Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17815 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 14/10/2015, dep. 09/09/2016), n.17815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15458/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORTOFRESCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NUSSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito alla sentenza 23.1.2008 n. 1421 di questa Corte, con la quale era stata cassata la decisione n. 121/2005 resa in grado di appello, l’Ufficio di Udine della Agenzia delle Entrate riassumeva il giudizio di rinvio avanti la Commissione tributaria della regione Friuli Venezia Giulia che, con sentenza 24.3.2009 n. 24, riteneva detraibile l’IVA versata da Ortofrutta s.r.l. sui canoni di leasing immobiliare corrisposti, nel periodo d’imposta 1992, alla società concedente LISINCO s.p.a., ritenendo sussistere il requisito di inerenza della spesa per canoni alla attività d’impresa, in quanto l’oggetto sociale prevedeva che la società contribuente, la quale esercitava “il commercio all’ingrosso di frutta e verdura” nonchè la gestione di supermercati ed esercizi commerciali di frutta e verdura, era legittimata – come stabilito dall’art. 5 dello Statuto – a svolgere anche tutte “le operazioni….mobiliari ed immobiliari che appaiono strumentali od anche soltanto utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale”.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate con due motivi, deducendo vizi di nullità processuale, vizi di violazione di norme di diritto e vizio di omessa motivazione.

Resiste con controricorso la società, eccependo il giudicato esterno.

La Agenzia fiscale ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società resistente ha eccepito in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso che la questione controversa sarebbe stata già decisa, in senso favorevole alla contribuente, con sentenza della Commissione tributaria della regione Friuli Venezia Giulia in data 27.10.1998 n. 119, passata in giudicato per mancata impugnazione, come risulta dalla attestazione della Segreteria della CTR in data 18.9.2009.

Occorre premettere, avuto riguardo alla difesa svolta nella memoria illustrativa dalla Agenzia ricorrente ed alle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale che, nel caso di specie, non sussiste preclusione alla opponibilità del giudicato esterno – che è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ed anche in sede di legittimità (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8614 del 15/04/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 18041 del 19/10/2012), sia che risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purchè risulti, dall’esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 6102 del 17/03/2014) -, non incontrando preclusioni la eccezione o la rilevabilità ex officio nel giudizio seguito alla sentenza di cassazione con rinvio, nei limiti in cui la questione attinente alla esistenza e degli effetti del giudicato non abbia costituito oggetto di esame nella sentenza rescindente della Corte, investendo autonome statuizioni della sentenza di merito annullata, nè abbia costituito la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 6260 del 23/03/2005; Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 11716 del 26/05/2014, secondo cui “il giudice di rinvio ben può rilevare l’esistenza di un giudicato interno formatosi sulla inammissibilità dell’eccezione stessa, la cui esistenza non sia emersa nell’ambito del giudizio rescindente”), condizioni ostative che non risultano essersi verificate nella specie, non essendo neppure emersa quale fatto storico, nel corso del giudizio rescindente, definito con la pronuncia di questa Corte 5^ sez. 23.1.2008 n. 1421, la esistenza di un precedente giudizio, tra le medesime parti, conclusosi con la sentenza della CTR della regione FVG n. 119/1998, opposta in giudicato.

Tanto premesso la eccezione di giudicato è infondata.

La questione controversa, nel presente giudizio, attiene ad opposizione ad avviso di rettifica IVA concernente il recupero d’imposta per indetraibilità delle spese relative a canoni di leasing immobiliare, riferite all’anno d’imposta 1992, e ritenute non inerenti.

La questione decisa nella sentenza della CTR-FVG passata in giudicato, a quanto è dato desumere dalla lettura della motivazione, attiene invece al recupero di imposte dirette, concernenti il diverso anno di imposta 1993, per indebita deduzione di costi relativi a canoni di leasing di un immobile, parzialmente locato a terzi, non ricorrendo -secondo l’Ufficio impositore – i requisiti di strumentalità del bene immobile, richiesti dall’art. 40 T.U.I.R..

Orbene, precisato che nella specie non si versa in tema di preclusione da giudicato sulla “stessa causa”, tenuto conto della diversità di oggetto dei rispettivi giudizi, determinata dai differenti periodi di imposta e dalla distinzione delle pretese fiscali opposte, dovendo piuttosto essere ricondotta la eccezione della società nell’ambito degli effetti espansivi esterni del giudicato, osserva il Collegio che in tema di contenzioso tributario tale effetto espansivo, è ravvisabile anche nei rapporti di durata, ma rispetto, esclusivamente, agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente, e non anche invece in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo – ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili (cfr. Corte Cass. Sez, 5, Sentenza n. 24433 del 30/10/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 13498 del 01/07/2015), rimanendo altresì escluso l’effetto espansivo della efficacia vincolante del giudicato esterno nel caso in cui i giudizi abbiano avuto ad oggetto pretese fiscali concernenti tributi di natura diversa (IRPEF, IRES, IVA), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (cfr. Corte Cass. Sez, 5, Sentenza n. 22941 del 09/10/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 235 del 09/01/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015).

Nella fattispecie ricorrono entrambi gli aspetti ostativi alla estensione del vincolo di giudicato alla presente causa, atteso che, da un lato, la concreta destinazione d’uso dell’immobile per il quale vengono corrisposti i canoni di leasing, non può ritenersi un elemento qualificativo della fattispecie caratterizzato da tendenziale invarianza nel tempo; dall’altro il giudizio definito con la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto le imposte dirette dovute dalla società nell’anno 1993, mentre nel presente giudizio si controverte in materia di IVA dovuta dalla società per l’anno d’imposta 1992.

Venendo all’esame del ricorso il primo motivo deve ritenersi fondato, rimanendo assorbiti gli altri.

L’Agenzia fiscale ha impugnato la decisione di appello per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, sostenendo che il Giudice del rinvio non si è uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte nella sentenza 5^ sez. 23.1.2008 n. 1421 che aveva cassato con rinvio la sentenza emessa dalla CTR del FVG n. 121/2005.

Il Giudice di legittimità aveva ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dedotto dalla Agenzia fiscale, con il quale si denunciava il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 4 e vizi motivazionali, precisando che il diritto alla detrazione dell’IVA versata in rivalsa dall’operatore economico “richiede un quid pluris rispetto alla qualità di imprenditore dell’acquirente, cioè l’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato, senza che la sussistenza di detti requisiti possa presumersi in ragione della qualità di società commerciale dell’acquirente”, non essendo sufficiente, pertanto, la “semplice qualità di imprenditore societario dell’acquirente, ma occorre accertare che le operazioni medesime siano effettivamente compiute nell’esercizio d’impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali”, ed un tale accertamento “deve essere compiuto in concreto non già, come ha fatto la CTR, in astratto e va rapportato all’oggetto sociale quale risulta dai documenti che la contribuente deve aver cura di allegare e provare”.

A tali principi non si è uniformato il Giudice del rinvio laddove ha ritenuto accertata la inerenza della operazione (stipula contratto di leasing di un immobile – precedentemente ceduto da Eliomarket s.n.c. a Lisinco s.p.a. e che rimane in gestione a Vinci Market s.r.l. anche dopo il riscatto immobile e la successiva rivendita dello stesso da Ortofrutta s.r.l. ad Eliomarket s.n.c.) limitandosi all’esame dell’oggetto statutario, ed astraendo dalla necessaria indagine in concreto – sulla base dei fatti allegati e dimostrati dalle parti – volta ad evidenziare la connessione strumentale tra l’effettivo utilizzo dell’immobile condotto in leasing e l’esercizio della attività imprenditoriale in concreto esercitata dalla società contribuente, mediante l’utilizzo del bene, nel periodo d’imposta considerato, incorrendo nuovamente, pertanto, nel medesimo errore interpretativo della nozione giuridica di “inerenza” del bene o servizio acquistato dal soggetto passivo, così come definita, alla stregua della interpretazione fornita da questa Corte (cfr. in materia IVA, da ultimo: Corte Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 16853 del 05/07/2013. Giurispr. Consolidata: Corte Cass. 5^ sez. 27.7.2007 n. 16730; id. 5^ sez. 17.2.2010 n. 3706; id. 5^ sez. 31.1.2013 n. 2362) e ribadita nella indicata sentenza n. 1421/2008 che ha pronunciato la cassazione con rinvio, nella norma comunitaria (l’art. 17 della Direttiva Comunità Europea del 17/05/1977 n. 388 -nel testo vigente ratione temporis – (Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dispone che “1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile. 2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore: a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all’interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;…”) e nella corrispondente norma dell’ordinamento interno (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nel testo vigente ratione temporis, dispone al comma 1 che “Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17, o dell’eccedenza di cui dell’art. 30, comma 2, è ammesso in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”).

In particolare la CTR, dopo aver accertato che l’art. 5 dello Statuto consentiva alla contribuente di compiere anche tutte le operazioni immobiliari “che appaiono strumentali…per il raggiungimento dell’oggetto sociale”, dunque anche quelle operazione in sè estranee al commercio all’ingrosso di ortofrutta od alla gestione di esercizi commerciali di ortofrutta, ma che sono direttamente funzionali a tali attività (come ad esempio la stipula di locazione o di leasing immobiliari relativi ai locali utilizzati per il deposito della merce ovvero per la rivendita al pubblico), e dopo avere accertato la “astratta” compatibilità della realizzazione di operazione immobiliare ai limiti operativi stabiliti nello Statuto (operazione “intra vires”), ha poi del tutto omesso di verificare se detta operazione, “in concreto” – e cioè avuto riguardo all’effettivo impiego del bene immobile condotto in leasing, durante l’anno d’imposta 1992 -, fosse in realtà funzionale e coerente con l’attuazione delle attività commerciali sopra indicate.

In proposito appare opportuno ulteriormente precisare che la massima tralatizia, estratta dalle sentenze di questa Corte e ripresa anche nel principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, secondo cui l’accertamento della inerenza “deve essere compiuto in concreto non già, come ha fatto la CTR, in astratto e va rapportato all’oggetto sociale quale risulta dai documenti che la contribuente deve aver cura di allegare e provare”, implica due fasi di verifica successive: a) la prima fase consiste nella verifica che la “operazione in sè” rientri nell’oggetto sociale – ovvero si rapporti ad esso – come definito nell’atto costitutivo o nello statuto (con la precisazione che se la operazione risulterà compiuta “ultra vires”, non per questo dovrà ritenersi oggettivamente “non inerente”, ma occorrerà un maggior rigore da parte della società contribuente nel fornire la prova del collegamento strumentale con l’attività economica esercitata in conformità all’oggetto sociale); b) la seconda richiede al Giudice di merito di indagare se il bene o servizio acquistato sia stato effettivamente destinato o sia potenzialmente destinabile alla attuazione dell’oggetto sociale, avuto riguardo, nel primo caso, all’attività economica in concreto esercitata dalla impresa e, nel secondo caso, a quella che il soggetto passivo, all’esito della predisposizione dei mezzi e della organizzazione aziendale, andrà ad esercitare una volta che entrerà sul mercato (sulla “inerenza” anche delle attività preparatorie: Corte di Giustizia sentenza in data 22.3.2012, in causa C-153/11, Klub OOD).

La violazione del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, determina la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, con nuovo rinvio della causa alla CTR del FVG affinchè uniformandosi al principio di diritto enunciato valuti in concreto la inerenza della operazione alla stregua delle risultanze istruttorie, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della regione Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà a nuova valutazione delle risultanze istruttorie, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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