Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17817 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato LANDOLFI

PASQUALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOTARO ENZO, PERNA

DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.D.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato

MAURIELLO GIACOMO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

13.1.2010, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

OSSERVA

1. Con sentenza del 13.1 – 17.3.2010 la Corte d’Appello di Napoli rigettò il gravame proposto da E.A. nei confronti di N.A. avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto, per intervenuta prescrizione, la domanda di pagamento di spettanze retributive inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso fra le parti; a sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:

a) la presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione non determina l’interruzione della prescrizione, essendo a tal fine necessaria la relativa comunicazione alla parte datoriale;

b) la dichiarazione resa dall’ E. in sede di interrogatorio libero, secondo cui ella aveva lavorato in casa della N. fino al 1995 e dopo tale data non vi aveva più lavorato, era netta e non aveva trovato convincente smentita in risultanze di opposto segno, dovendo in particolare osservarsi che l’attività di sporadica collaborazione resa dall’ E. e protrattasi fino al 1999, così come indicata nella memoria di costituzione della N., non valeva certamente a ritenere riconosciuto sino a tale epoca un rapporto con i crismi della subordinazione;

2. avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, E. A. ha proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi; l’intimata N.A. ha resistito con controricorso; a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. con i due motivi di ricorso, fra loro connessi, la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale:

a) abbia negato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di tentativo di conciliazione, benchè la controparte datoriale non avesse eccepito la mancata convocazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli;

b) abbia attribuito alla dichiarazione di essa ricorrente resa in sede di interrogatorio libero valore di confessione giudiziale, che, invece, è propria di quelle rese a seguito di interrogatorio formale, male interpretando inoltre il contenuto del riconoscimento della durata del rapporto contenuto nella memoria di costituzione della parte datoriale;

4. secondo la giurisprudenza di questa Corte la presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione non ha efficacia interruttiva della prescrizione, essendo necessaria a tal fine l’avvenuta comunicazione di tale richiesta alla parte datoriale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 967/2004; 20153/2005); l’evento interattivo della prescrizione deve inoltre essere allegato e provato dalla parte a cui la prescrizione sia stata opposta, sicchè nessun rilievo probatorio può essere attribuito al silenzio della parte controinteressata in merito al verificarsi dell’evento che, in tesi, avrebbe potuto determinare l’interruzione della prescrizione;

5. la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ai sensi dell’art. 420 c.p.c., seppur prive della forza propria della confessione, sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime e non risultino contraddetti da elementi probatori contrari (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4685/2002; 19247/2007; 8066/2009); costituisce inoltre consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e fa concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito, cosicchè la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9716/2000; 5231/2001; 11933/2003; 3994/2005; 27464/2006);

nella specie la motivazione della Corte territoriale, anche con riferimento alla portata di quanto affermato nella memoria di costituzione della parte datoriale, risulta coerente con le emergenze probatorie acquisite e priva di elementi di illogicità o contraddittorietà, spiegando chiaramente le ragioni per le quali, fra le diverse e contrapposte emergenze probatorie, è stato ritenuta la maggiore valenza di quella favorevole alla parte datoriale;

6. il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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