Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17819 del 09/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 09/09/2016), n.17819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Umberto

Tupini n. 133, presso l’avv. Agostino De Zordo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Vito A. Martielli, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 10110/04, depositata il 17 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Vito Antonio Martielli per la ricorrente e l’avvocato

dello Stato Pasquale Pucciariello per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello della contribuente e ritenuta la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in relazione alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2000 e 2001, a seguito del mancato perfezionamento della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, 9 bis.

Il giudice d’appello ha affermato che la cartella doveva considerarsi sufficientemente motivata, contenendo gli elementi essenziali della pretesa tributaria, e che legittimamente l’Ufficio aveva ritenuto invalido il condono, non avendo la contribuente provveduto al versamento di tutte le rate dovute.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle entrate, in quanto consegnato per la notifica il 13 maggio 2010, tardivamente rispetto alla prima notifica del ricorso, validamente effettuata presso l’Ufficio locale dell’Agenzia in data 1 aprile 2010.

2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis contestando che l’omesso versamento della rate successive alla prima determini l’inefficacia della definizione agevolata.

Il motivo è infondato, sulla base del consolidato principio in virtù del quale la detta definizione si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nella medesima L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16 che considerano efficaci le ipotesi di condono in essi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (tra le tante, Cass. nn. 20745 del 2010, 19546 del 2011, 21364 del 2012, 25238 del 2013).

3. Col secondo motivo, è denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla eccezione di illegittimità delle sanzioni irrogate con la cartella impugnata in relazione alla somma versata con la prima rata.

Va osservato che effettivamente il giudice a quo, dopo aver riportato il motivo di gravame nella parte narrativa, non si pronuncia poi sullo stesso.

E’, tuttavia, consentito a questa Corte – alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. – di evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, trattandosi di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (da ult., Cass. n. 21968 del 2015).

Ciò posto, la censura è inammissibile e, comunque, infondata.

E’ inammissibile per carenza di interesse, perchè la CTP di Bari aveva rigettato l’eccezione osservando che l’Ufficio “ha dedotto e comprovato che le somme iscritte a ruolo sono state determinate al netto del complessivo acconto versato a seguito del condono e che le sanzioni sono state liquidate su tali importi iscritti a ruolo”.

E’ comunque infondata, avendo questa Corte più volte affermato, come già detto sopra, che, in tema di definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis il mancato pagamento integrale degli importi dovuti comporta la totale inefficacia della definizione medesima. La ratio di quest’ultima disciplina consiste, infatti, nella rinuncia del Fisco alla riscossione delle sanzioni in contropartita dell’integrale pagamento del tributo in tempi certi: tale rado risulterebbe palesemente frustrata da una interpretazione che legittimi una riduzione delle sanzioni proporzionale all’ammontare dei versamenti effettivamente eseguiti in termini e che dunque, in definitiva, lasci al contribuente la facoltà di dimensionare il carico sanzionatorio in base alle scelte che egli ritenga di adottare su tempi ed entità dei versamenti (Cass. n. 25238 del 2013, in motivazione; cfr. anche Cass. nn. 19546 del 2011 e 21364 del 2012).

4. Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis chiedendo se sia illegittima la cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo effettuato ai sensi di tale norma, non preceduta dalla notifica di alcuna comunicazione di irregolarità.

Il motivo è infondato, poichè, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a molo, a pena di nullità, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5) (da ult., Cass. n. 12023 del 2015; cfr., in generale, Cass., sez. un., n. 24823 del 2015).

5. Infine, con la quarta censura è denunciata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 là dove il giudice di merito ha escluso il difetto di motivazione della cartella.

Il quesito è “se viola le disposizioni prescritte in materia di motivazione degli atti impositivi la cartella di pagamento che sia priva di un contenuto minimo tale da rendere intellegibile al contribuente la pretesa tributaria, mancando ogni riferimento al titolo della stessa e cioè se essa contenga l’iscrizione a molo di somme dovute a seguito di presentazione di istanza di condono o di somme dovute in esito alla liquidazione della originaria dichiarazione”.

Il motivo è inammissibile, in quanto il quesito si rivela, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., del tutto generico ed astratto, privo di riferimento alla fattispecie concreta, cioè all’effettivo contenuto della cartella, non ponendo questa Corte in grado di valutare la correttezza della valutazione operata dai giudici del merito.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. La rilevata inammissibilità del controricorso induce a dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA