Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17815 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22051-2017 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

POERIO 88, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MONNO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei

Procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MI.PI., M.M.F., B.C.,

B.A., B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 2008 O.R. venne investita da un autoveicolo condotto da Mi.Pi., di proprietà di M.M.F. ed assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla società INA Assitalia s.p.a. (che in seguitò, per effetto di fusione, muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, sarà indicata sempre e comunque come “la Generali”).

In conseguenza dell’investimento O.R. patì lesioni personali. In data non precisata nel ricorso, O.R. convenne dinanzi al Tribunale di Monza la Generali, Mi.Pi. e M.M.F., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza 16.12.2013 n. 3141 il Tribunale di Monza accolse la domanda. Rigettò tuttavia, per quanto in questa sede ancora rileva, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, rappresentato secondo la prospettazione attorea dalle spese che avrebbe dovuto sostenere per remunerare una persona che provvedesse all’assistenza personale della vittima, divenuta non più autonoma negli atti della vita quotidiana a causa dell’invalidità.

O.R. appellò la sentenza.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 21.2.2017 n. 725, accolse il gravame e liquidò il danno patrimoniale in questione come segue:

-) stimò in Euro 600 mensili il costo dell’assistenza personale di cui la vittima avrebbe avuto bisogno;

-) moltiplicò il suddetto importo per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima;

-) ridusse il risultato del 40%.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da O.R. con ricorso fondato su due motivi; ha resistito con controricorso la Generali Italia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso.

1.1. Con tutti e due i motivi di ricorso viene censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ridotto del 40% la liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza future.

La censura è prospettata sia come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (primo motivo); sia come omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo motivo; deve ovviamente ritenersi un evidente lapsus calami l’affermazione della ricorrente secondo cui è denunciata la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, 4”).

Sostiene la ricorrente che la decurtazione operata dal Tribunale da un lato viola il principio dell’integrale risarcimento, non coerente con la suddetta inspiegabile riduzione; dall’altro ha applicato la suddetta riduzione in assenza di qualsiasi spiegazione.

1.2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati.

Il risarcimento del danno aquiliano, ove la legge non disponga altrimenti, è governato dal principio di integralità o di indifferenza che dir si voglia (art. 1223 c.c.). In virtù di questo principio, il risarcimento deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”, come suolsi ripetere con antica formula.

Al principio di integralità del risarcimento può derogarsi solo nei casi previsti dalla legge, il più importante dei quali è rappresentato dal concorso causale della vittima nell’eziogenesi del pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro (art. 1227 c.c.).

1.3. Col principio di riduzione del risarcimento al cospetto del concorso causale della vittima non va confusa l’ipotesi di danno parziale.

Quando il fatto illecito non sopprima del tutto un bene od una utilità, la liquidazione di esso deve avvenire in base al c.d. “valore di rimpiazzo” se ha colpito cose materiali; oppure in base all’entità del pregiudizio, se ha colpito beni immateriali come la salute.

Anche il risarcimento di un danno parziale deve, tuttavia, essere integrale.

Così, ad esempio, a colui che abbia patito, in conseguenza d’un fatto illecito, un’invalidità del 40%, spetterà l’integrale risarcimento dovuto per una invalidità di quel grado. La liquidazione di questo pregiudizio non può avvenire con un risarcimento parziale. E’ solo l’invalidità che è parziale; ma il risarcimento di una invalidità parziale deve pur sempre avvenire in modo integrale.

1.4. Nel caso di specie la Corte d’appello, dovendo quantificare il danno emergente patito dalla vittima, e consistente nelle spese che questa avrebbe dovuto affrontare per remunerare una persona che l’assistesse nello svolgimento delle attività quotidiane, ha determinato il costo di tale assistenza in Euro 800 mensili.

Stabilita la misura-base del risarcimento, la Corte d’appello ha poi ritenuto di doverla ridurre, per tenere conto:

a) del fatto che, al momento della liquidazione, era il marito della vittima a prestarle assistenza;

b) del fatto che comunque, con l’incedere dell’età, la vittima avrebbe avuto bisogno di ricorrere a forme di assistenza personale.

La Corte d’appello ha, quindi, determinato in Euro 600 mensili il costo dell’assistenza personale di cui la danneggiata aveva bisogno.

Tuttavia, dopo avere trasformato in capitale questa rendita negativa attraverso una operazione di capitalizzazione, la Corte d’appello ha ulteriormente ridotto del 40% il risultato ottenuto.

Tale ulteriore decurtazione non ha risulta in alcun modo spiegata nella sentenza impugnata.

1.5. Pare dunque a questa Corte che la decisione impugnata, comunque la si volesse interpretare, non sfuggirebbe alle censure ad essa mosse dal ricorrente, in quanto in teoria non possono darsi che due possibilità:

(a) se si ritenesse che la Corte d’appello abbia decurtato il danno patrimoniale per spese di assistenza del 40%, per tenere conto del fatto che la vittima aveva patito una invalidità permanente del 40%, la sentenza sarebbe erronea in punto di diritto, e violerebbe l’art. 1223 c.c..

Infatti, una volta accertato dalla Corte d’appello in punto di fatto che O.R., divenuta invalida al 40%, aveva bisogno di assistenza personale, il costo di tale assistenza era dovuto per intero, e non nella misura ridotta del 40%, giacchè non vi è ovviamente corrispondenza biunivoca tra il grado di invalidità permanente e la misura del risarcimento dovuto a titolo di rifusione delle spese di assistenza.

Di una assistenza personale la vittima di lesioni alla persona può avere bisogno o meno: ma se il giudice accerti in facto che di essa la vittima abbia bisogno, il relativo onere economico costituisce un danno risarcibile che, in assenza di concorso causale della vittima, va liquidato per intero, perchè per intero dovrà essere sostenuto dal danneggiato;

(b) se, per contro, si ritenesse che la decurtazione del risarcimento operata dalla Corte d’appello sia avvenuta per ragioni diverse da quella appena indicata, allora la sentenza impugnata deve dirsi nulla, per mancanza totale di motivazione, sinanche come segno grafico, e quindi irrispettosa del precetto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

1.6. Nell’uno, come nell’altro caso, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale nel riesaminare il gravame proposto da O.R., oltre a sanare le mende motivazionali della sentenza cassata, si atterrà al seguente principio di diritto:

“il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA