Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17817 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 03/07/2019), n.17817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21549-2017 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INAIL – NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

(OMISSIS), in persona del Dirigente Generale elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1246/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il tribunale di Salerno con sentenza 1246/2016 dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione svolta da S.R. con ricorso in data 27/4/2015 in relazione alla cartella di pagamento, ivi indicata, asseritamente conosciuta dall’opponente solo a seguito di richiesta di estratto di ruolo esattoriale.

La Corte d’appello di Salerno, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da S.R. con ordinanza ex art. 436 bis c.p.c. emessa in data 12.7.2017.

Per quanto ancora d’interesse, in relazione alla questione di prescrizione del credito, la Corte sosteneva che quando, come nella specie, la cartella esattoriale fosse stata a suo tempo già notificata, e quindi il debitore fosse a conoscenza dell’esistenza del credito e non avesse tempestivamente opposto la cartella, l’impugnazione diretta del ruolo, da parte del debitore che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito ivi risultante ed asseritamente prescritto, doveva ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione poichè il debitore avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’amministrazione chiedendo lo sgravio.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.R. con un motivo cui ha resistito l’Inail con controricorso; Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Sud S.p.A., è rimasta intimata.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso si deduce “Prescrizione; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c. in correlazione con l’art. 615 c.p.c., comma 1; omessi atti interruttivi, onere della prova ex art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)” per aver il tribunale in primo grado dichiarato inammissibile l’opposizione ed omesso di pronunciarsi sulla richiesta di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, mentre la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 436 bis c.p.c. Sostiene il ricorrente che in entrambi i gradi del giudizio il thema decidendum fosse l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale sulla quale non si erano pronunciati i giudici di merito, atteso che la cartella esattoriale, sarebbe stata notificata il 20 dicembre 2006 mentre il ricorso era stato depositato il 29 aprile 2015 ed in mancanza di atti interruttivi era maturata la prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10; la Corte d’appello aveva quindi errato laddove aveva ritenuto che, poichè la cartella esattoriale era stata a suo tempo già notificata ed il debitore non aveva tempestivamente proposto l’impugnazione, dovesse affermarsi la inammissibilità dell’azione di accertamento negativo del credito per prescrizione per difetto di interesse, prospettandosi invece tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione.

2.- Il motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 22946/2016 e n. 20618/2016) in base alla quale risulta che la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto non è ammessa l’azione di accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella quando il ricorrente ha già ricevuto la notifica della cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l’estratto di ruolo. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

3.- Solo nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non interrotta, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui adde Cass. n. 27799 del 31/10/2018) il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; ed a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

4.- Tale corretta ricostruzione sistematica non può essere rimessa in discussione in questa sede non potendosi perciò dare seguito alla ordinanza n. 10809/2017, richiamata nella memoria depositata dalla parte ricorrente, la quale non si confronta con la giurisprudenza della terza sezione di questa Corte (sentenze n. 22946/ e n. 20618/2016) nè con quella delle Sez. Unite (sentenza n. 19704/2015) prima ricordate; come invece fa la recente ordinanza n. 5446/2019 alla quale questo Collegio intende dare invece continuità.

5.- Va infine rilevato che, contrariamente a quanto affermato nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non risulta proposto nessun motivo di censura avverso la affermazione dei giudici di merito relativa alla ritualità della notifica della precedente cartella. In ogni caso un’eventuale censura in tal senso difetterebbe di specificità posto che il ricorso per cassazione non riproduce al suo interno il contenuto degli atti relativi all’eccezione di nullità della notifica (come ad esempio la cartella di pagamento, la relata di notifica, gli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di secondo grado), che comunque non indica nè produce col ricorso medesimo (Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018; 2271/2017; 17049/2015).

6. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

7. Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1200 complessive di cui Euro 1000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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