Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17817 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017), n. 17817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21561-2012 proposto da:
ABAX MODULI CONTINUI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, D.V.G.G. in proprio, DALL’AGLIO MARIA
ADELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo
studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati difesi
dall’avvocato GUGLIELMO SAPORITO giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI S. ILARIO D’ENZA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo
STUDIO PURITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,
depositata il 04/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l’Avvocato SAPORITO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PURITANO per delega
dell’Avvocato ZANASI che ha chiesto il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Abax srl, unitamente a D.V.G. e D.M.A. – in qualità di comproprietari – impugnavano tre avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sant’Ilario d’Enza in relazione all’ICI non versata negli anni dal 2004 al 2006; la CTP di Reggio Emilia, pur non annullando gli accertamenti, rideterminava in complessivi Euro 50.000 il valore a corpo dei terreni edificabili, sul presupposto che il Comune avesse erroneamente calcolato il valore del terreno, non tenendo in considerazione gli specifici limiti alla concreta edificabilità previsti dal PRG, che determinavano un’incidenza negativa sul valore del bene.
2. Avverso la decisione della CTP proponeva appello il Comune di Sant’Ilario; la CTR per l’Emilia Romagna – con l’impugnata sentenza n. 75/7/11 – riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che il valore venale del bene era stato correttamente quantificato dal Comune sulla base della previsione del PRG, non potendosi sostenere – come fatto dalla CTP – che l’aumento di valore conseguisse solo nel momento dell’eventuale e futura edificabilità in concreto, con le annesse cessioni di parte dell’area da adibire, secondo le previsioni di piano, a parco pubblico.
3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso in cassazione i contribuenti, articolando cinque motivi; con i primi tre motivi, sia pur diversamente modulati, si deduce l’erronea qualificazione dell’area come edificabile; con il quarto motivo si deduce l’immotivato rifiuto di procedere a CTU; con il quinto motivo si contesta lo jus postulandi in capo al Sindaco del Comune convenuto; i motivi venivano illustrati ulteriormente con memoria del 5/6/2017. Si è costituito il Comune di Sant’Ilario eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto la decisione impugnata si è uniformata ai principi consolidati in materia, sia l’inammissibilità dei primi tre motivi, in quanto relativi a questione non dedotta in precedenza, infine si chiedeva il rigetto dei restanti motivi; anche il controricorrente depositava memoria illustrativa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccepita inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.; invero, può essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di cui all’art. 360 c.p.c. (e, per tale ragione, è inammissibile) ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate sul presupposto della contestazione dell’interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti (Cass., 17/09/12 n.15523). Recentemente le Sezioni Unite hanno precisato che l’inammissibilità ex art. 360 bis opera ogni qual volta risulti che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l’art. 360 bis è una norma filtro perchè consente di delibare rapidamente ricorsi “inconsistenti”, ma si tratta pur sempre di una “inammissibilità di merito” (Sez. U., 21/03/2017, n.7155).
Nel caso di specie, il ricorso – pur risultando infondato – non presuppone la disapplicazione dei principi consolidati in materia, bensì propone una diversa lettura della fattispecie concreta nell’ambito dei suddetti principi consolidati, pertanto l’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. non può essere dichiarata.
2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che con essi i contribuenti propongono una questione unica, concernente la ritenuta natura non edificabilè dei terreni sottoposti a tassazione, articolata come violazione o falsa applicazione delle normative di legge e delle previsioni urbanistiche applicabili al caso di specie. In particolare, con il primo motivo si deduce che il PRG “impedisce in modo assoluto di edificare” stante le previsioni delle N.T.A.; con il secondo motivo il presunto divieto di edificare viene fatto discendere dal fatto che le N.T.A. imporrebbero al privato di acquisire la disponibilità di proprietà di terzi, per poi procedere alla stipula della convenzione urbanistica ed alla cessione di parte dei terreni all’ente per la realizzazione di un parco pubblico; con il terzo motivo si eccepisce che l’edificabilità sarebbe condizionata ad un negozio futuro ed incerto (acquisizione dei terreni di terzi).
I motivi così come formulati non soddisfano il requisito della specificità ed autosufficienza, avendo i ricorrenti omesso di indicare se e con quale atto è stata sollevata la questione nei precedenti gradi di giudizio. Carenza che, del resto, viene dedotta anche dal controricorrente, il quale ha eccepito che i ricorrenti avrebbero dedotto, fin dal primo grado, la sola erronea quantificazione del valore del terreno.
La mancanza della effettiva contestazione della natura edificatoria del terreno emerge anche dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, nelle quali il profilo relativo alla natura edificatoria non è stato oggetto di giudizio e non ha trovato accoglimento neppure nella sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti.
In conclusione, può affermarsi che il rilevato difetto di specificità ed autosufficienza conduce al rigetto dei primi tre motivi di ricorso.
3. Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti si dolgono della mancata ammissione di una CTU volta a stimare il valore dei beni. Il motivo va rigettato, posto che l’ammissione di ctu rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che nella specie la CTR, ritenendo congruamente accertato il valore dei beni, ha implicitamente escluso la necessità del ricorso alla CTU. Nella sentenza impugnata si afferma “che nessuna motivata censura è stata mossa alle specifiche modalità adottate dal Comune per la determinazione del valore venale di mercato” del bene, il che rende la motivazione immune da vizi, proprio perchè la CTR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per procedere ad uno specifico accertamento del valore del terreno.
4. Con il quinto motivo si deduce il difetto di jus postulandi in capo al Sindaco, il quale ha sottoscritto personalmente il ricorso in appello, potere che secondo i ricorrenti spetterebbe esclusivamente al dirigente responsabile del settore tributi. Anche tale motivo va rigettato per difetto del requisito dell’autosufficienza, avendo omesso i ricorrenti di indicare se e con quale atto l’eccezione sia stata proposta dinanzi alla CTR.
6. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido. tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Sant’Ilario D’Enza, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017