Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17816 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/07/2017),  n. 17816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21146-2012 proposto da:

AMA DI A.C. & C. SAS in persona del legale

rappresentante oro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PROPERZIO presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PICCIONI, che lo

rappresenta e difende con procura speciale del Not. Dr.

G.G. in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIULIO RUBINI 48, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE CULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

SARA GATTO, ICONIO MASSARA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato RICCIONI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La A.MA. s.a.s. impugnava, con separati ricorsi, cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di Pizzo in relazione all’ICI non versata negli anni dal 2002 al 2006; riuniti i ricorsi, la CTP di Vibo Valentia annullava gli avvisi di accertamento sul presupposto che il Comune non avesse fornito la prova del valore degli immobili della contribuente, ritenendo che il parametro applicabile all’intera zona andrebbe adeguato in considerazione delle peculiarità dei singoli terreni sottoposti a tassazione.

2. Avverso la decisione della CTP proponeva appello il Comune di Pizzo, mentre la contribuente rimaneva contumace; la CTR per la Calabria – con l’impugnata sentenza n. 49/03/12 – riformava la sentenza di primo grado, sul presupposto che i valori venali determinati per zone omogenee integrano una presunzione semplice, a fronte della quale è onere del contribuente fornire la prova del minor valore dello specifico terreno sottoposto ad imposizione; la CTR rilevava che, non avendo la contribuente assolto al suddetto onere probatorio, i ricorsi andavano rigettati.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso in cassazione la contribuente, articolando quattro motivi, con i quali deduce la nullità degli avvisi per carenza di motivazione, la mancanza del requisito dell’edificabilità dei terreni, l’illegittimità del criterio di determinazione del valore dei terreni, oltre che l’illegittimità delle sanzioni applicate, motivi che venivano illustrati anche con memoria del 7.6.2017; si è costituito il Comune di Pizzo eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto la mancata costituzione in appello, con la riproposizione dei motivi non accolti, avrebbe determinato l’implicita rinuncia ex art. 346 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorsi vanno esaminati considerando l’eccezione di intervenuta rinuncia sollevata dal Comune di Pizzo e fondata sulla mancata riproposizione dinanzi alla CTR, da parte della ricorrente, dei motivi non accolti in primo grado. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “Il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (Cass., 19/12/2013, n.28454, Rv.628903; Cass., 12/11/2007, n.23489, Rv.600249).

Con specifico riferimento al processo tributario, si è – anche recentemente – ribadito che “l’art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione” (Cass., 24/09/2014, n. 20062; conf.: Cass. n. 21506/2010; n. 24267/2015; n. 23228/2015; n. 16477/2016).

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la CTR avrebbe omesso in via assoluta di statuire circa l’eccepita mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento. Premesso che il motivo doveva essere più correttamente formulato come violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, va dichiarata l’inammissibilità dello stesso per l’intervenuta rinuncia al motivo, stante la mancata riproposizione in appello.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) ritenendo la contribuente che i terreni oggetto dell’avviso di accertamento non potrebbero qualificarsi come edificabili, in quanto pur essendo inseriti nel PRG, è richiesta l’adozione dei piani attuativi per la concreta edificazione.

Il motivo, prima ancora che infondato nel merito (da ultimo si veda Cass., 17/05/2017 n.12308), è inammissibile per la dedotta rinuncia implicita nella mancata riproposizione in sede di appello. Dalla sentenza resa dalla CTR risulta chiaramente che la natura edificabile dei terreni era stata ritenuta sussistente dalla CTP che, infatti, aveva accolto il ricorso della contribuente sulla base del diverso profilo concernente l’insufficiente accertamento del valore venale degli stessi. Ne consegue che la questione relativa alla natura edificabile dei terreni era stata decisa in primo grado in senso contrario alla contribuente che, pertanto, aveva l’onere di riproporre la questione in appello.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 sul presupposto che le stime per aree omogenee hanno valore meramente presuntivo e che il Comune di Pizzo avrebbe omesso di adeguare il valore dei singoli terreni in ragione della maggiore o minore attitudine edificatoria.

Il motivo va rigettato dovendosi rilevare come la CTR abbia espressamente menzionato la natura di presunzione semplice della valutazione compiuta dal Comune, precisando che la contribuente non aveva fornito alcuna idonea prova contraria. Tale passaggio motivazione è di per sè idoneo ad escludere la violazione di legge ed, al più, avrebbe potuto dar luogo alla contestazione sotto il profilo del vizio di motivazione.

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e L. n. 212 del 2000, art. 10 in ordine all’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni, sul presupposto che difetterebbe la volontà del colpevole di sottrarsi all’imposizione. Il motivo è inammissibile, non risultando la specifica proposizione nel ricorso introduttivo. Peraltro, l’accertata sussistenza dei presupposti per l’imposizione (c.f.r. sub n. 3 e n. 4) implica l’infondatezza nel merito della dedotta illegittimità delle sanzioni irrogate.

6. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pizzo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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