Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17815 del 30/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO
CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARIIS
GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l1AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA PATTERI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 703/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 18.12.09, depositata il 19/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
OSSERVA
1. Con ricorso depositato il 25.2.1998 C.C. convenne in giudizio l’Inps avanti al Pretore di Larino chiedendo la retrodatazione della propria pensione di vecchiaia; il processo venne dichiarato estinto per omessa rinnovazione della notifica all’Inps nel termine perentorio di cui all’art. 291 c.p.c.; la Corte d’Appello di Campobasso, sull’impugnazione dell’assicurata, revocò la declaratoria di estinzione, rimettendo le parti innanzi al primo Giudice; la decisione della Corte d’Appello venne ricorsa per cassazione dall’Inps; questa Corte, con sentenza n. 25894/2008, ritenuta la tardività dell’appello e la non proseguibilità del procedimento, cassò senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso; nelle more il Tribunale di Larino, innanzi al quale la causa era stata riassunta, aveva accolto la domanda; quest’ultima sentenza venne a sua volta impugnata; la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 18.12.2009 – 19.1.2010, preso atto della ridetta sentenza n. 25894/2008 di questa Corte, ha dichiarato l’inefficacia della sentenza impugnata, perchè pronunciata in un giudizio già estinto con provvedimento divenuto definitivo;
2. avverso quest’ultima sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, C.C. ha proposto ricorso per cassazione, assistito da quattro mezzi; l’Inps ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
3. con il primo mezzo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Inps;
il motivo è manifestamente infondato, risultando dalla lettura della sentenza impugnata che la Corte territoriale, con motivazione coerente ed esaustiva, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione;
4. con il secondo mezzo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita; il motivo è inammissibile, non indicando la ricorrente quali sarebbero state le “questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio” su cui la Corte territoriale si sarebbe pronunciata; per completezza deve comunque osservarsi che il rilievo del giudicato interno inerisce a questione rilevabile d’ufficio;
5. con il terzo e quarto mezzo, da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione della sentenza di questa Corte n. 25894/2008 (che, a suo dire, si sarebbe limitata a dichiarare intempestivo l’appello, ma non avrebbe reso definitiva la pregressa estinzione del giudizio) e la violazione dell’art. 310 c.p.c., comma 2, nonchè il vizio di motivazione, assumendo che non avrebbe potuto essere dichiarata l’inefficacia di una sentenza di merito già pronunciata e che l’estinzione del giudizio era stata invece dichiarata solo successivamente dalla sentenza impugnata; entrambi i motivi sono manifestamente infondati, poichè:
a) la rilevata tardività dell’appello e la conseguente non proseguibiiità del giudizio ha determinato il passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure estintiva dei giudizio;
b) la Corte d’Appello non ha affatto dichiarato l’estinzione del giudizio, ma si è limitata a rilevare l’inefficacia di una sentenza resa in un giudizio già dichiarato estinto e che, come statuito da questa Corte, non avrebbe potuto essere proseguito;
6. in definitiva il ricorso va rigettato, siccome manifestamente infondato; non è luogo a pronunciare sulle spese, dovendosi fare applicazione, ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nei testo vigente al momento dell’instaurazione del giudizio (25.2.1998).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011