Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17817 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28198 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

M.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce allegata al ricorso, dagli avvocati Nicola Alberti,

(C.F.: LBRNCL72C25L840M) e Francesco Fontana, (C.F.:

FNTFNC75P19L840T);

– ricorrente –

nei confronti di:

KORKED S.r.l., in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore e rappresentante legale pro tempore C.G.,

C. S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore C.G.,

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso,

dall’avvocato Andrea Minozzi, (C.F.: MNZNDR68P18G224D);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

1813/2018, pubblicata in data 26 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 9

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. ha agito in giudizio nei confronti delle società C. S.r.l. e Korked S.r.l. (quest’ultima precedentemente S.p.A. il cui capitale sociale era interamente nella titolarità della prima), per ottenere la risoluzione del contratto di mandato concluso con le stesse, avente ad oggetto la vendita di tutte le azioni della società partecipata Korked, per grave inadempimento delle mandanti, con condanna di queste ultime al risarcimento dei danni.

Le società convenute hanno chiesto, a loro volta, la risoluzione del contratto di mandato per grave inadempimento del mandatario ed il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Padova ha dichiarato risolto il contratto di mandato per grave inadempimento del mandatario M., rigettando ogni altra domanda.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato tutte le domande reciprocamente proposte dalle parti.

Tale ultima pronunzia, su ricorso del M., è stata cassata con rinvio, con sentenza n. 11800 del 9 giugno 2016 di questa Corte.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Venezia ha nuovamente confermato il rigetto delle domande del M..

Ricorre quest’ultimo, sulla base di otto motivi.

Resistono con unico controricorso C. S.r.l. e Korked S.r.l..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno esaminati preliminarmente i motivi del ricorso attinenti al merito della controversia (cioè quelli dal secondo al settimo), per evidente priorità logica, riservando all’esito l’esame del primo motivo, avente ad oggetto le spese processuali.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione da parte della Corte d’appello di Venezia, quale giudice del rinvio, dell’art. 384 c.p.c., comma 2 (obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto e a quanto statuito dalla Corte di Cassazione) per non aver valutato la rilevanza, ai fini del giudizio di inadempimento delle società mandanti, delle comunicazioni sub docc. 9, 10, 11, 15 fasc. M.”.

Secondo il ricorrente, la corte di appello, in sede di rinvio, non avrebbe preso espressamente in esame i documenti da lui richiamati, dai quali si evincerebbe che le società mandanti avevano omesso di fornirgli alcune informazioni necessarie per l’esecuzione del mandato (e/o avevano addirittura fornito informazioni false allo scopo di impedire o rendere più difficoltosa la cessione a terzi delle azioni oggetto del mandato), in tal modo venendo meno al vincolo derivante, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dalla sentenza di questa Corte che aveva cassato l’originaria statuizione di secondo grado.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

2.1 La cassazione dell’originaria sentenza di appello è avvenuta per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione allora vigente) ma, ancor prima (sul piano logico), per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sotto il primo profilo, la mancata valutazione della rilevanza dei documenti già allora indicati dal ricorrente venne effettivamente ritenuta configurare un vizio di motivazione, ma – è opportuno sottolineare – sul punto non fu prescritto in modo espresso l’obbligo di motivare nuovamente prendendo specificamente in considerazione quei documenti.

Venne peraltro anche rilevata, con valore logicamente prioritario, una violazione di norme di diritto, in relazione all’argomentazione giuridica posta dalla corte di appello alla base della sua decisione, relativa alla necessità di una proposta negoziale quale presupposto dell’onere informativo a carico delle mandanti (il relativo principio di diritto emerge implicitamente ma chiaramente dalla motivazione, benchè non risulti oggetto di espressa enunciazione).

Il ricorrente deduce ora, nella presente sede, quale violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non già la mancata applicazione del principio di diritto in questione, ma, in sostanza, nuovamente un vizio di motivazione in relazione alla valutazione della rilevanza dei medesimi documenti.

Il presente ricorso è però soggetto, in relazione alla data di pubblicazione della decisione impugnata, alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, di conseguenza, la censura avrebbe dovuto essere formulata ai sensi di tale nuova disposizione (che non consente di denunziare come vizio di legittimità il semplice mancato esame di determinati documenti, come meglio si preciserà in prosieguo).

Ne deriva, per ciò solo, l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

2.2 Anche a voler valutare le censure nella loro sostanza, in relazione al vigente paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, esse non potrebbero comunque trovare accoglimento.

Emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che la corte di appello, nel riformulare il suo accertamento di fatto relativo alla completezza delle informazioni fornite dalle mandanti al mandatario e necessarie per lo svolgimento da parte di quest’ultimo del suo incarico – come prescritto da questa Corte nel cassare l’originaria decisione di secondo grado – ha certamente preso in esame i fatti storici principali, e cioè l’interlocuzione avvenuta tra le parti, nel corso dell’esecuzione del contratto, con riguardo a tutti i dati e a tutte le notizie utili e/o necessarie che erano state richieste in proposito dal mandatario.

All’esito della valutazione delle prove in proposito acquisite, ha concluso che tutte le informazioni necessarie erano state “rese disponibili” dalle mandanti, per cui il mandatario era “nella posizione di espletare al meglio il suo incarico” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

D’altra parte, il ricorrente non chiarisce in modo sufficientemente specifico in quali atti ed in quale fase del giudizio sarebbero stati introdotti i fatti storici che assume decisivi e il cui esame assume omesso, in relazione alle “notizie non fornite dal mandante”, che elenca nel motivo di ricorso in esame, riportandole anche in una tabella riepilogativa.

E’ in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01).

2.3 Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili e, comunque infondate, sia in relazione alla dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., avendo la corte territoriale riformulato il giudizio di fatto alla base dei capi cassati della originaria sentenza di secondo grado, come prescritto da questa Corte, sia in relazione all’esito di detto giudizio, risolvendosi esse per quest’ultimo aspetto in una contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonchè in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denunzia “omesso esame della sottoscrizione per ricevuta da parte di C.G. (legale rappresentante di C. s.r.l.) del “Documento informativo” contenente il paragrafo 6 “Le proposte/trattative” quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Il ricorrente deduce di avere correttamente informato il legale rappresentante della parte mandante in merito alle varie trattative in corso per la vendita delle azioni della società Korked, e sostiene che ciò si evincerebbe da un documento informativo da quest’ultimo sottoscritto per ricevuta, di cui la corte di appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto.

Il motivo è inammissibile.

La corte di appello ha certamente preso in esame il fatto storico relativo alla avvenuta consegna da parte del M., al legale rappresentante della mandante, del documento informativo oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame. Nel contrasto tra le parti in ordine al suo effettivo contenuto, ha ritenuto che in tale documento non vi fosse adeguata menzione delle trattative in corso (e, segnatamente, di quella in concreto più rilevante ai fini della controversia, con tale Ca.Ch.).

Le censure, sotto questo aspetto, si risolvono nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

D’altra parte, lo stesso ricorrente non illustra adeguatamente il carattere decisivo del preteso omesso esame del fatto di cui si duole: egli sembra, in realtà, fare riferimento alla omessa valutazione di un documento (e non di un fatto storico) e, nella sostanza, finisce addirittura per affermare, in qualche modo, che la questione non avrebbe effettivo rilievo ai fini della decisione (cfr. a pag. 28 del ricorso).

4. Con il quarto motivo si denunzia “violazione da parte della Corte d’appello di Venezia, quale giudice del rinvio, dell’art. 384 c.p.c., comma 2 (obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritti e a quanto statuito dalla Corte di cassazione) per non aver esaminato la questione della configurabilità, tenuto conto dei contrasti insorti nella compagine sociale, di un contratto di mandato nell’esclusivo o prevalente interesse del mandatario, con le consequenziali ricadute sulla valutazione dell’obbligo del mandante di fornire le informazioni utili per l’espletamento del mandato”.

Secondo il ricorrente la peculiare natura del mandato per cui è causa, conferito nell’esclusivo, o quantomeno prevalente, interesse di esso mandatario, avrebbe imposto di considerare con estremo rigore l’obbligo della parte mandante di fornirgli le informazioni utili alle trattative in corso, obbligo che a suo dire non sarebbe stato adempiuto.

Il motivo è inammissibile.

Come già esposto in relazione ai precedenti motivi di ricorso, la corte di appello ha incensurabilmente accertato, in fatto, che la mandante aveva correttamente adempiuto al proprio obbligo di fornire al mandatario tutte le informazioni necessarie all’espletamento del suo incarico.

Sulla base di tale accertamento, ha ritenuto irrilevante stabilire se il mandato fosse stato stipulato nell’esclusivo o prevalente interesse del mandatario.

L’argomentazione della corte territoriale risulta ineccepibile, sia logicamente che giuridicamente, in quanto tale ultima questione avrebbe potuto assumere rilievo – secondo la stessa sentenza di questa Corte che ha cassato l’originaria decisione di appello, il che esclude la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – solo nella eventuale valutazione del corretto adempimento di quell’obbligo.

Dal momento che l’obbligo è stato ritenuto correttamente adempiuto, individuare l’interesse delle parti alla base del contratto di mandato non può avere alcuna concreta rilevanza ai fini della decisione.

La censura di cui al motivo di ricorso in esame, nel sostenere che il mandato doveva ritenersi stipulato nell’esclusivo, o quanto meno prevalente, interesse del mandatario, non coglie dunque adeguatamente la indicata ratio della decisione impugnata.

5. Con il quinto motivo si denunzia “omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da parte della Corte d’appello di Venezia della circostanza decisiva – ai fini della valutazione della veridicità della notizia relativa ai vizi di progettazione del tappo Korked – che le email del 19 e 20 febbraio 2005 con cui la parte mandante comunicava l’esistenza di vizi, si riferivano a prodotti diversi da quello già testato con successo (c. d. “inserto blu”) nella “Relazione definitiva” dell’Università di Udine del 13/9/2005, circostanza che emerge dal doc. 29 fasc. M., il cui allegato non contiene la menzione del c. d. “inserto blu”; violazione dell’art. 2729 c.c. e art. 11 Cost., comma 2, laddove la Corte d’appello di Venezia, quale giudice del rinvio – sempre ai fini della valutazione della veridicità della notizia relativa ai vizi di progettazione del tappo Korked – ha considerato validamente provata la circostanza che M. ha chiesto al prof. Z.R. di avere un report che evidenziasse solamente gli esiti positivi della ricerca, e ciò sulla sola base della dichiarazione scritta a contenuto testimoniale di cui al doc. 17 fasc. C.-Korked, ed in assenza di altri elementi indiziari idonei a fondare un giudizio di gravità, precisione e concordanza”.

Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte di appello ha escluso che la comunicazione ad una delle imprese potenzialmente interessate all’acquisto delle azioni della società Korked della necessità di ulteriori approfondimenti nelle sperimentazioni di funzionamento del tappo che costituiva oggetto della sua produzione, potesse avere avuto incidenza negativa sull’espletamento del mandato, trattandosi di notizia corrispondente al vero.

Il motivo è inammissibile.

Le censure si risolvono sostanzialmente nella contestazione di un accertamento di fatto operato dalla corte di appello, sulla base dell’esame degli eventi storici principali emergenti dal materiale probatorio acquisito agli atti, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonchè nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove.

Come tali, esse non possono ritenersi ammissibili.

Altrettanto è a dirsi con riguardo alla denunzia di violazione dell’art. 2729 c.c. (nonchè dell’art. 11 Cost., comma 2), che non è formulata con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto, in motivazione).

D’altronde, la valutazione delle dichiarazioni scritte dello Ziro-ni (il cui preciso contenuto non è peraltro specificamente richiamato nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ed in special modo quella in ordine alla richiesta del M. di “avere un report che evidenziasse solamente gli esiti positivi della ricerca, omettendo del tutto la parte che sottolineava la necessità di procedere a ulteriori perfezionamenti del tappo Korked”, non costituisce certamente l’unico elemento indiziario posto a base della decisione della corte territoriale, che ha invece dato conto della valutazione di tutto il materiale probatorio rilevante in ordine alla questione controversa, riguardante l’eventuale incidenza sull’espletamento del mandato della diffusione di notizie non veritiere sulla funzionalità del tappo che produceva la Korked, da parte della parte mandante.

Va in ogni caso ribadito in proposito quanto già osservato in relazione al secondo motivo del ricorso (cui si fa rinvio), in ordine ai limiti ed alle necessarie modalità di proposizione della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Va in particolare confermato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. la già citata Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01 nonchè le ulteriori decisioni conformi, con questa già richiamate).

6. Con il sesto motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7 e dell’art. 24 Cost., laddove la Corte d’appello di Venezia non ha ammesso un teste ( Ca.Ch.) senza effettuare il giudizio di ammissibilità e rilevanza del mezzo istruttorio proposto e sulla base della sola considerazione della ritenuta scarsa serietà commerciale ed imprenditoriale del soggetto”.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di rilevanza della prova testimoniale richiesta dall’attore M. in relazione al fallimento della trattativa per l’acquisto delle azioni della società Korked da parte di Ca.Ch., per la mancanza delle informazioni da questi richieste, non fornite dalla mandante, risulta correttamente effettuato dalla corte di appello, la quale non solo ha affermato che vi erano elementi per ritenere poco credibile l’interesse all’acquisto delle azioni da parte del Ca. ma, comunque, che, essendo state fornite dalla mandante tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell’incarico da parte del mandatario, la questione non aveva concreto rilievo ai fini della decisione.

Si tratta di due autonome argomentazioni, entrambe da sole sufficienti a giustificare il rigetto dell’istanza istruttoria.

Entrambe risultano conformi a diritto e adeguate, a giudizio di questa Corte.

E’ comunque assorbente la circostanza che la seconda sia stata contestata dal ricorrente esclusivamente con il richiamo all’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, aventi ad oggetto il preteso mancato adempimento della parte mandante ai propri obblighi informativi. I motivi di ricorso in questione non hanno trovato accoglimento e, dunque, la decisione impugnata resta confermata in relazione al corretto adempimento di detti obblighi informativi, il che è di per sè sufficiente per escludere che anche le censure di cui al motivo di ricorso in esame possano trovare accoglimento.

7. Con il settimo motivo si denunzia “omesso esame da parte della Corte d’appello di Venezia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo (dichiarazione di G.S. contenuta nel verbale di assunzione di informazioni ex art. 391-bis c.p.p.) ai fini della valutazione se il mandatario M.M. aveva informato delle trattative la parte mandante; violazione da parte della Corte d’appello di Venezia, quale giudice del rinvio, dell’art. 384 c.p.c., comma 2 (obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritti e a quanto statuito dalla Corte di cassazione) per non essersi pronunciata sulla ammissione di G.S. come teste”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “omesso esame da parte della Corte d’appello di Venezia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo (documento informativo contenente la lista delle proposte e trattative) ai fini della valutazione della serietà e quantità delle trattative in corso, e del fatto se il mandatario M.M. avesse informato delle trattative la parte mandante”.

I due ultimi motivi del ricorso sono connessi logicamente e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Con essi il ricorrente sostiene ancora una volta di avere correttamente adempiuto all’obbligo (di fonte negoziale) di informare la parte mandante sulla pendenza delle trattative in corso per la vendita delle azioni della società Korked con un documento scritto consegnato al legale rappresentante, lamentando tra l’altro la mancata valutazione delle dichiarazioni scritte rese da un soggetto informato sui fatti ( G.) sulla questione, nonchè la mancata ammissione dello stesso come teste.

I motivi in esame sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Le censure si ricollegano a quelle espresse sulla medesima questione (relativa alla corretta informativa della mandante, da parte del mandatario, sulle trattative in corso) con il terzo motivo.

Si richiamano in proposito le considerazioni svolte in relazione a tale motivo, in particolar modo con riguardo alla incensurabilità dell’accertamento in fatto operato dalla corte territoriale in proposito e sul riferimento della censura alla omessa valutazione di documenti (e non all’omesso esame di fatti storici), al di fuori dunque del parametro del vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come già chiarito in relazione ai precedenti motivi di ricorso.

In ogni caso, risulta assorbente la considerazione che si tratta di censure inammissibili per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non chiarisce adeguatamente quale rilevanza potrebbe avere ai fini della decisione la circostanza dell’eventuale corretto adempimento da parte sua agli obblighi contrattuali informativi, una volta passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda della mandante di risoluzione del contratto per grave inadempimento del mandatario.

8. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2”.

Il ricorrente censura la decisione relativa alle spese processuali da parte della corte di appello, che lo ha condannato al pagamento dei tre quarti di tali spese, con riguardo a tutti i gradi del giudizio, disponendo la compensazione del solo residuo quarto.

Il motivo è fondato, per quanto di ragione.

Occorre in primo luogo rilevare che, all’esito dell’originario giudizio di appello, le spese dei due gradi di merito erano state compensate e la decisione sul punto della corte di appello era stata oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione da parte delle società convenute (attuali controricorrenti).

Tale motivo di ricorso non è stato ritenuto assorbito (come probabilmente avrebbe richiesto la disposizione di cui all’art. 336 c.p.c., comma 1), ma è stato espressamente rigettato da questa Corte, con la decisione – non più controvertibile – che ha cassato il merito della prima statuizione d’appello.

Sul punto si è quindi inevitabilmente formato un giudicato interno, come del resto dedotto dal ricorrente (cfr. pag. 11, righi da 10 a 12, del ricorso), il che impediva alla corte di appello, in sede di rinvio, di modificare ulteriormente la statuizione (di compensazione integrale) relativa alle spese dei primi due gradi di merito.

In sede di rinvio avrebbero potuto e dovuto essere liquidate esclusivamente le spese del primo giudizio di legittimità e quelle dello stesso giudizio di rinvio, sulla base del loro esito.

Il motivo di ricorso in esame deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può sul punto essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dandosi atto della formazione del giudicato interno in ordine alla compensazione delle spese processuali relative ai primi due gradi di merito del giudizio e disponendosi altresì la integrale compensazione delle spese dei due giudizi di legittimità e di quello di rinvio, in considerazione della complessiva situazione di reciproca parziale soccombenza delle parti nell’ambito degli stessi.

9. E’ accolto il primo motivo del ricorso, che è rigettato per il resto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e, decidendo nel merito, dato atto della formazione del giudicato interno in relazione alla compensazione delle spese processuali relative ai primi due gradi di merito del giudizio, si dispone la compensazione integrale tra le parti anche delle spese processuali relative alle ulteriori fasi del giudizio stesso.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, che rigetta per il resto; decidendo nel merito, dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di rinvio, nonchè al primo giudizio di cassazione ed al presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

 

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