico S.p.A. nei suoi confronti, in virtù del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica tra essi intercorrente, in seguito ad una verifica che aveva evidenziato un illegittimo allacciamento alla rete elettrica e a seguito della quale erano stati accertati maggiori consumi per un importo di Euro 66.064,95.

La domanda, in contraddittorio con Enel Servizio Elettrico S.p.A. (oggi divenuta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.) ed Enel Distribuzione S.p.A. (oggi divenuta E-Distribuzione S.p.A.), è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il L., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ed E-Distribuzione S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le società controricorrenti hanno eccepito la tardività del deposito del ricorso, che è stato ad esse notificato in data 26 novembre 2018.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso risulta spedito dal ricorrente a mezzo posta in data lunedì 17 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c..

Di conseguenza, trattandosi del primo giorno non festivo dopo quello in cui cadeva la scadenza del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, detto termine deve ritenersi rispettato.

2. E’ altresì infondata l’eccezione di omesso deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione a mezzo P.E.C.. Risulta infatti prodotta in atti la relazione di notifica del 26 settembre 2018, munita di regolare attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Invalidità (nullità) della sentenza n. 1185/2018 per violazione delle norme di diritto di cui agli artt. 652 e 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, n. 2, c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza n. 1185/2018 impugnata per violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

I primi due motivi sono connessi è possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente sostiene, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4, che la decisione impugnata sarebbe nulla in quanto la corte di appello non avrebbe ritenuto preclusiva, ai fini dell’accertamento del diritto vantato dalla società somministrante nei suoi confronti, la sentenza penale definitiva che lo aveva assolto dal reato di furto di energia elettrica, per non aver commesso il fatto (sentenza peraltro già prodotta nel giudizio di secondo grado e presa in esame della corte di appello), in violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p..

Chiede di essere autorizzato a produrre nella presente sede tutti gli atti del processo penale, per poter dimostrare che in detto processo si era accertata l’insussistenza dei fatti materiali posti a fondamento delle pretese di cui si discute nel presente giudizio.

Si premette che non è appropriato il richiamo operato dal ricorrente ai parametri di riferimento delle censure ammissibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4, in quanto nella sostanza viene denunciata una violazione di norme di diritto (in relazione all’efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di assoluzione) più che la violazione di norme sulla competenza ovvero vizi e/o nullità di carattere processuale.

In ogni caso, anche sotto il profilo della violazione di legge, i motivi di ricorso in esame sono inammissibili.

In primo luogo, infatti, non viene richiamato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, lo specifico contenuto della sentenza penale che secondo il ricorrente conterrebbe l’accertamento dei fatti materiali rilevanti nel presente giudizio ed avrebbe pertanto valore di giudicato, nè direttamente (mediante trascrizione nel ricorso del contenuto rilevante) nè indirettamente (mediante l’indicazione precisa dell’allocazione del documento nel fascicolo processuale ed il richiamo analitico delle parti rilevanti dello stesso).

Ciò impedisce alla Corte di accedere al merito delle censure fatte valere.

D’altronde, la corte di appello ha esaminato e ritenuto non determinante la predetta sentenza penale per due distinte ed autonome ragioni: in primo luogo, perchè le pretese di natura contrattuale di cui si discute nel presente giudizio prescinderebbero dalla responsabilità del L. per il reato di furto di energia, oggetto del procedimento penale; in secondo luogo perchè, comunque, non vi sarebbero le condizioni previste dagli artt. 652 e 654 c.p.p., per l’efficacia di tale sentenza nei confronti delle società convenute in accertamento negativo, che non avevano partecipato e non erano state messe in condizione di partecipare al processo penale.

In realtà nessuno dei due indicati profili (entrambi da soli sufficienti a sostenere la decisione, sul punto) è specifico oggetto di puntuali censure nel ricorso, dirette a contestare i presupposti di fatto e/o di diritto su cui la corte di appello ha fondato le sue conclusioni: il ricorrente si limita in sostanza a ribadire che la sentenza penale che lo ha assolto dal reato di furto di energia avrebbe efficacia “preclusiva” nel presente giudizio, ma non indica in modo adeguatamente specifico le ragioni per cui le motivate affermazioni contrarie della corte di appello sarebbero errate in fatto o in diritto.

In particolare, non può avere alcun rilievo in proposito la circostanza indicata nel ricorso (a pag. 7), che la società somministrante non ha esercitato l’azione civile, essendo stata convenuta dal L. in accertamento negativo senza avere avanzato alcuna domanda in via riconvenzionale, non essendo neanche allegato dal ricorrente quale rilevanza avrebbe tale circostanza ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p..

4. Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il ricorrente sostiene che la corte di appello, nel decidere sulla propria domanda di accertamento negativo, non avrebbe valutato in modo corretto le emergenze probatorie e, in particolare, quelle contenute nella sentenza penale di assoluzione nei suoi confronti dal reato di furto di energia elettrica (ciò anche a non voler ritenere detta sentenza vincolante e preclusiva).

Anche questo motivo è inammissibile.

La corte di appello ha accertato in fatto, valutando il materiale probatorio acquisito (ivi inclusa la sentenza penale indicata dal ricorrente) e tenendo conto di tutti i fatti storici principali, la effettiva sussistenza del credito preteso dalla società somministrante e contestato dal ricorrente, in relazione a maggiori consumi di energia non rilevati dal contatore a causa della (incontestata) avvenuta manomissione della linea elettrica.

Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Le censure contenute nel motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione del predetto accertamento di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Come già avvenuto in sede di appello (senza che vi siano censure sul punto), viene liquidato un unico compenso, complessivamente per entrambe le società controricorrenti, che costituiscono nella sostanza un’unica parte sostanziale ed hanno del resto svolto identiche difese.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, complessivamente per entrambe, in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA