Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17817 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 14/10/2015, dep. 09/09/2016), n.17817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26516/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DISTILLATI SAN GIORGIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto la

cessazione della materia del contendere e deposita istanza di

estinzione in udienza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza 14.10.2008 n. 190, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Distillati San Giorgio s.r.l. e rigettando l’appello incidentale dell’Uffcio di Brescia della Agenzia delle Entrate, dichiarava legittimo l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società, con il quale era stato determinato il maggior reddito d’impresa, ai fini IRPEG ed IVA per l’anno 2002, in relazione ad omessa contabilizzazione di operazioni di cessione di prodotti alcoolici; annullava invece lo stesso avviso, quanto alla contestazione di omessa autofatturazione relativa all’acquisto di 51.744 litri anidri dalla Distilleria Valdoglio s.p.a. che non aveva emesso fattura, atteso che la pretesa si riferiva a diverso anno d’imposta come emergeva anche dal PVC cui l’avviso motivava per relationem, e quanto alla contestazione di indebita detrazione IVA/atteso che la regolarizzazione contabile era intervenuta anteriormente alla data 19.12.2002 relativa all’accesso dei verbalizzanti. La CTR rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio che investiva la decisione di “prime cure” sul capo della omessa liquidazione delle spese, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate con tre motivi per violazione di norme di diritto e vizi di motivazione.

Resiste con controricorso la società depositando memoria illustrativa con allegata domanda di definizione della lite fiscale ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011 e quietanza di pagamento della imposta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, concernente 1′ avviso di accertamento (OMISSIS) anno di imposta 2002 ai fini IRPEG ed IVA, avendo il contribuente definito la lite fiscale mediante presentazione della istanza prevista del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e conseguente versamento della relativa imposta, come risulta dalla copia della domanda presentata in data 13.3.2012 per la definizione della lite pendente iscritta al RG n. 26516/2009 della Cancelleria di questa Corte, e regolarmente ricevuta dalla Agenzia delle Entrate in data 16.3.2012, nonchè dalla copia del modello di pagamento unificato attestante il versamento della somma di Euro 1.803,00 eseguito all’intermediario UNICREDIT s.p.a., in data 29.11.2011, documenti entrambi allegati alla nota prodotta agli atti del giudizio.

Osserva il Collegio che in tale caso deve ritenersi venuto meno l’originario conflitto di interessi e che, pertanto, il rapporto giuridico non necessiti più di una regolamentazione “ab externo” dettata dalle statuizioni emesse dall’autorità giurisdizionale (rendendosi inattuale il regolamento di interessi disposto con la sentenza di merito eventualmente pronunciata nel giudizio: tale effetto distingue il fenomeno in esame da quello della “estinzione del giudizio”, in quanto risulta evidentemente incompatibile con la disposizione dell’art. 310 c.p.c., comma 2, che fa salve, invece, proprio le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio, incompatibilità che deve necessariamente essere riconosciuta anche nel giudizio tributario le volte in cui sia dichiarata la “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1), rimanendo quindi estranea a tale vicenda la consolidazione degli effetti delle sentenze di merito pronunciate nei precedenti gradi.

Deve, quindi, disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza della CTR, dando seguito al principio enunciato da Corte Cass. ord. 5^ sez. 25.7.2012 n. 13109 secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere “determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità, ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di “cassazione senza rinvio” ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, “comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali” (Corte Cass. 5^ sez. 23.9.2011 n. 19533), perchè inidonee a regolare il rapporto tra le parti”.

Le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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