Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17817 del 22/07/2013

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17817 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
e

RICORRENTE
CONTRO
A.A.

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.222/23/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 23, in data
04.11.2010, depositata il 22 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
1

Data pubblicazione: 22/07/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29155/2011 è stata

l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.222/23/2010 in data 04.11.2010,
depositata il 22 novembre 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 15, ha
respinto l’appello dallo stesso proposto avverso la
sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di

Napoli, la quale aveva riconosciuto la fondatezza del
ricorso del signor A.A., avverso l’avviso di
accertamento

con

cui

l’Agenzia

del

Territorio,

sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza del contribuente. Affida l’impugnazione ad
un mezzo.
2) L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate

aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4) I giudici di appello hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, fossero adeguate, sul
piano motivazionale, a sorreggere il mutato classamento
ed, altresì, la legittimità e fondatezza del
procedimento e del classamento.
3

sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13

5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di

orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a
controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura di
classamento degli immobili.
In particolare, in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
4

segno opposto, che si erano collocate nel solco di un

11371/2012).
6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del

manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, giusta nota 07.05.2013 dell’Avvocatura
Generale dello Stato, in atti, la ricorrente Agenzia ha
dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volonta’ abdicativa
segue sempre la declaratoria di estinzione, anche
qualora sussista una causa di inammissibilita’
dell’impugnazione”

SS.UU.

(Cass.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata
l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia
del contendere;
5

trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio di legittimità, in assenza dei
relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 13 Giugno 2013.

P.Q.M.

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