Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17819 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10932-2012 proposto da:

FEDERMET SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SIRACUSA, che lo

rappresenta e difende;.

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 166/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Federmet srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 166/01/11 del 14 marzo 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Roma – Roma Capitale per maggiore imposta (Ici 2000), interessi e sanzioni, su un fabbricato da essa posseduto in Roma.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la mancata notificazione alla società contribuente dell’atto modificativo della rendita catastale dell’immobile in oggetto (comportante il maggior debito Ici) non determinasse la nullità dell’avviso di accertamento opposto, trattandosi di atto modificativo (antecedente al 31 dicembre 1999) avente efficacia retroattiva sulle annualità di imposta pregresse alla variazione; non sussistesse la causa di esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), difettandone, nella specie, non già il requisito oggettivo (destinazione dell’immobile ad attività sindacale), ma quello soggettivo (natura di società di capitali della contribuente).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, da Roma Capitale.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso Federmet srl lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sul motivo di appello avente ad oggetto, non già l’efficacia ex tunc della variazione catastale, bensì l’inefficacia tout court di quest’ultima, in quanto disposta con un atto non previamente notificatole.

Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Ciò perchè l’avviso di accertamento opposto si basava su un atto (recettizio) di modificazione della rendita catastale successivo al 1 gennaio 2000 (come riconosciuto anche da Roma Capitale che, nelle controdeduzioni in appello, aveva essa stessa fatto riferimento alla conclusione soltanto nell’aprile 2002 del procedimento amministrativo catastale iniziato nel 1996 su istanza di parte); e, dunque, ex lege efficace solo a seguito della notificazione.

Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,lett. i). Per avere la commissione tributaria regionale, pur dopo il riconoscimento del requisito oggettivo di esenzione Ici costituito dallo svolgimento nell’immobile di attività sindacale e di aiuto sociale, escluso il requisito soggettivo di tale esenzione. Nonostante che la qualifica di Srl da essa rivestita non fosse in tal senso ostativa, in quanto necessitante di una valutazione sostanziale e non formalistica; dalla quale sarebbe emerso come Federmet altro non fosse che una mera articolazione organizzativa delle federazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori metalmeccanici FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM; dalle quali era interamente posseduta.

p. 3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che la commissione tributaria regionale, lungi da omettere ogni pronuncia sul motivo di appello concernente l’efficacia dell’atto di variazione catastale non previamente notificato, ha affrontato espressamente il problema; esplicitando il proprio convincimento in ordine alla infondatezza della censura, poichè si trattava nella specie di rendita iscritta in catasto prima del 31 dicembre 1999 e, comunque, avente carattere retroattivo (affermazione, quest’ultima, ritenuta costituzionalmente compatibile). La commissione tributaria regionale ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità concernente la piena operatività delle variazioni catastali ai fini Ici non notificate, in quanto suscettibili di essere impugnate unitamente all’atto di accertamento o liquidazione dell’imposta su di esse basato.

Se è vero che il giudice di appello si è principalmente soffermato sul diverso problema della portata retroattiva dell’atto di variazione catastale, altrettanto indubbio è – dunque – che egli abbia preso in esame, risolvendolo in senso contrario a quanto sostenuto dalla società contribuente, anche il problema, logicamente prioritario, dell’efficacia in quanto tale dell’atto medesimo in rapporto all’esigenza della sua previa notificazione secondo quanto disposto dalla L. n. 342 del 2000, art. 74.

Da ciò consegue l’esclusione della lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c..

p. 3.2 E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della terza censura.

La commissione tributaria regionale – nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento opposto, nonostante che esso fosse basato su un atto di variazione di rendita catastale pacificamente adottato in data successiva al 1 gennaio 2000 (come riferito in corso di causa dallo stesso Comune; e da qui, tra il resto, l’applicazione di interessi e sanzioni, altrimenti precluse dall’art. 74, comma 2 cit.), e mai notificato alla società contribuente – ha violato il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74,comma 1 secondo cui: “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3 stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

Nel caso in esame l’atto di variazione catastale, ancorchè scaturito da un’istanza di parte del 1996, era stato emesso, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, nell’anno 2002; con conseguente assoggettamento della fattispecie, appunto, al regime di cui al primo comma della norma testè riportata, e ad esclusione del diverso regime (di notificazione ed impugnabilità unitamente all’atto impositivo) invece previsto per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999 (comma 3).

Sul punto si è ormai consolidato l’orientamento di legittimità in base al quale, per gli atti di variazione emessi dopo il 1 gennaio 2000, la notificazione dei medesimi al titolare della posizione costituisce condizione legale di efficacia ed utilizzabilità della nuova rendita ai fini Ici; fermo restando che – una volta notificata – tale variazione esplica effetto anche per i periodi di imposta antecedenti.

Con ciò individuandosi la distinzione fondamentale tra – da un lato – il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita, ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, e – dall’altro – l’estensione temporale di tale applicazione, concernente anche le annualità precedenti alla notificazione (purchè successivi alla denuncia di variazione) ed ancora sospese: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica; ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori (“sospese”), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione” (Cass. n. 23600/11; in termini, tra le altre: Cass. 13443/12, ord.; Cass. 9111/12; Cass.11682/17, tutte nel solco di SSUU 3160/11).

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, stante l’illegittimità dell’avviso di accertamento opposto.

Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese del giudizio di merito debbano essere compensate; con addebito alla parte intimata Roma Capitale delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

LA CORTE

– accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente;

– pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico di Roma Capitale, liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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