Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17816 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.S., D.R.V., E.M.,

G.A., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14 83/2 010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

DEL 22.2.2010, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

1. Con sentenza del 22.2 – 12.3.2010 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, condannò l’Inps al pagamento in favore di D.G.S., D.R.V., E. M., F.A. e G.A. della somma di Euro 126,32 ciascuno, oltre interessi, a titolo di differenze economiche relative al sussidio per lavori socialmente utili afferente all’anno 2000; avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; i lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva; a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte dei ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale, all’udienza fissata per la discussione, abbia assegnato ai lavoratori appellanti, su loro richiesta e in assenza di prova in merito alla notificazione del ricorso d’appello e del pedissequo decreto, un termine perentorio per la notificazione, anzichè dichiarare l’improcedibilità del gravame;

dal verbale d’udienza risulta che la Corte territoriale, rilevato che non vi era la prova della notifica dell’appello all’appellato, su richiesta della parte appellante, visto l’art. 291 c.p.c., rinviò la discussione ad una successiva udienza, con termine perentorio per la notifica;

il motivo è dunque manifestamente fondato, poichè, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2), al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20604/2008; Cass., nn. 29870/2008; 1721/2009; 5283/2010;

8032/2010; 8752/2010; 10236/2010; 11600/2010; 25868/2010);

3. in definitiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, poichè il processo non poteva essere proseguito (art. 382 c.p.c., comma 3); non è luogo a pronunciare sulle spese dell’intero processo, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al di n. 269/03, convenuto in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo del 28.1.2003).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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